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L’oggetto specifico del diritto d’autore

3.2 L A RICERCA DI UN MODUS VIVENDI

3.2.1 La via giurisprudenziale

3.2.1.3 L’oggetto specifico del diritto d’autore

Corte ha teso a ridimensionare il ricorso a questa dottrina, essa non è stata tuttavia mai abbandonata146.

brevetti e i marchi148, ha a lungo evitato di precisare cosa debba intendersi per oggetto specifico del diritto d’autore. La riluttanza nel definire l’oggetto specifico del diritto d’autore ha reso difficile l’applicazione della dottrina in esame, suggerendo l’idea che i giudici abbiano incontrato delle difficoltà nel descriverne il contenuto.

Come spiegare l’atteggiamento della Corte? Nel 1982 l’ex Avvocato Generale Reischl aveva sostenuto che ciò era da imputarsi alla diversità delle opere e delle attività protette149. La tesi, tuttavia, non appare particolarmente convincente, dal momento che lo stesso ragionamento potrebbe essere esteso agli altri diritti di proprietà intellettuale. Si pensi, per esempio, al vasto campo di applicazione dei brevetti, che possono coprire qualsiasi invenzione (prodotto o processo) in qualsiasi settore tecnologico, purché soddisfi i requisiti dell’originalità e dell’avanzamento rispetto allo stato dell’arte. Lo stesso può dirsi dei marchi, che si possono rinvenire in qualsiasi settore industriale e commerciale. Più convincente appare la tesi di Ruping150, secondo cui il problema non era rappresentato tanto dalla diversità delle opere e delle attività protette dal diritto d’autore quanto dalla “diversità” del diritto d’autore stesso. Vi è infatti un fondamentale disaccordo fra le tradizioni di civil law e di common law. Nei Paesi a common law, il diritto d’autore viene considerato prima di tutto come diritto economico. Nei Paesi a civil law, invece, si tende a distinguere tra i diritti morali inalienabili spettanti all’autore di un’opera e i diritti economici spettanti al titolare del diritto d’autore sull’opera. Le due figure possono coincidere, ma ciò non è necessario. Inoltre, nonostante la valorizzazione dei diritti morali tipica dei Paesi a tradizione di civil law, il contenuto e la durata della protezione tendono a variare da Paese a Paese. Un’altra differenza riguarda la figura dell’autore: mentre nei Paesi a common law può essere autore anche una persona giuridica, nei Paesi a civil law si tende a riconoscere come autore solo una persona

148 Si segnalano due sentenze a mo’ di esempio. Sui brevetti: Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 31 ottobre 1974, Centrafarm B.V. e Adrian de Peijper vs. Sterling Drug Inc., causa 15/74, in Raccolta della Giurisprudenza 1974, p. 1147. Sui marchi: Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 23 maggio 1978, Hoffmann-La Roche et co. vs. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse MBH, causa 102/77, in Raccolta della Giurisprudenza 1978, p. 1139.

149 REISCHL G., “Industrial Property and Copyright Before the European Court of Justice”, International Review of Industrial Property and Copyright Law, vol. 13, n. 4, p. 424-425.

150 RUPING K., “Copyright and an Integrated European Market”, op. cit., p. 9.

fisica151. Ancora, la soglia di originalità richiesta tende ad essere più alta nei Paesi a civil law rispetto a quelli a common law. A causa delle evidenti difformità dei regimi nazionali di protezione del diritto d’autore, è facile supporre che la Corte di Giustizia abbia avuto enormi difficoltà nel fornire una definizione dell’oggetto specifico del diritto d’autore.

Dagli anni ‘70 agli anni ’90, la Corte non si è più soffermata sulla dottrina dell’oggetto specifico applicata al diritto d’autore. Ciononostante, si può ritenere che essa ne abbia voluto recuperare il senso profondo attraverso l’impiego di un’altra formula, quella di “funzione essenziale”. A tale proposito si può richiamare di nuovo la sentenza Coditel I (1979)152, nella quale la Corte ha affermato che “la facoltà, per il titolare del diritto d’autore e dei suoi aventi causa, di esigere remunerazioni per qualsiasi rappresentazione di un film fa parte della funzione essenziale del diritto d’autore riguardante tale genere di opere letterarie od artistiche”. Come si può osservare, il riferimento è ai soli diritti economici e non anche ai più controversi diritti morali. Nel successivo caso Magill (1991)153, il Tribunale di Primo Grado si affermò come primo organo giurisdizionale comunitario ad enunciare le finalità del diritto d’autore, sia con riferimento ai diritti economici che con riferimento ai diritti morali. La formulazione del Tribunale venne poi fatta propria dalla Corte di Giustizia:

“In siffatta ipotesi, infatti, l' esercizio del diritto d' autore non risponde più alla funzione essenziale di questo diritto, consistente, ai sensi dell' art. 36, nell' assicurare la tutela del diritto morale d'autore e la remunerazione dello sforzo creativo, nel rispetto delle finalità perseguite, in particolare, dall' art.

86 “.

151 Ciò non toglie che nei Paesi a civil law una persona giuridica può comunque essere titolare dei diritti economici.

152 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 18 marzo 1980, SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, Coditel, ed altri vs. Ciné Vog Films ed altri, causa 62/79, in Raccolta della Giurisprudenza 1980, pag. 881.

153 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 10 luglio 1991, Independent Television Publications Ltd. vs. Commissione delle Comunità Europee, causa T-76/89, in Raccolta della Giurisprudenza 1991, p. 575.

A distanza di oltre vent’anni dalla sentenza Deutsche Grammophon, la Corte tornò a parlare di oggetto specifico del diritto d’autore nel caso Phil Collins (1993)154, dandone stavolta una definizione completa:

“L' oggetto specifico di tali diritti, quali disciplinati dalle leggi nazionali, è quello di assicurare la tutela dei diritti morali ed economici dei loro titolari.

La tutela dei diritti morali consente soprattutto agli autori e agli artisti di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modifica dell' opera che possa recare pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. Il diritto d'autore e i diritti connessi presentano del pari un carattere economico in quanto prevedono la facoltà di sfruttare commercialmente la messa in circolazione dell' opera tutelata, in particolare attraverso la concessione di licenze dietro il pagamento di compensi”

La spiegazione di questo “cambio di rotta” da parte della Corte è probabilmente da imputarsi al fatto che negli anni ’90 era stato ormai raggiunto un livello di armonizzazione tale da consentire di formulare una definizione dell’oggetto specifico del diritto d’autore soddisfacente, capace di ricomprendere tanto gli aspetti morali quanto gli aspetti economici. Non si può comunque fare a meno di notare che, nella sostanza, la nozione di “funzione essenziale” e quella di “oggetto specifico”

abbiamo il medesimo contenuto: entrambe infatti descrivono l’insieme dei diritti conferiti al titolare del diritto d’autore.