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a Ineleggibilità

1.3. I PRINCIPI DETTATI ( TARDI ) DALLA LEGGE CORNICE

1.3.1. a Ineleggibilità

L’articolo 2, in materia di ineleggibilità, esclude anzitutto dallo schema di legislazione concorrente la disciplina di incandidabilità, fissata dalla legge n. 16 del 1992, per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione.

Ad esclusione dell’ambito appena citato, compete alla Regione l’individuazione delle singole fattispecie, purché nel rispetto delle disposizioni di principio dettate dalla legge statale.

La legge cornice pone, in particolare, sei principi fondamentali, cui la Regione deve attenersi. Al primo abbiamo già fatto un cenno: la sussistenza di “attività” o “funzioni” svolte dal candidato che «possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati», anche avendo riguardo a «peculiari situazioni delle Regioni»46.

Quanto agli altri principi, l’articolo 2 si preoccupa di stabilire che le cause di ineleggibilità siano inefficaci qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature»47 e, comunque, nel rispetto del principio del mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato del candidato.

Riprendendo la soluzione già adottata dalla legge n. 154 del 1981 (art. 6), la legge cornice equipara, quanto alla disciplina, il regime delle cause di ineleggibilità

46 Quanto al primo gruppo di attività – quelle che possono turbare o violare la libera decisione di

voto – l’ineleggibilità ha l’obiettivo di escludere dalla competizione elettorale candidati che potrebbero compromettere la regolarità del procedimento elettorale. Così, V. DI CIOLO, Incompatibilità, in Enciclopedia del Diritto, Milano, 1971, 41 e ss.

Quanto, invece, al secondo gruppo di cause – quelle che potrebbero violare la parità di accesso alle cariche elettive – parte della dottrina ha ravvisato alcuni problemi interpretativi, ritenendo che «le situazioni che possono turbare la parità di accesso sono solo in alcuni casi situazioni di diritto, poiché il più delle volte si tratta di situazioni di fatto» e che, dunque, proprio per questo «una interpretazione estensiva (…)condurrebbe ad una drastica riduzione della competizione elettorale». In questo senso, M. OLIVETTI, L’attuazione delle norme costituzionali in materia di sistemi elettorali regionali, in Giornale di diritto amministrativo, 2005, 15. Per scongiurare il pericolo da ultimo evidenziato, a parere dell’A., dunque, le cause suscettibili di turbare la parità di accesso è necessario che siano interpretate «restrittivamente e come riferite alla titolarità di uffici o posizioni private giuridicamente individuabili e non a situazioni di fatto».

47 Anche in questo caso, si tratta di un principio comune a tutte le cause di ineleggibilità e per il

quale la lettera b), dell’articolo 2, della legge n. 165 del 2004 conferisce alle Regioni il potere di fissare un altro termine, purché anteriore a quello fissato dalla legge stessa e nel rispetto della tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro.

sopravenute alle elezioni a quello delle incompatibilità, prevedendo che alle prime si estenda la disciplina delle seconde.

In merito alla competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, la lettera d) dell’articolo 2 attribuisce ai singoli Consigli tale competenza. Precisando, la disposizione, che la potestà a decidere sui relativi ricorsi rimane in capo all’autorità giudiziaria e che, fino alla pronuncia definiva da parte della stessa, l’esercizio delle funzioni rimane garantito, escludendo così che in tali casi possa verificarsi un effetto sospensivo della carica.

Il principio appena enunciato si ritrova, peraltro, nella medesima dizione, nel successivo articolo 3, in materia di incompatibilità. Sia in materia di ineleggibilità che di incompatibilità, è posto il principio in base al quale ciascuna Regione può differenziare la disciplina dell’ineleggibilità e dell’incompatibilità del Presidente e dei Consiglieri, in relazione alle diverse cariche e al diverso tipo di legittimazione. In un unico caso, infine, la legge sembra spingersi fino a prevedere una fattispecie concreta di ineleggibilità, laddove prevede la «non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto»48.

48 Critico su questo punto, M.OLIVETTI, L’attuazione delle norme costituzionali in materia di

sistemi elettorali regionali, cit., 16. Secondo l’A. la disposizione solleva una serie di dubbi di costituzionalità. Partendo dal presupposto che la permanenza al potere di un Presidente eletto può creare influenze come, però, anche ogni singolo assessore o ogni singolo consigliere, l’A. ritiene che «la conseguenza rigorosa di questo approccio in chiave di ineleggibilità dovrebbe essere l’accoglimento del principio “reelect nobody”, sostenuto in alcune campagne per la limitazione dei mandati negli Stati membri degli USA e positivizzato nella Costituzione messicana». E, dunque, la limitazione dei mandati elettorali è materia che afferisce alla forma di governo (e, dunque, agli statuti) e non all’ineleggibilità (e alla legge elettorale). In questo senso si sono espressi, inoltre, C. FUSARO –L.STROPPIANA –S.ZAMPOLLA, Forma di governo e legislazione elettorale, in M. Carli (a cura di), Il ruolo delle assemblee elettive, Vol. I, La nuova forma di governo delle Regioni, Torino, 2001, 70.

Si segnala che la Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 2004 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di una disposizione dello statuto calabrese (l’art. 33, comma 7), laddove era fra l’altro previsto il divieto per il Presidente di ricoprire più di due mandati consecutivi. Sulla non espressa motivazione della pronuncia della Corte, G. TARLI BARBIERI, Le fonti del diritto regionale nella giurisprudenza costituzionale sugli statuti regionali, in Le Regioni, 2005; nonché, M.OLIVETTI, Requiem per l’autonomia statutaria delle Regioni ordinarie, disponibile in rete sul Forum di Quaderni costituzionali, 5 febbraio 2004.