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La seconda fase (1981-1988): il ruolo della Corte di Giustizia

2.4 L A DISCIPLINA DEL DIRITTO D ’ AUTORE TRA GIURISPRUDENZA E

2.4.2 La seconda fase (1981-1988): il ruolo della Corte di Giustizia

A partire dagli anni ’80, la tutela del diritto d’autore cominciò ad attirare l’interesse delle istituzioni comunitarie. Fu centrale, in questa fase, il ruolo svolto dalla Corte di Giustizia.

Come si è già detto, l’articolo 36 del Trattato di Roma consente una deroga al divieto di restrizioni quantitative nel caso in cui tali restrizioni siano giustificate da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale e purché non costituiscano

105 L’art. 36 TCEE (ora art. 36 TFUE) recita “Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di […] tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.”.

106 DREIER Thomas, “The Role of the ECJ for the Development of Copyright in the European Communities”, Journal of the Copyright Society of the USA, vol. 54, n. 2, 2007, p. 185.

un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. La formula “proprietà industriale e commerciale” suscitava in quegli anni numerosi dubbi di interpretazione, in relazione al fatto che negli ordinamenti di alcuni Stati membri il diritto d’autore non è ricompreso nell’insieme dei diritti di proprietà industriale o commerciale, bensì è incluso nella proprietà letteraria e artistica. La locuzione “proprietà intellettuale”, infatti, rappresenta una categoria concettuale ampia, suscettibile di essere scomposta in due componenti principali: da un lato le creazioni artistiche e letterarie (“diritto d’autore”), dall’altro le creazioni destinate ad avere rilevanza economica nell’ambito dell’impresa e del mercato (marchi, brevetti, privative industriali, know-how).

Le incertezze diffuse sull’applicabilità delle disposizioni del Trattato alla materia del diritto d’autore furono chiarite dalla Corte di Giustizia agli inizi degli anni ’80. Già nella sentenza Deutsche Grammophon107 (1971), la Corte aveva avuto modo di esaminare il conflitto tra la libera circolazione delle merci e i diritti connessi al diritto d’autore, non escludendo che questi ultimi potessero ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 36. Nel 1980, nel caso Coditel108, il diritto d’autore fu per la prima volta esaminato nell’ambito delle eccezioni alla libera circolazione dei servizi giustificate da motivi di tutela della proprietà intellettuale. A segnare la svolta fu però la sentenza Membran (1981)109, nella quale la Corte affermò per la prima volta in maniera esplicita che la tutela del diritto d’autore ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 36. In questo modo, la Corte adottò una nozione ampia di proprietà industriale e commerciale, includendovi non solo i marchi e i diritti di brevetto per invenzioni industriali, ma anche il diritto d’autore. Ebbe inoltre modo di

107 Corte di Giustzia delle Comunità Europee, sentenza 8 giugno 1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH contro Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG., causa 78/70, in Raccolta della Giurisprudenza 1971, p. 487.

108 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 18 marzo 1980, SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, Coditel, ed altri vs. Ciné Vog Films ed altri, causa 62/79, in Raccolta della Giurisprudenza 1980, pag. 881.

109 “Quest’ultima espressione comprende la tutela fornita attraverso il diritto d’autore, in particolare qualora questo venga sfruttato commercialmente mediante la concessione di licenze che possono incidere sulla distribuzione nei vari Stati membri, di prodotti che incorporano l’opera letteraria o artistica tutelata(Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 20 gennaio 1981, Musik- Vertrieb Membran e K-tel vs. GEMA, cause riunite 55/80 e 57/80, in Raccolta della Giurisprudenza 1981, p.147).

confermare ancora una volta la distinzione tra esistenza ed esercizio del diritto di proprietà intellettuale già formulata nel caso Consten e Grundig (1966)110. La Corte affermò che sebbene il Trattato riconoscesse l’esistenza dei diritti di proprietà intellettuale secondo quanto stabilito dalle legislazioni nazionali, le modalità di esercizio di tali diritti rientravano nell’ambito di applicazione del Trattato.

L’esercizio di un diritto di proprietà intellettuale, infatti, non deve spingersi fino al punto di pregiudicare lo scopo essenziale del Trattato, cioè “l’unificazione dei mercati nazionali in un mercato unico”111.

Nell’accettare limitazioni alla libera circolazione delle merci e dei servizi giustificate da motivi di tutela della proprietà intellettuale, la Corte di Giustizia indirettamente sollecitava la Commissione ad avviare un processo di armonizzazione almeno in alcune aree del diritto d’autore112. La Commissione aveva cominciato ad occuparsi di diritto d’autore a partire dal già citato caso Membran (1981), presentando una breve osservazione scritta in cui illustrava le norme che trovavano applicazione in materia di riproduzione e messa in commercio delle opere musicali registrate su supporti del suono. Ciò nonostante, ad eccezione di pochi studi in materia, la Commissione non si occupò realmente della materia fino al 1988.

Complessivamente, gli anni ’80 furono caratterizzati dalla prevalenza di un approccio decentrato, fondato sul ruolo centrale della Corte di Giustizia e sul riconoscimento dell’esistenza dei diritti di proprietà intellettuale secondo le disposizioni degli ordinamenti nazionali. I regimi nazionali in materia venivano in rilievo solo nella giurisprudenza della Corte sulla libera circolazione e sulla libera

110 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 13 luglio 1966, Etablissements Consten e Grundig-Verkaufs-GMBH vs. Commissione della Comunità Economica Europea, cause riunite 56 e 58/64, in Raccolta della Giurisprudenza 1966, p. 458.

111 “Non può venire accolta la tesi sostenuta dinanzi alla Corte dai governi belga ed italiano, secondo cui, in assenza di armonizzazione in questo settore, il principio della territorialità della legislazione sui diritti d’autore prevale in ogni caso su quello della libera circolazione delle merci nell’ambito del mercato comune. Infatti, lo scopo essenziale del Trattato, il quale è volto all’unificazione dei mercati nazionali in un mercato unico, non potrebbe essere raggiunto se, per via dei diversi regimi giuridici vigenti negli Stati membri, i cittadini di questi avessero la possibilità di compartimentare il mercato e di porre in essere restrizioni dissimulate nel commercio fra gli Stati membri”.

112 A tal proposito si legga, per esempio, il punto 11 della motivazione della sentenza 24 gennaio 1989 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, EMI Electrola GmbH v. Patricia Im-und Export Verwaltungsgesellschaft mbH and others, causa 341/87, in Raccolta della Giurisprudenza 1989, pag.

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concorrenza, attraverso la sanzione delle modalità di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale idonee a pregiudicare l’unificazione dei mercati nazionali in un mercato unico. Va tuttavia rilevato come il Trattato CEE contenesse già le basi normative (art. 3.h, art. 100) per i successivi interventi di armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di diritto d’autore, interventi che cominceranno a prendere corpo alla fine degli anni ‘80.