• Non ci sono risultati.

Assegnazione dei seggi «maggioritari»

3.7. S POGLIO DEI VOTI ED ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

3.7.2. Assegnazione dei seggi «maggioritari»

Il metodo di assegnazione del premio di maggioranza è indubbiamente uno dei meccanismi della legge elettorale n. 43 del 1995 che ha contribuito a produrre un assetto competitivo bipolare. La previsione di un premio tale da assicurare (in

seggio, per effetto del «quoziente naturale», previsto per l’assegnazione dei seggi in sede di collegio unico regionale.

62 L’aumento delle soglie in Toscana, peraltro, va letto congiuntamente ad un ulteriore misura

introdotta dalla nuova disciplina elettorale, ossia alla clausola ai sensi della quale sono escluse dalla competizione elettorale le liste che non siano state presentate in più della metà delle circoscrizioni provinciali. A parere di parte della dottrina (si veda, ad esempio, A.CHIARAMONTE, Il rendimento dei sistemi elettorali regionali: un quadro comparato, in A. Chiaramonte – G. Tarli Barbieri (a cura di), cit., 237) la Toscana nell’agire sulle soglie di sbarramento si è «limitata a fotografare la realtà già esistente in Consiglio, adattando ad essa il regime delle soglie di sbarramento».

ogni caso) al Presidente eletto una maggioranza assoluta di seggi in Consiglio rimane un tratto caratteristico anche dei nuovi sistemi elettorali63.

Insieme al merito di aver contribuito a creare un assetto bipolare, il premio di maggioranza porta con se alcuni effetti negativi, ai quali abbiamo in parte accennato. Ecco perché alcune Regioni nell’approvare una nuova legge elettorale hanno provato a modificare il metodo di attribuzione del premio.

Se si guarda al meccanismo di assegnazione del premio di maggioranza, come disegnato dalla legge n. 43 del 1995, tre in particolare appaiono le incongruenze più vistose: il dimezzamento del premio, a certe condizioni; la possibilità di seggi aggiuntivi (che vanno a sommarsi al 20 per cento del premio di maggioranza); la natura, di fatto, assunta dal «listino» regionale.

Una riflessione critica sul (dis)funzionamento del premio di maggioranza è, dunque, con molta probabilità, alla base di alcuni degli interventi di razionalizzazione dell’impianto elettorale portato avanti da alcune Regioni. Quanto appena affermato è riscontrabile, anzitutto, nella scelta compiuta da Puglia64, Toscana e Marche riguardo all’abolizione della lista regionale, e all’introduzione di meccanismi alternativi di attribuzione di una quota di seggi maggioritaria65. Una scelta di questo tipo, infatti, mette anzitutto al riparo dai limiti legati al diverso grado di legittimazione democratica degli eletti nel «listino»66.

63 Fa notare D’Alimonte (R.D’ALIMONTE, Il sistema elettorale: grandi premi e piccole soglie, cit.

19) che la maggiore peculiarità del sistema elettorale sta nel fatto che la governabilità è un aspetto «intrinseco al sistema stesso e non è quindi affidato alla offerta elettorale né all’esito delle elezioni. Gli elettori sanno già prima delle elezioni con assoluta certezza che uno dei candidati presidenti vincerà e che avrà una maggioranza dei seggi in Consiglio di almeno il 55%».

64 In realtà, nel caso della legge pugliese, non si tratta di una vera e propria «abolizione» della lista

regionale, ma di una sorta di «ripescaggio» (dalle liste provinciali) degli eletti attribuiti alla coalizione vincente come premio di maggioranza: «la lista regionale, prevista dalla legge n. 108 del 1968 così come modificata dalla legge n. 43 del 1995, deve intendersi composta, successivamente all’attribuzione di tutti i seggi da parte dell’Ufficio centrale regionale, esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale» (art. 9, comma 1).

65 In questo senso si muoveva anche la legge n. 27/2004 della Regione Abruzzo, poi abrogata a

seguito dell’impugnazione governativa, la quale modificava le modalità di assegnazione del premio di maggioranza, abolendo il «listino». In proposito, C.FUSARO -M.RUBECHI, Le regole per la formazione della rappresentanza: nuove leggi elettorali e nuovi statuti, in Le istituzioni del federalismo, 2005.

