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Sul monitoraggio multilaterale della protezione dei diritti delle minoranze, esercitato dalla

CAPITOLO II: IL RICONOSCIMENTO E LA PROTEZIONE DELLA MINORANZA ROM NELL’AMBITO INTERNAZIONALE ED EUROPEO

N., The Definition of Minorities in International Law, in DINSTEIN Y., TABORY M., The Protection of

47 Sul monitoraggio multilaterale della protezione dei diritti delle minoranze, esercitato dalla

Commissione dei diritti dell’uomo, dalla Sottocommissione sulla prevenzione e protezione dei diritti umani, dal Comitato sui diritti economici, sociali e culturali e dal Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale si veda: CASSESE A., I diritti umani oggi, Laterza, Roma, 2007, p. 99 ss; GITTI

A., L’Universal Periodic Review del Consiglio dei Diritti Umani: luci e ombre della nuova procedura di

controllo del rispetto dei diritti umani da parte degli Stati, in DUDI, 2, 2008, p. 119 ss.; MARCHESI A.,

PALMISANO G., Il sistema di garanzia dei diritti umani delle Nazioni Uniti,

reperibilewww.costituzionalismo.it/articolo208; OPSAHL T., The Human Rights Committee, in

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Il Comitato dei diritti dell’uomo dopo l’esame dei rapporti inviati dagli Stati, esprime le sue opinioni attraverso c.d. osservazioni generali. Il Segretariato generale sottopone ogni anno alla Commissione dei diritti dell’uomo un apposito rapporto sui diritti delle persone appartenenti a gruppi minoritari, basato sulle informazioni trasmesse dai Governi e che riguardano per lo più disposizioni costituzionali e legislative adottate dagli Stati a tutela delle minoranze. Il Comitato per l’eliminazione delle discriminazioni razziali istituito dalla Convenzione ha analizzato, nel corso del tempo, diversi casi in cui i rom erano oggetto di disuguaglianze evidenti da parte delle autorità.

Tuttavia, finora, si è limitato a raccomandare agli Stati di porre fine a ogni misura discriminatoria nei confronti dei rom, di prendere provvedimenti per l’eliminazione della discriminazione razziale, di prevenire l’uso illegale della forza da parte della polizia (in particolare, in connessione con l’arresto e la detenzione). Invece, il Comitato dei diritti dell’uomo, stabilito dal Patto, non ha svolto nessun ruolo di rilievo per la protezione dei rom, poiché il solo caso sottopostogli “non è stato giudicato ammissibile”.

Infatti, nel caso oggetto della Comunicazione n. 1355/2005, il Comitato dei diritti dell’uomo afferma: “that the communication is inadmissible under article 1 of the Optional Protocol. In the absence of express authorisation, the author should provide evidence that it has a sufficiently close relationship with the child to justify it acting without such authorisation. The Committee notes that the author acted as counsel for the child in the domestic proceedings between January and August 2003 with several interruptions. Since the author ceased to represent the child in the domestic proceedings in August 2003, it has not been in contact with him, his legal guardian or his parents. In such circumstances, the Committee cannot even assume that the child does not object, let alone consent, to the author proceeding with a communication to the Committee. Consequently, notwithstanding that the Committee is gravely disturbed by the evidence in this case, it is precluded by the provisions of the Optional Protocol from considering the matter since the author has not shown that it may act on the victim's behalf in submitting this communication”.

3.2.Strumenti onusiani soft law relativi alla minoranza rom

Le condizioni particolari in cui si trova(va) la comunità rom, “la minoranza peggio trattata nei diversi paesi d’Europa”, hanno prepotentemente richiamato l’attenzione della comunità internazionale che non ha tardato a tradursi in una serie di atti soft law dedicati ai rom. Essi si rivolgono agli Stati affinché creino condizioni favorevoli per permettere alla minoranza rom di esprimere le proprie peculiarità e sviluppare la propria cultura, lingua, religione e tradizioni.

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L’avvicinamento delle Nazioni Unite, più precisamente della Commissione dei diritti dell’uomo e del Consiglio economico e sociale e della Commissione per la lotta contro le misure discriminatorie e la protezione delle minoranze, al tema relativo ai rom, considerati “una minoranza se non nazionale, sicuramente europea”, è risalente agli anni sessanta, un periodo caratterizzato da una notevole attività normativa.

Accanto al Patto del 1966 sono stati adottati, in seno alle Nazioni Unite, altri strumenti internazionali di protezione dei diritti umani di cui possono avvalersi anche i membri della comunità rom. Ad esempio, la Convenzione contro la discriminazione nell’educazione, adottata dall’Unesco nel 1960, sancisce il principio dell’eguaglianza di trattamento, accompagnato dal riconoscimento di scuole separate, di proprie attività educative e dell’insegnamento nella propria lingua. La Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1965 prevede ”speciali misure per garantire l’esercizio dei diritti delle minoranze in un contesto di non discriminazione civile, sociale, politica, economica e culturale”. Infine, occorre menzionare anche la Dichiarazione su razza e pregiudizio pazziale adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 27 Novembre 1978.

Un primo documento dedicato ai rom è la Risoluzione n. 6, adottata il 31 agosto 1977, dalla Sub-commissione per la prevenzione della discriminazione e protezione delle minoranze in cui si raccomanda agli Stati “di accordare se non l’avessero ancora fatto, la totalità dei diritti di cui godeva il resto della popolazione” e di adottare provvedimenti per mettere fine ad ogni misura discriminatoria contro questa minoranza”.

La particolare situazione di vulnerabilità delle comunità rom è ribadita anche dalla seconda risoluzione sui rom, la Risoluzione n. 21 del 1991, del Comitato economico e sociale sulla protezione delle minoranze. Ancora, tra i documenti adottati dagli organismi onusiani, particolarmente rilevante è la Risoluzione n. 65 del 1992, intitolata “Protezione dei rom”48, in cui le Nazioni Unite, richiamandosi

alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ritenevano “che non potevano rimanere indifferenti per la sorte delle minoranze“. In tale documento la Commissione per i diritti umani “invita gli Stati membri a eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti dei rom” e chiede al Relatore speciale della Sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze di preparare una relazione sulla situazione concernente le minoranze, ed in particolare sui rom.