• Non ci sono risultati.

La direttiva 2006/116 e la direttiva 2011/77 sul termine di protezione

3.2 L A RICERCA DI UN MODUS VIVENDI

3.2.2 L’armonizzazione delle normative nazionali

3.2.2.8 La direttiva 2006/116 e la direttiva 2011/77 sul termine di protezione

lecitamente al pubblico per la prima volta dopo la scadenza della protezione del

Con la direttiva 2011/77/UE, adottata il 12 settembre 2011209, il legislatore europeo si è spinto oltre, innalzando i termini di durata della protezione dei diritti connessi in campo musicale. Nel Preambolo, si rileva ancora un riferimento alla necessità di rafforzare ulteriormente il mercato unico europeo:

“[…] l’armonizzazione della durata della protezione per le composizioni musicali con testo, in cui parole e musica sono state create per essere utilizzate insieme, è incompleta, il che dà origine a ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi, ad esempio dei servizi di gestione collettiva transfrontalieri”.

Il problema in questo caso sorge dal fatto che in alcuni Stati membri le composizioni musicali con testo beneficiano di un periodo unico di protezione calcolato a decorrere dalla morte dell’ultimo coautore, laddove invece in altri Stati membri si applicano periodi di protezione differenti per la musica e il testo. Un altro problema al quale si è voluto porre rimedio è stato quello della durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori di opere musicali.

La direttiva non abroga la precedente ma la modifica in più punti.

Innanzitutto, essa innalza l’arco temporale di protezione dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori da cinquant’anni a settant’anni. Più precisamente, la durata dei diritti resta di cinquant’anni dall’esecuzione, tuttavia viene innalzata a settanta se, nel corso di quel periodo, la fissazione dell’esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico. Il termine decorre dalla prima pubblicazione o, se è anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico. Se, invece, nel corso dei cinquant’anni, viene lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico una fissazione dell’esecuzione con un mezzo diverso dal fonogramma, i diritti scadono cinquant’anni dopo la prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo la prima comunicazione al pubblico (art. 1.2.a, emendativo dell’art. 3.1 della direttiva 2006/116). Per quanto riguarda i diritti dei produttori di fonogrammi, anche il loro

209 Direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.

termine di protezione è innalzato da cinquanta a settant’anni dalla fissazione del fonogramma (art. 1.2.b, emendativo dell’art. 3.2 della direttiva 2006/116).

La decisione di innalzare il termine di protezione è stata motivata da una serie di considerazioni. Innanzitutto è stata maggiormente riconosciuta l’importanza del contributo creativo degli artisti, interpreti o esecutori, e si è pertanto ritenuto che tale importanza dovesse riflettersi in un livello di protezione più elevato. In secondo luogo, è stato evidenziato il fatto che, da un lato, l’aspettativa media di vita è andata aumentando nel tempo, dall’altro lato, un crescente numero di artisti inizia la propria carriera in giovane età. Dalla combinazione di questi due elementi, deriva il rischio che gli artisti possano non beneficiare dei diritti per tutto l’arco della loro vita.

L’estensione del diritto d’autore è stata ritenuta funzionale alla tutela tanto degli artisti emergenti quanto degli artisti presenti da tempo sulla scena musicale, che potrebbero non percepire più alcun compenso per opere che, invece, potrebbero essere ancora popolari. Un’altra ragione, non espressa, potrebbe essere quella di evitare che la produzione musicale si sposti negli Stati Uniti, dove il termine di protezione dei diritti dei produttori è di novantacinque anni, e di tutta la durata della vita più settant’anni dalla morte per i diritti degli artisti. Osservando la questione sotto un’altra prospettiva, sono stati gli stessi Stati Uniti a manifestare preoccupazione per la minore durata della protezione dei diritti connessi in Europa, poiché l’ingresso più rapido delle opere nel dominio pubblico avrebbe potuto incoraggiare massicce importazioni dai Paesi europei, svalutando il portafoglio delle case discografiche statunitensi.210

La direttiva, inoltre, armonizza le modalità di calcolo della durata di protezione dei diritti sulle composizioni musicali con testo. In particolare, si dispone che il termine di protezione di settant’anni debba decorrere dalla morte dell’ultima persona sopravvissuta tra l’autore del testo e il compositore della musica, a prescindere dal fatto che siano entrambi riconosciuti come coautori. Ciò a condizione

210 Andrea Laffranchi, “Diritti d’autore: duello Europa - USA”, Corriere della Sera, 4 gennaio 2003, p. 30.

che entrambi i contributi siano stati specificamente creati per la composizione musicale con testo (art. 1.1, emendativo dell’art. 1 della direttiva 2006/116211).

Se, decorsi cinquant’anni dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di pubblicazione, dalla sua comunicazione al pubblico, il produttore non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non le mette a disposizione del pubblico in maniera tale che quest’ultimo vi possa accedere dal luogo e nel momento da esso scelti, l’artista può risolvere il contratto con cui ha trasferito i suoi diritti di fissazione dell’esecuzione al produttore. Condizione per l’esercizio del diritto di risoluzione del contratto è che il produttore non abbia provveduto a realizzare le due suddette forme di utilizzazione del fonogramma entro un anno dalla notifica, da parte dell’artista, dell’intenzione di risolvere il contratto. Il diritto di risoluzione del contratto è irrinunciabile e, una volta esercitato, comporta la scadenza dei diritti del produttore sui fonogrammi contenenti la fissazione delle esecuzioni dell’artista (art. 1.2.c, emendativo dell’art. 3 della direttiva 2006/116212).

Con questa disposizione si è voluto combattere il fenomeno delle opere “fuori catalogo”, cioè di quelle opere che non sono più disponibili nei negozi ma che gli artisti non possono comunque offrire al pubblico, in quanto hanno ceduto i diritti su di esse alla casa discografica. Implicitamente, il legislatore europeo ha mostrato di guardare alle potenzialità di Internet come possibile nuovo o alternativo canale di vendita delle opere. In questo modo si potrebbe fornire un’alternativa legale all’attuale (illegale) reperibilità di opere non più in commercio su Internet.

Le rimanenti disposizioni della direttiva disciplinano, oltre alle misure transitorie, la remunerazione dell’artista da parte del produttore di fonogrammi. In particolare si segnala l’introduzione di una remunerazione annua supplementare per ogni anno completo successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita (o, in mancanza di pubblicazione, dalla lecita comunicazione al pubblico) del fonogramma. Tale remunerazione supplementare si applica solo al caso in cui un contratto di trasferimento o cessione conferisca all’artista il diritto a esigere una

211 L’articolo aggiunge un paragrafo 7 all’articolo 1 della direttiva 2006/116.

212 L’articolo aggiunge un paragrafo 2 bis all’articolo 3 della direttiva 2006/116.

remunerazione non ricorrente (art. 1.2.c, emendativo dell’art. 3 della direttiva 2006/116213).

La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri dell’Unione Europea entro il 1° novembre 2013. Sono fatti salvi i diritti acquisiti fino a quella data.