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c Assegnazione dei seggi «maggioritari»

2.2. L’ EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA ELETTORALE STATALE E QUELLO CHE

2.2.5. c Assegnazione dei seggi «maggioritari»

Una volta assegnati i 4/5 dei seggi alle liste provinciali, si procede all’attribuzione dei seggi restanti sulla base dei risultati delle liste regionali. Poiché la formula di attribuzione dei seggi maggioritari considera il risultato delle liste regionali sia in termini di seggi (conseguiti dalle liste provinciali collegate), sia in termini di voti

47 Alla ripartizione dei seggi in sede di collegio unico regionale partecipano tutte le liste ammesse,

che hanno superato la soglia di sbarramento, anche se non hanno ottenuto nessun seggio con il quoziente intero.

48 Una recente pronuncia del Consiglio di Stato, V sez. giur., n. 349 del 2008 – in cui la Corte si

pronuncia sul ricorso presentato a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise, tenutesi il 5 e 6 novembre 2006 – si legge che «l’art. 15, commi 10 ed 11 l. n. 108/1968 è costantemente interpretato nel senso per cui, ai fini del riparto di seggi residuali, vanno utilizzati anche i voti di lista che non esprimono un quoziente elettorale intero, ma che si concretizzano, dopo l’operazione divisionale per l’individuazione del quoziente medesimo, in resti superiori a quelli ottenuti da altre liste che tale quoziente, invece, hanno raggiunto». Il concetto di “resto” – continua la Corte - «va considerato in rapporto a tutte le operazioni divisionali effettuate e, quindi, costituiscono resti utili anche i voti residuati delle liste che a seguito della suddetta operazione non raggiungono un quoziente intero. (…) Al di là della terminologia adoperata, resti e voti residui rappresentano in ogni caso preferenze validamente espresse dall’elettorato e, pertanto, non appare congruo che, una volta attribuiti i seggi in base ad una cifra elettorale che permetta di raggiungere un quoziente intero, i voti delle restanti liste non vengano utilizzati per l’assegnazione degli ulteriori seggi pur esprimendo in maggiore misura assoluta (…) il grado di preferenza di parte dell’elettorato».

49 Il quoziente elettorale regionale si ottiene dividendo la somma dei resti di tutte le liste con il

medesimo contrassegno per il numero dei seggi non attribuito nelle liste circoscrizionali. La parte intera che si ottiene dividendo i voti residuati di ciascun gruppo di liste per il quoziente regionale rappresenta il numero di seggi da attribuire a ciascun gruppo. Nel caso in cui, al termine delle suddette operazioni, vi siano ancora seggi da assegnare, si utilizzano anche i maggiori resti, prevedendo la disciplina elettorale che l’ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto «per ogni lista della circoscrizione alla quale l’ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio» il candidato che dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale ha ottenuto la maggiore cifra individuale.

(alle liste regionali), per poter procedere alla distribuzione dei seggi maggioritari è, anzitutto, necessario determinare la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ed il totale dei seggi assegnati alle liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale.

L’ufficio elettorale procede, dunque, in prima battuta a verificare quale lista regionale e quale candidato a Presidente della Giunta hanno ottenuto il maggior numeri di voti validi.

In un secondo momento, si procede ad accertare se il totale dei seggi provinciali conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale maggioritaria sia pari o superiore al 50% dei seggi assegnati al Consiglio regionale. La quota di seggi maggioritari riservata alla lista regionale maggioritaria è, infatti, diversa a seconda del risultato ottenuto dalle liste provinciali collegate.

Se le liste circoscrizionali collegate hanno conseguito almeno il 50% dei seggi assegnati alla Regione, alla lista regionale maggioritaria viene attribuita la metà della quota dei seggi riservati alla quota maggioritaria (ossia il 10%): vengono proclamati eletti – oltre al Presidente della Giunta – i candidati della lista regionale che lo seguono, sino a concorrenza dei seggi disponibili. Il restante 10% dei seggi «maggioritari» viene, invece, ripartito tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale maggioritaria50.

50 La ripartizione di questa quota di seggi avviene con criterio proporzionale, sulla base dei

quozienti interi e dei più alti resti. Nello specifico: a) la sommatoria delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste interessati viene divisa per il numero dei seggi da attribuire determinando il quoziente della ripartizione; b) a ciascun gruppo di liste è attribuito un numero si seggi pari al risultato della parte intera della divisione della rispettiva cifra regionale per il quoziente di ripartizione; c) i seggi «rimanenti» sono assegnati in base alla graduatoria decrescente dei resti di queste operazioni; d) i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono assegnati alle circoscrizioni sulla base della graduatoria decrescente del rapporto tra il quoziente provinciale ed i resti che ciascuna lista in quel collegio ha trasferito al collegio unico regionale; e) al fine dell’attribuzione dei seggi, viene utilizzata la medesima graduatoria già formata per la ripartizione dei seggi provinciali attribuiti in sede di collegio unico regionale.