66 Nell’idea originaria del legislatore statale, il «listino», ossia i consiglieri eletti come «premio di

L’altro problema da arginare è quello legato al cosiddetto difetto di «monotonicità». Se, da un lato, infatti il dimezzamento del premio di maggioranza può creare situazioni tali per cui una coalizione che vince «troppo» risulta penalizzata in termini di seggi, d’altro canto, a volte, alcuni candidati (quelli collocati agli ultimi posti del listino) vengono eletti in virtù dello scarso rendimento della coalizione della quale fanno parte .

Le modifiche introdotte da Puglia, Marche e Toscana – sebbene tutte volte a razionalizzare gli effetti negativi appena ricordati – presentano specifiche peculiarità che è bene analizzare separatamente.

Prima di procedere nell’analisi dei meccanismi introdotti dalle Regioni, ci sia consentito evidenziare che se l’abolizione del «listino», di per sé, risolve indubbiamente il problema della diversa legittimazione dei consiglieri eletti con il premio di maggioranza, più complesso risulta dare un giudizio circa l’efficacia degli strumenti introdotti con riferimento alla soluzione del cosiddetto difetto di «monotonicità»67. Seppure, infatti, almeno ad una prima analisi, il fenomeno sembra essere stato ridimensionato, non si può dire che sia del tutto scomparso, perché di per sé la previsione di una soglia percentuale di seggi come premio di maggioranza crea, comunque, disincentivi alla formazione di larghe coalizioni68. propria «squadra». Di fatto, però, è stato ben diverso i ruolo assunto dal premio di maggioranza, che è finito per diventare «una cassa di compensazione degli equilibri all’interno delle coalizioni», un modo attraverso il quale i vertici regionali delle coalizioni controllano il 20 per cento del totale degli eletti. A.FLORIDIA, Le nuove leggi elettorali regionali: molte occasioni mancate, alcune novità positive, cit., 846.

67 Si tratta del criticato effetto frutto del meccanismo di assegnazione del premio di maggioranza,

ai sensi della legge n. 108/68 e successive modificazioni, secondo la quale spesso le coalizioni che «vincono troppo» risultano di fatto penalizzate in termini di seggi. E’ noto infatti che nelle Regioni che applicano la disciplina statale, la coalizione collegata al Presidente eletto che ha conseguito un numero di seggi, nella circoscrizioni provinciali, pari o superiore al 50 per cento dell’intero Consiglio, ottiene soltanto la metà del «listino». Questo è quanto è accaduto, nelle elezioni del 2000, in Lombardia, Veneto e Basilica. E, più di recente e in maniera più diffusa, nelle elezioni del 2005, in Emilia Romagna, Umbria, Marche, Campania, Calabria e Basilicata.

68 Esemplificativo è quanto accaduto alle ultime consultazioni elettorali (aprile 2005) in Toscana.

In proposito si veda, ampiamente, A. FLORIDIA, Le elezioni regionali del 2005 in Toscana: il federalismo elettorale alla prima prova, cit. In Toscana, infatti, la coalizione del centrosinistra, senza Rifondazione (unico caso in Italia di mancata alleanza), ha ottenuto 38 seggi (due in più, come «premio», rispetto a quelli ottenuti su base proporzionale); in caso di alleanza con Rifondazione, la coalizione avrebbe ottenuto 39 seggi, cioè una percentuale superiore alla soglia del 60%: una situazione comunque «più equa», rispetto al «dimezzamento» del «listino» che si sarebbe avuto con la vecchia legge. Ma, a conti fatti, Rifondazione ha ottenuto, «correndo» da sola, 5 seggi, e quindi l’intero arco del centrosinistra ha ottenuto 43 seggi, invece di 39. La questione, in verità, non è tutta riconducibile ad una questione di «convenienza» nella spartizione

3.7.2.a. Abolizione della lista regionale e assegnazione del premio di