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La letteratura sul ruolo svolto dalla Corte di Strasburgo in materia di protezione delle minoranze è

CAPITOLO II: IL RICONOSCIMENTO E LA PROTEZIONE DELLA MINORANZA ROM NELL’AMBITO INTERNAZIONALE ED EUROPEO

N., The Definition of Minorities in International Law, in DINSTEIN Y., TABORY M., The Protection of

75 La letteratura sul ruolo svolto dalla Corte di Strasburgo in materia di protezione delle minoranze è

vastissima. Segnaliamo soltanto una minima parte: BENOIT-ROHMER F., La Cour europèenne des droits de l’homme et la defense des droits des minorities nationales, in Rev. Trim. Dr. Homme, 2002, 51, p. 563 ss.; DUBOUT E., La Cour europèenne des droits de l’homme et la justice sociale. À propos de l’ègal accès à l’èducation des membres d’une minoritè, in Rev. Trim. Dr. Hommme, 2010, p. 987 ss.; IDEM, L’interdiction des discriminations indirectes la Cour europèenne des droits de l’homme: renovation ou revolution? in Rev. Trim. Dr. Homme, 2008, p. 821 ss.; MARGUENAU J.P., La Cour Européenne des droits de l’homme et les droits revendiqués au profit des minorités, in ROULAND N. (a cura di), Le droit à la différence, Aix en Provence Cedex, 2002, p. 205 ss.; MEDDA‐WINDDISCHER

R., The European Court of Human Rights and Minority Rights, in Journal of European Integration, vol.

25 (3), 2003, p. 249 ss.; PICHERAL C., Pluralisme et droits des minoritès dans la jurisprudence de la Cour Europèenne des Droits de l’Homme, in LEVINET M., Pluralisme et juges europèens des droits de l’homme, Bruxelles, 2010, p. 295 ss.; RINGELHEIM J., La Cour Europèenne des droits de l’homme face à la questione tsigane. Une protection inachevèe, in SIMONI A., Stato di diritto e identità rom, Torino, 2005, p. 58 ss.; ROSENBERG D., L’indifference du juge europèen aux discriminations subies par les Roms, in Rev. Trim. Dr. Hommme, n. 48, 2008, p. 1017 ss.; SANDLAND R., Developing a Jurisprudence of Difference: the Protection of the Human Rights of Travelling Peoples by the European Court of Human Rights, in Human Rights Law Rev., n. 3, 2008, p. 475 ss.; SUDRE F., La construction par le juge europèen du droit au respect de la vie privèe, in SUDRE F., Le droit au respect de la vie privèe au sens de la Convention europèenne des droits de l’homme, Bruylants, Bruxelles, 2005; VELU J., The European Convention on Human Rights and the Rights to Respect for Private Life, the Home and Communications, in ROBERTSON A.H., Privacy and Human rights, University Press, Manchester, 1973.

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anche in relazione all'articolo 14. D'altra parte, tal esame in genere non è richiesto quando la Corte individua una violazione dell'articolo precedente preso da solo"76.

Anche nella Risoluzione n. 136 del 29 ottobre 1957, adottata sulla base di un rapporto della Commissione per le questioni giuridiche sulla situazione delle minoranze nei vari paesi membri, si ribadisce che l'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali “garantisce in forma adeguata gli individui appartenenti a minoranze nazionali”. L'Assemblea ribadisce la necessità di riconoscere alle minoranze "il soddisfacimento dei loro interessi collettivi nella misura compatibile con la salvaguardia degli interessi essenziali dello Stato al quale esse appartengono".

In più, il Consiglio d’Europa per tutelare le minoranze, inclusi i rom, incoraggia il dialogo e la cooperazione tra questi ultimi, i rappresentanti degli Stati, e gruppi di esperti tramite la costruzione di appositi uffici con compiti di consulenza, promozione e monitoraggio. Menzioniamo in tale cornice: l’Ufficio europeo

d’informazione sui rom (European Roma Information Office), specializzato nella

promozione delle discussioni pubbliche e politiche riguardanti le comunità rom;

European Roma Rights Center, un’organizzazione con sede in Ungheria, con potere

di consultazione presso il Consiglio d’Europa che si propone come obiettivo la difesa dei diritti dei rom; European Roma and Travellers Forum, rappresenta le comunità rom in Europa e mira a migliorare la loro partecipazione ai processi di decision- making sulle questioni che li coinvolgono in primo piano; Gruppo specializzato sui

rom, incaricato di fornire assistenza agli Stati membri e incoraggiare le autorità

competenti a prendere tutti i provvedimenti necessari nella materie che riguardano i rom; Experts’ Committee on Roma, Gypsies and Traveller, istituito nel 1995, il quale rappresenta il primo organo responsabile di esaminare regolarmente la situazione dei rom in Europa; Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza,istituita dal vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi membri del Consiglio d’Europa a seguito della Dichiarazione di Vienna del 9 ottobre 1993, è un organo di monitoraggio, composto da esperti indipendenti designati dai Governi degli Stati membri del Consiglio d’Europa, specializzato nel contrasto ad ogni forma di razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleranza, attraverso diverse delle sue attività: monitoraggio per Paese (in occasione di visite regolari condotte in ogni paese effettua indagini sulle condizioni di vita della popolazione rom), raccomandazioni di politica generale indirizzate a tutti gli Stati membrinell’intento di fornire linee direttrici per l’elaborazione di politiche nazionali conformi agli standard previsti dal Consiglio d’Europa, attività di informazione e comunicazione con la società civile. Per quanto riguarda le raccomandazioni politiche generali della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza, due riguardano direttamente i rom. Si tratta della Raccomandazione n. 3 del 1998, “La lotta contro

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il razzismo e l'intolleranza nei confronti dei rom/gipsy”, in cui si raccomanda agli Stati di prestare assistenza giuridica adeguata alle vittime di discriminazione razziale. Nella Raccomandazione n. 13, “Lotta alla “rom-fobia” (anti-gypsysm) e alla discriminazione nei confronti dei rom” del 2011 si invitano gli Stati a portare avanti la lotta contro la discriminazione dei rom nei seguenti settori: educazione, occupazione, politiche abitative, cure sanitarie, violenze e crimini d’odio, manifestazioni di odio razziale, accesso al pubblico impiego, media.

Nell’ambito della tutela della minoranza rom rientrano principalmente due trattati internazionali del Consiglio d’Europa: la Carta delle lingue regionali e minoritarie (European Charter for Regional or Minority Languages) del 1992 e la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (Framework Convention for the Protection of National Minorities) del 1994, oggetto di indagine dei prossimi paragrafi.

5.1.La Carta delle lingue regionali e minoritarie

La Carta delle lingue regionali e minoritarie77 è uno strumento culturale che

prevede la tutela e la promozione delle lingue storiche regionali e minoritarie. Essa78, approvata dal Consiglio dei Ministri su iniziativa della Conferenza

permanente dei poteri locali e regionali il 25 giugno 1992 ed entrata in vigore dal primo marzo 1998, si propone di conservare e sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturale europea e di assicurare il rispetto del diritto universalmente riconosciuto e irrinunciabile a utilizzare una lingua regionale o minoritaria tanto nella vita privata che in quella pubblica.

L’ambito di applicazione della Carta è circoscritto al riconoscimento ed alla promozione delle lingue regionali o minoritarie intese come “traditionally used within a given territory of a State by nationals of that State who form a group numerically smaller than the rest of the State’s population, different from the official language(s) of that State”(art.1)79.