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L’affermazione dell’esistenza di un diritto allo stile di vita tradizionale ai sensi dell’articolo 8 CEDU

CAPITOLO V LE POLITICHE EUROPEE PER L’INTEGRAZIONE DEI ROM NELL’AMBITO CULTURALE

33 L’affermazione dell’esistenza di un diritto allo stile di vita tradizionale ai sensi dell’articolo 8 CEDU

si deve alle sentenze Chapman (ricorso n. 27238/95) e Connors (ricorso n. 66746/01) relative alla vita dei rom in caravan. Con la sentenza Connors, per la prima volta, il giudice europeo riconosce la violazione del diritto al rispetto dello stile di vita tradizionale come componente dell’articolo 8 CEDU.

34 Già con la citata sentenza Chapman, la Corte di Strasburgo esorta gli Stati parte del Consiglio

d’Europa “to protect their security, identity and lifestyle, not only for the purpose of safeguarding the interests of the minorities themselves but to preserve a cultural diversity of value to the whole community”.

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Questa norma esprime un diritto inviolabile, che, invece, può subire ingerenze nel godimento della vita privata e familiare dell’individuo da parte dell’autorità pubblica, se “tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

Dunque, in una serie di decisioni chiave le soluzioni prospettate dal giudice di Strasburgo, nell’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 8 CEDU conducono ad uno riconoscimento dello stile di vita itinerante, in quanto specificità culturale dei rom e travellers, stile di vita costituito dall’abitare in strutture mobili e removibili (caravans, bungalow, roulottes) equiparabili, dal punto giuridico, ad abitazioni. Ad esempio, nella sentenza Chapman, la chiave di volta del filone giurisprudenziale sul riconoscimento e il contenuto del diritto di uno stile di vita itinerante per i rom e travellers, il giudice europeo osserva: “the applicant's occupation of her caravan is an integral part of her ethnic identity as a Gypsy, reflecting the long tradition of that minority of following a travelling lifestyle. This is the case even though, under the pressure of development and diverse policies or by their own choice, many Gypsies no longer live a wholly nomadic existence and increasingly settle for long periods in one place in order to facilitate, for example, the education of their children. Measures affecting the applicant's stationing of her caravans therefore have an impact going beyond the right to respect for her home. They also affect her ability to maintain her identity as a Gypsy and to lead her private and family life in accordance with that tradition”35.

È importante sottolineare che nello stesso tempo, per permettere e facilitare ai rom e travellers di seguire il loro modo di vita tradizionale, la Corte di Strasburgo prevede un obbligo positivo in capo agli Stati contraenti, ma senza imporre ad essi un aspetto cosi rilevante di politica sociale36. Esso comunque non si traduce in un

obbligo di predisporre un adeguato numero di siti idonei per le carovane rom o di sancire un diritto alla mobilità per i membri delle comunità rom. Naturalmente, alcuni Stati prevedono un diritto alla mobilità, ma laddove esso viene disciplinato, si traduce più in una serie di vincoli/divieti (ad esempio, restrizioni di sosta per i caravans, rimorchi, roulottes o non sono previsti parcheggi, aree di sosta con accesso a servizi essenziali come l'acqua corrente, l'elettricità, riscaldamento,

35 Sentenza Chapman c. Regno Unito, ricorso n. 27238/95, 18 gennaio 2001, par. 73.

36 Nella citata sentenza Chapman la Corte di Strasburgo afferma: “the Court is not convinced, despite

the undoubted evolution that has taken place in both international law, as evidenced by the framework convention, and domestic legislations in regard to protection of minorities, that Article 8 can be interpreted as implying for States such a far-reaching positive obligation of general social policy” (par. 99).

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raccolta rifiuti) che di opportunità, derivanti dal riconoscimento di un effettivo diritto alla diversità culturale intesa anche come stile di vita itinerante37.

Nonostante il riconoscimento da parte del giudice europeo dell'esistenza di un diritto ad uno stile di vita itinerante per i membri della minoranza rom, diritto meritevole di specifica tutela38, è importante evidenziare che, tuttavia, il diritto in

oggetto non deve contrastare con le leggi statali39.

La Corte di Strasburgo considera che la posizione vulnerabile dei rom implica una considerazione speciale per il loro stile di vita itinerante40, tratto culturale

specifico delle loro comunità, riconducibile alla vita privata e familiare, al diritto dell’inviolabilità del domicilio ai sensi dell’articolo 8 CEDU, alla liberta di circolazione e soggiorno, ma sempre nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia. Questo approccio sembra suscitare un paradosso dal momento che alcuni gruppi rom possono avere delle esigenze di vita diverse ovvero le loro tradizioni contrastano con le disposizioni europei o statali. Inoltre, il diritto in questione viene riconosciuto soltanto alle persone appartenenti ad una minoranza, ma a questo punto occorre ricordare che alcuni Stati membri sono riluttanti a riconoscere i rom in quanto minoranza (è noto il caso italiano). In sostanza, le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo “costituiscono la prova che i giudici stanno iniziando a prendere coscienza che, la mancata possibilità di esprimere la propria cultura può comportare delle limitazioni nei diritti del soggetto, tanto da inquadrare la tutela dello 'stile di vita gitano' nella portata applicativa di un articolo della CEDU”41.

Ritornando alla domanda d’esordio, consideriamo, come d’altronde sostenuto da studi antropologici e giuridici, che il cosiddetto nomadismo rom è più una fonte artificiale di controversie per giustificare il fallimento della loro integrazione, che una realtà definitoria del mondo culturale rom. Attualmente, solo una parte dei rom conserva un’attitudine alla vita itinerante, specialmente per ragioni economico- sociali.

37 Si veda la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 14 (2004) relativa alla circolazione e allo

stazionamento dei viaggianti in Europa.