Quanto a quest’ultimo passaggio, la legge n. 43/1995 ha precisato che l’utilizzazione della graduatoria inizia dalla circoscrizione che succede all’ultima che si è vista attribuire un seggio e che l’utilizzazione della stessa è «ciclica», ossia una volta esaurita l’ultima circoscrizione, per gli ulteriori seggi che dovranno essere attribuiti, si riparte dalla prima circoscrizione. Quanto all’individuazione dei candidati da proclamare per ciascuna lista provinciale, si segue il criterio utilizzato per i seggi attribuiti in sede di collegio unico regionale, con la precisazione che qualora nella circoscrizione siano stati proclamati eletti tutti i candidati di quella lista, il seggio viene attribuito alla circoscrizione che segue nella graduatoria.

Al contrario, nel caso in cui le liste provinciali collegate non abbiano conseguito almeno il 50% dei seggi assegnati alla Regione, l’ufficio elettorale regionale attribuisce alla lista regionale maggioritaria l’intera quota del «listino»51, proclamando eletti tutti i candidati della lista regionale maggioritaria52.

In questo caso, poiché le liste «minoritarie» non ottengono nessun seggio di quelli riservati alla quota maggioritaria, per l’attribuzione del seggio al candidato alla presidenza della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, si assegna il seggio attribuito con il minore resto o la minore cifra elettorale in ambito di collegio unico regionale. Qualora, invece, tutti i seggi siano stati assegnati a quoziente intero, l’ufficio centrale regionale provvede all’attribuzione di un seggio «aggiuntivo»53.

L’assegnazione del «premio di maggioranza» potrebbe, comunque, non garantire alla lista regionale maggioritaria e alle liste ad essa collegate il 60% dei seggi in Consiglio. Proprio al fine di garantire ai «vincitori» di contare su una maggioranza di consiglieri superiore al 50%, la normativa elettorale prevede una seconda «verifica».

51 La lista regionale non può avere candidati in numero superiore, ma può contenere un numero di

candidati pari al 10% dei seggi regionali. In tal caso, i seggi che non possono essere attribuiti a candidati della lista regionale sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale maggioritaria seguendo il criterio e il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti. In tal caso, il quoziente regionale è determinato dalla divisione della sommatoria delle cifre elettorali di ciascun gruppo di liste provinciali collegate per il numero di seggi che residuano dopo la proclamazione di tutti i candidati della lista regionale. Quindi, si dividono le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste provinciali per il quoziente e ad ognuna di queste si attribuisce un seggio per ciascun quoziente intero, e i seggi che ancora residuano, secondo la graduatoria decrescente dei resti.

52 Il Consiglio di Stato, V sez. giur., in una recente sentenza (n. 352 del 2008, in merito ad un

ricorso in cui si lamentava che l’attribuzione del premio di maggioranza avrebbe «alterato il rapporto percentuale fra maggioranza e minoranza») ha avuto modo di chiarire che la normativa che disciplina l’attribuzione del premio di maggioranza «tende a garantire, alla lista che ha raggiunto la maggior cifra elettorale regionale, la possibilità di conseguire, comunque, a seconda dei casi, la percentuale del 55% o del 60% dei seggi assegnati, a nulla rilevando se, a seguito dell’attribuzione del premio di maggioranza, la stessa ottenga una percentuale di seggi anche superiore a quella del 60% dei seggi». I commi 6 e 7 dell’articolo 15 della legge n. 108 del 1968, sottolinea la Corte «sono finalizzati a garantire una solida maggioranza e non a mantenere la proporzione tra maggioranza e minoranza, tanto è vero che la possibilità di aumento dei seggi del Consiglio regionale è prevista solo con riferimento a tale finalità»

53 Di tale seggio «aggiuntivo», eventualmente assegnato al candidato «miglior perdente» dovrà,

comunque, tenersi conto al momento della determinazione della quota percentuale dei seggi spettante alla lista maggioritaria in seno al Consiglio regionale.

L’ufficio elettorale regionale provvede, dunque, a verificare il risultato conseguito dalla lista regionale maggioritaria in termini di voti, al fine di rilevare se la lista regionale maggioritaria abbia conseguito (o meno) una cifra pari o superiore al 40% di tutti i voti.

In tal caso – ossia, quando la lista regionale e le liste ad essa collegate hanno ottenuto almeno il 40% dei voti validi – la normativa prevede che le stesse ottengano il 60% dei seggi in Consiglio. E qualora tale numero di consiglieri non sia stato raggiunto, alla lista maggioritaria sono attribuiti in «soprannumero» tanti seggi quanti sono necessari a raggiungere il 60% in Consiglio.

Nel caso in cui, invece, la lista maggioritaria non abbia conseguito una cifra elettorale pari o superiore al 40% dei voti validi, la maggioranza qualificata che la coalizione deve ottenere è fissata al 55% dei seggi in Consiglio. Anche in questo caso, se la somma dei seggi conseguiti in sede provinciale insieme alla somma attribuita come premio di governabilità è stato già raggiunto si procede con la proclamazione degli eletti; diversamente, alla lista maggioritaria è attribuito un numero «aggiuntivo» di seggi, sufficiente a garantire alla coalizione vincente almeno la maggioranza del 55% in Consiglio.