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I NDIZIONE DELLE ELEZIONI E CONVOCAZIONE DEI COMIZI

Presupposto di ogni altra operazione elettorale è l’atto di indizione delle elezioni e la convocazione dei comizi che – come abbiamo visto – la disciplina statale affidava, in un primo momento, al Commissario del Governo, poi (in seguito alla modifica del Titolo V) al Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie15.

procedimento, ricordiamo che soltanto la Regione Toscana ha adottato un apposito provvedimento, volto alla gestione degli aspetti procedimentali: la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74, «Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)». Mentre, la Regione Marche – ricalcando il modello della disciplina statale – ha introdotto nella legge elettorale il Titolo II, rubricato «Procedimento elettorale». Anche nel caso toscano, comunque, il legislatore regionale nell’approvare la legge n. 74 del 2004 ha scelto di ripercorrere il Titolo III della legge n. 108 del 1968 (quello, appunto, sul «Procedimento elettorale») e di modificare, sostituire o integrare il testo (statale) a seconda delle diversità riscontrate nel sistema elettorale. Nel caso toscano, in particolare, il 31 gennaio 2005 le Regione e le prefetture Toscane hanno stipulato un’intesa, volta a definire i terreni comuni di gestione e quelli di rispettiva competenza, creando un apposito gruppo tecnico adibito alla cura dei vari aspetti operativi.

13 A.FLORIDIA, Le elezioni regionali del 2005 in Toscana: il federalismo elettorale alla prima

prova, in Forum di Quaderni costituzionali, si sofferma sul punto, ricordando come l’orientamento espresso dal Governo in vista delle consultazioni elettorali del 3-4 aprile 2005 fosse quello di stipulare specifiche intese locali tra le Regioni e le rispettive prefetture. Ricorda Floridia che, in una riunione del 19 gennaio tenuta presso il Dipartimento per gli affari regionali, alla Presenza del Ministro e di un sottosegretario del Ministero dell’Interno, vista la notevole varietà di situazioni nelle varie Regioni, il Governo si impegnava a garantire la continuità della competenza statale nelle Regioni in cui non era in vigore una legislazione elettorale “autonoma” e a prestare alle rimanenti Regioni la propria collaborazione “tecnico-organizzativa”.

14 In Calabria e nel Lazio la gestione del procedimento elettorale è stata interamente affidata agli

organi statali; in Puglia, è stato quasi del tutto delegato alle Prefetture. Ancora una volta, invece, la Toscana è stata l’unica Regione in grado di gestire – in collaborazione con le Prefetture – l’intera macchina organizzativa ed il procedimento elettorale.

15 Nelle Regioni nelle quali una nuova legge elettorale regionale non ha stabilito diversamente, la

data delle elezioni è fissata dal Governo ed i comizi elettorali sono convocati con decreto del Prefetto del capoluogo di Regione in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con le

Scorrendo le fasi del procedimento elettorale di cui alla legge n. 108 del 1968, risulta evidente la complessità dei passaggi in cui si articola il procedimento elettorale. Tale puntuale sistema di regole, affidate ad una pluralità di soggetti competenti, rende difficile intervenire a modificare solo alcuni singoli passaggi. Ecco perché (avvedutamente), riguardo agli aspetti più direttamente legati all’organizzazione – se così possiamo dire – elettorale, le Regioni si sono (e soltanto in alcuni casi) limitate a modificare il procedimento laddove necessitava di essere adeguato in relazione alla nuova formula elettorale introdotta.

Con specifico riferimento alla fase di indizione delle elezioni, le «nuove» leggi elettorali apportano una modifica sostanzialmente coincidente: tutte affidano il potere di indizione delle elezioni al Presidente della Giunta. Nel caso della disciplina toscana, inoltre, il decreto presidenziale non si limita a fissare la data delle elezioni, ma ad esso è affidata la competenza ad indicare gli orari di apertura delle sezioni elettorali, nonché il «numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale»16.

autonomie (ex-Commissario del Governo). Nel caso delle ultime elezioni regionali del 2005, i decreti di convocazione ed i decreti che assegnano i seggi alle circoscrizioni e alla quota maggioritaria sono stati emanati dal Prefetto-Rappresentante dello Stato di ciascuna Regione intorno al 10 febbraio 2005, a seguito della deliberazione con la quale il Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2005 ha indicato in domenica 3 e lunedì 4 aprile le due giornate nelle quali sarebbero avvenute le elezioni dei Presidenti delle Giunte regionali e dei Consigli regionali a statuto ordinario che il 15 aprile 2005 sarebbero scaduti per aver compiuto il quinquennio in carica. Per i medesimi giorni il Ministro dell’Interno, con proprio decreto del 4 febbraio 2005, ha fissato lo svolgimento dell’elezione diretta dei sindaci, dei Presidenti delle Province, dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali. Anche nelle Regioni a statuto ordinario che con propria legge hanno attribuito l’indizione dei comizi elettorali al Presidente della Regione le consultazioni sono state convocate per il 3 e 4 aprile, in modo da svolgersi contemporaneamente a quelle amministrative. I decreti di convocazione emanati dai Presidenti di Regione hanno aderito alla nota 8 febbraio 2005 con la quale il Ministro dell’interno li aveva invitati a disporre tale contestualità.

16 Art. 1, l.r. Tosc., 23 dicembre 2004, n. 74, «Norme sul procedimento elettorale». Vista la diversa

formula elettorale adottata dalla Regione Toscana, il decreto non indica più il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni, ma piuttosto fissa il tetto dei candidati che ciascuna lista può presentare. Ai sensi dell’articolo 8 della l.r. Tosc., 13 maggio 2004, n. 25, infatti, «il numero massimo di candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente (…); a tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi (63) e si stabilisce il numero massimo dei candidati circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione (…). Ciascuna lista provinciale non può contenere un numero di candidati circoscrizionali inferiori ad un terzo del numero massimo sopra determinato». Corsivo nostro.