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a Abolizione della lista regionale e assegnazione del premio d

3.7. S POGLIO DEI VOTI ED ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

3.7.2. a Abolizione della lista regionale e assegnazione del premio d

La legge elettorale pugliese incide profondamente sul premio di maggioranza, modificando rispetto alla disciplina statale sia i soggetti che ne beneficiano che le modalità di assegnazione.

Il legislatore pugliese chiarisce fin da subito che i 70 seggi del Consiglio sono suddivisi in 56, da attribuire agli eletti sulla base di liste circoscrizionali, e 13, da assegnare «tra i gruppi di liste collegate con il candidato Presidente eletto»69. Dunque, la legge pugliese non prevede l’assegnazione di una quota maggioritaria di seggi attraverso il «listino» del Presidente. Piuttosto, il premio di maggioranza viene attribuito direttamente ai gruppi di liste provinciali collegate al Presidente eletto che hanno conseguito almeno un seggio nella quota proporzionale70.

La «lista regionale», dunque, viene formata dopo l’assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali ed è composta attingendo, in modo proporzionale, dalle liste circoscrizionali collegate al candidato eletto Presidente, che abbiano conseguito almeno un seggio71.

dei seggi. Si ricorderà, infatti, che la mancata alleanza tra il centrosinistra e Rifondazione aveva alla base solide ragioni politiche e programmatiche (basti pensare che Rifondazione è stata sempre duramente all’opposizione in Toscana, e lo è tuttora anche nelle giunte di tutte le principali città toscane). Rimane, comunque, che ragionando sulla base dei «calcoli» sui seggi, presentarsi alle elezioni non coalizzati risultava comunque conveniente.

D’altro canto, anche la stessa «clausola di salvaguardia» delle minoranze, introdotta in Toscana e particolarmente sostenuta all’opposizione, «bloccando» al 65% il tetto dei seggi potenzialmente conquistabili dalla maggioranza, rischia di reintrodurre quegli stessi disincentivi ad un allargamento delle coalizioni che, per altra via, almeno in parte, la nuova legge aveva cercato di attenuare.

69 Art. 3, l.r. Puglia, 28 gennaio 2005, n. 2, «Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del

Presidente della Giunta regionale».

70 L’abolizione del listino è significativa se si guarda ad alcuni piccoli partiti che in molte Regioni

riescono ad ottenere un seggio in Consiglio grazie al loro inserimento nella lista regionale. Sul punto, M.C.PACINI, Nuovi (e vecchi) sistemi elettorali regionali, in A. Chiaramonte – G. Tarli Barbieri (a cura di), cit., 83.

71 Art. 9, l.r. Puglia, 28 gennaio 2005, n. 2, «Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del

Presidente della Giunta regionale». La legge elettorale introduce una sorta di ulteriore soglia di sbarramento per l’attribuzione del premio: le liste a cui vengono assegnati i 13 seggi non solo devono far parte della coalizione vincente, ma devono aver già conseguito almeno un seggio dei 56 attribuiti con formula proporzionale. A. CHIARAMONTE, I sistemi elettorali delle Regioni a statuto ordinario, in P. Caretti (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2005. I nuovi statuti regionali, Torino, 2006, 144.

Il sistema elettorale pugliese sembra, dunque, prevedere una sorta di «doppio binario»72: i seggi vengono, in primo luogo, assegnati nelle circoscrizioni provinciali con la medesima formula prevista dalla disciplina statale; in un secondo momento, poi, l’Ufficio centrale regionale provvede ad un calcolo limitato alle liste della coalizione vincente, dividendo il totale dei voti validi da esse conseguito per 13 (che corrisponde all’incirca al 20 per cento dei componenti il Consiglio regionale)73. In questo modo, si ottiene dunque un quoziente di coalizione con il quale i seggi che corrispondono al premio di maggioranza vengono ripartiti proporzionalmente tra tutte le liste che compongono la coalizione74.

Pur non esplicitato, dalla lettera della disposizione regionale sembra evidente che - diversamente da quanto avviene ai sensi della disciplina statale e (come vedremo) delle altre nuove leggi elettorali - il premio viene attribuito per intero (13 seggi) e non è previsto che venga dimezzato.

Con riguardo a tale aspetto, se è subito evidente che l’eliminazione del «dimezzamento» esclude la possibilità che si verifichi il difetto di monotonicità, d’altro canto è pur vero che una tale previsione non tiene conto dell’eventualità in cui la coalizione vincente, già in sede di assegnazione dei seggi proporzionali,

72 A. FLORIDIA, Le nuove leggi elettorali regionali: molte occasioni mancate, alcune novità

positive, cit., 847.

73 Si ricorda che il Consiglio della Regione Puglia è composto di 70 membri: il Presidente eletto,

più 56 Consiglieri eletti nelle circoscrizioni provinciali e 13 come «premio di maggioranza».

74 La formula elettorale utilizzata per la ripartizione maggioritaria dei seggi è quella del metodo del

quoziente naturale e dei più alti resti. Recita, infatti, l’articolo 9 della l. r. P. n. 2 del 2005: «2. L'Ufficio centrale regionale divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali collegati con il Presidente eletto, ammesse ai sensi del comma precedente, per tredici; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

«3. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo.

«4. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

«5. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1968, a iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio, ai sensi del decimo comma del citato articolo 15 della legge n. 108 del 1968.

«6. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria»

abbia raggiunto una maggioranza consistente, con ciò non «difendendo» le minoranze dal rischio di supermaggioranze75.

3.7.2.b. Abolizione della lista regionale e assegnazione del premio di