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Clausola di sbarramento

3.7. S POGLIO DEI VOTI ED ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

3.7.1. Clausola di sbarramento

Abbiamo già accennato a come una delle cause della frammentazione, che caratterizza il panorama politico regionale possa essere rintracciata nelle clausole di sbarramento impiegate dalla disciplina statale e come, al contempo, questa abbia comunque costituito un incentivo all’aggregazione, in particolare per i partiti più piccoli. I meccanismi che governano l’accesso al Consiglio, non a caso, sono uno degli aspetti più toccati dalle Regioni che hanno modificato o sostituito la disciplina statale. Basti considerare che, ad accezione del Lazio, tutte le Regioni sono intervenute a modificare le soglie legali di accesso alla rappresentanza. Prima di soffermarci sulle modifiche che le Regioni hanno introdotto, ci sia consentito ricordare brevemente che la legge n. 43 del 1995 di fatto prevede una sola clausola di sbarramento, escludendo dalla ripartizione dei seggi le sole liste che hanno ottenuto «nell’intera Regione, meno del 3 per cento dei voti validi», a meno che non siano collegate ad «una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento»58.

La modifica più consistente è, con molta probabilità, quella apportata dalla Regione Calabria, la quale ha innalzato al 4% la soglia di sbarramento, prevedendo che la sua applicazione sia estesa a tutte le liste, indipendentemente dai voti conseguiti dal candidato Presidente cui sono collegate59.

58 La dottrina in proposito non ha mancato di evidenziare che tale meccanismo non solo era

congeniale al tessuto partitico della realtà italiana, ma ancor di più era volto a soddisfare un «preciso trade-off tra rappresentatività e appartenenza coalizionale», poiché per i partiti minori, che potrebbero rimanere al di sotto del 3%, l’unica possibilità di conquistare seggi in Consiglio è quella di essere collegati ad un candidato presidente in grado di conseguire almeno il 5%. In proposito, R.D’ALIMONTE, Il sistema elettorale: grandi premi e piccole soglie, in A. Chiaramonte – R. D’Alimonte (a cura di), cit., 27. Poi, A.FLORIDIA, Le nuove leggi elettorali regionali: molte occasioni mancate, alcune novità positive, in Le Regioni, 2005, 853. Inoltre, A.CHIARAMONTE, Il rendimento dei sistemi elettorali regionali: un quadro comparato, in A. Chiaramente – G. Tarli Barbieri (a cura di), cit., 233, il quale definisce il «regime» delle soglie di sbarramento previsto dalla legge Tatarella «al contempo permissivo e selettivo», specificando che «è permissivo nei confronti di quelle liste che fanno parte di coalizioni forti, poiché per esse non vale nessuna soglia legale ma solo una soglia “implicita” che nelle Regioni medie e grandi è abbastanza bassa. E’ invece selettiva nei confronti di quelle liste “isolate” – collegate cioè a candidati presidente che non raggiungono il 5% dei voti – poiché per esse vale una soglia legale pari al 3%».

59 In assenza di altre significative modifiche volte ad arginare la frammentazione, il solo

innalzamento della soglia legale per accedere alla ripartizione dei seggi non è certamente in grado di risolvere il problema. In ogni caso, tale innalzamento ha indubbiamente prodotto una significativa diminuzione della frammentazione in Calabria. Basti pensare che, pur essendo stata la

Identica la disposizione introdotta dalla normativa pugliese, la quale però ha «post-datato» tale norma, a decorrere dalle elezioni del 2010. A partire dalle elezioni della IX legislatura, infatti, «non sono ammesse all’assegnazione dei seggi i gruppi di liste che non abbiano individualmente superato la soglia del 4 per cento dei voti validi».

Prima di tale data e, dunque, nell’ultima tornata elettorale la soglia di sbarramento applicata è stata del 5 per cento per le liste non coalizzate e per le singole coalizioni. Dunque, è stata innalzata la soglia per le liste che non si presentato collegate, mentre rimane nullo lo sbarramento per le liste che fanno parte di coalizioni che raggiungono almeno il 5 per cento60.

Nelle Marche, il meccanismo di accesso viene modificato tenendo anzitutto conto del meccanismo di attribuzione dei seggi (che parte dalle coalizioni e non dalle liste). E’ dunque anzitutto prevista una soglia di «sbarramento» per le coalizioni, le quali non sono ammesse alla assegnazione dei seggi se hanno ottenuto «meno del cinque per cento del totale dei voti validi». Un’eccezione viene, però, prevista per le liste che, all’interno delle coalizioni «sotto-soglia», hanno riportato «più del tre per cento dei voti validi».

Infine, la disciplina toscana (l. r. n. 25/2004) non solo ha modificato la soglia di sbarramento prevista dalla legge statale, ma ne ha aggiunto una seconda. A differenza della disciplina statale (e delle altre regionali), la Toscana ha introdotto una soglia di sbarramento (dell’1,5 per cento) per le liste collegate ad un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi61. Per il Calabria l’unica Regione in cui DS e Margherita si sono presentati separatamente e non nella lista Uniti nell’Ulivo, a fronte delle 14 liste presenti in Consiglio nel 2000, alle elezioni del 2005 i seggi del Consiglio sono stati suddivisi fra 10 liste.

60 Quello che anzitutto va registrato è che in Puglia le soglie di sbarramento non sono più

dimensionate alla percentuale dei voti conseguiti del candidato Presidente cui i gruppi di liste sono collegati, quanto piuttosto alla percentuale complessiva dei voti ricevuti in ambito proporzionale dalla coalizione cui i gruppi fanno parte. Detto questo, comunque, se si guarda ai risultati elettorali, nel 2005 la frammentazione consiliare in Puglia non è affatto diminuita rispetto al 2000, registrando, al contrario, rispetto alle altre Regioni, il più alto tasso di liste rappresentate in Consiglio con ben 6 dei 10 partiti facenti parte della coalizione maggioritaria al di sotto della soglia del 4 per cento dei voti.

61 Nonostante l’introduzione di una soglia – considerata molto bassa – sia apparsa in un primo

momento superflua e tale da non far temere a nessuna forza minore l’esclusione, alla prova dei fatti – applicata in relazione ad altri meccanismi – ha prodotto i risultati sperati. E’ il caso dell’esclusione dalla ripartizione dei seggi delle liste della Lega Nord e dell’Italia dei valori. La prima delle quali, fra l’altro, nella vigenza del vecchio sistema elettorale avrebbe ottenuto un

resto, ha innalzato al 4% la soglia per le liste collegate a candidati Presidenti che non hanno raggiunto il 5 per cento62.

Rimane da notare che, anche laddove la disciplina statale non è stata modificata, di fatto, l’aumento (abbastanza generalizzato fra le Regioni) dei seggi del Consiglio finisce per rende ancora più permissivo l’accesso al Consiglio, soprattutto per quelle piccole liste collegate alle coalizioni maggiori.

TAB.4-SOGLIE DI SBARRAMENTO

liste collegate Presidente liste non collegate l.n. 108/68 3% (→ P‹5%) Ø (→ P›5%) 3% Calabria 4% 4% Lazio Ø (→ P›5%) 3% (→ P‹5%) 3% Marche 5% (per le coalizioni) 3% Puglia Ø (→ P›5%) 5% (→ P‹5%) (4% dal 2010) 5% (4% dal 2010) Toscana 4% (→ P‹5%) 1,5 (→ P›5%) 4%