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Si veda BARUFFI M., Diversità culturale nello spazio giuridico europeo, Cedam, Padova, 2010.

CAPITOLO V LE POLITICHE EUROPEE PER L’INTEGRAZIONE DEI ROM NELL’AMBITO CULTURALE

82 Si veda BARUFFI M., Diversità culturale nello spazio giuridico europeo, Cedam, Padova, 2010.

83 Risoluzione del Parlamento europeo sul mantenimento e sulla promozione della diversità

culturale: il ruolo delle regioni europee e delle organizzazioni internazionali quali l’Unesco e il Consiglio d’Europa, del 14 gennaio 2004, P5_TA(2004)0022.

84 Si possono citare, ad esempio, le sentenze: Bickel Franz (Corte di Giustizia, 24 novembre 1998,

Procedimento penale a carico di Horst Otto Bickel e Ulrich Franz, Causa C-274/96, in Racc. 1998 I- 7663), Angonese (Corte di Giustizia, 8 giugno 2000, in Roman Angonese c. Cassa di Risparmio di Bolzano Spa, Causa C-281/98, in Racc. 2000 I-4139), Garcia Avello (Corte di Giustizia, 2 ottobre 2003, in Carlos Garcia Avello c. Stato belga, Causa C-148/02, in Racc. 2003 I-11613).

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di tradizioni, di modi di vita, di espressioni artistico–culturali, del pluralismo dei mezzi di informazione e dei sistemi di istruzione all’azione concertativa è il frutto di un riconoscimento e di una consapevolezza chiari e sempre maggiori della necessità di un dialogo interculturale approfondito e strutturato, che coinvolga non solo le autorità nazionali ed internazionali ma anche la società civile in senso lato”.

Per rispondere alla domanda di partenza, in ambito europeo, la diversità culturale è ricondotta al tema della tutela delle minoranze e incentrata sul principio di discriminazione etnico-raziale, un prerequisito per usufruire dei diritti fondamentali e dei diritti culturali in capo a quei gruppi che desiderino preservare la loro identità etnica, religiosa, linguistica.

3.5.Misure europee concrete per tutelare la diversità culturale dei rom

A ben vedere le comunità rom, una delle minoranze più importanti dell'Unione, il cui tratto distintivo sembra essere, non la cultura (incluso lingua, storia, tradizioni), prettamente orale, ma la condizione di esclusione sociale, possono essere oggi tutelate nella sua diversità culturale e identità culturale85, per

cui, occorre tutelare la lingua romanès e gli altri aspetti della cultura rom, come parte integrante del patrimonio storico e culturale europeo86. Tuttavia, è opportuno

segnalare che il principale strumento elaborato per la recezione nel contesto legislativo europeo e nazionale della specificità culturale rom rimane quello della tutela delle minoranze. A questo punto è importante ricordare che un vero ostacolo è la difficoltà di far rientrare questo insieme di gruppi etnici diversi per il modello di insediamento,il periodo di migrazione, la religione, per lo stato giuridico, la lingua, nel concetto tradizionale di minoranza etnica, religiosa o linguistica elaborato dagli ordinamenti nazionali e europeo.

85 L'identità culturale e la diversità culturale sono ritenuti due concetti inseparabili: “recognition of

the presence of a variety of cultural identities wherever various traditions exists side by side constitutes the very essence of cultural pluralism” (par. 6), Mexico Declaration on Cultural Policies, World Conference on Cultural Policies, Mondiacult, Mexico City, 1982.

86 Alla tutela delle lingue regionali e minoritarie intese come elementi del patrimonio culturale

europeo, nonostante la mancanza di una definizione di tale concetto, si fa riferimento all’articolo 4 TUE, che impone all’Unione il rispetto dell’identità nazionale degli Stati membri e all’articolo 167 TFUE dove si afferma che l’Unione contribuisce al “pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto della loro diversità culturali, pur valorizzando il comune retaggio culturale”. L’obiettivo europeo in materia, secondo l’Ufficio europeo per le lingue meno diffuse è di favorire la “sopravvivenza” della lingua dal momento che l’intervento europeo “can make a significant contribution of a language vitality”( EBLUL, Final Report support for minority language in Europe, reperibile all’indirizzo ww.ec.europa.eu). In argomento, si veda PRUZZO C., Lo stato della protezione delle lingue regionali e minoritarie nell’ordinamento comunitario, in CECCHERINI E., COSULICH M., Tutela delle identità culturali, diritti linguistici e istruzione, CEDAM, Padova, 2012, p. 287 ss.

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Tra l’altro, non dimentichiamo nemmeno la riluttanza di alcuni Stati membri a riconoscere i rom in quanto minoranza. L’intervento europeo in materia di cultura e tutela della diversità culturale rom si sostanzia in due filoni di azione: divieto di discriminazione e politica culturale cosi come prevista dalle disposizioni del Trattato di Lisbona e dalla Carta (intervento più soft). Il divieto di discriminazione sembra essere lo strumento privilegiato dal legislatore europeo per la promozione e salvaguardia delle specificità delle tradizioni rom. Nello stesso tempo, un aspetto importante da rilevare è che nonostante un abbondante corpus normativo in materia, i rom continuano a confrontarsi con episodi di discriminazione etnico- razziali87. In questo contesto anche la Corte di Giustizia può avere un ruolo

fondamentale in materia di non discriminazione ma giova ricordare che finora il giudice europeo si è pronunciato soltanto in un caso riguardante la discriminazione dei rom.

Nel settore più specifico della politica culturale, la base giuridica di cui all’articolo 167 TFUE conferisce un'importanza accresciuta alla cultura, e grazie anche alla volontà politica europea e degli Stati membri, conduce a un consenso sulla necessità di sostenere approcci culturalmente consapevoli focalizzati sui rom, che “promuovano la loro integrazione in materia di occupazione e istruzione anche attraverso riconoscimento della loro specificità culturale”. In concreto, l’intervento europeo consiste in una serie di iniziative come quella di raccomandare ai governi degli Stati membri di completare la Convenzione europea dei diritti umani con il protocollo aggiuntivo sulle minoranze, nel quale la definizione di minoranza possa comprendere i rom in forma esplicita, o di coordinare prassi e di monitorare puntualmente l'utilizzo dei fondi europei in materia di integrazione. Considerati i complessi problemi con cui si confrontano le comunità rom, e la limitata competenza attribuita dai Trattati all’Unione, il sostegno europeo si traduce, soprattutto, in una serie di strumenti finanziari per promuovere la cultura rom, per sostenere i progetti che riguardano l’accesso all’istruzione e formazione professionale, strumenti chiavi per l’avvenire culturale dei rom. In generale, la politica dell’Unione europea si è occupata prevalentemente di promuovere azioni per far conoscere e per combattere gli stereotipi che riguardano la cultura rom. Grazie agli strumenti finanziari europei si svolge attività di diffondere la cultura rom. Ad esempio, nell'ambito della Campagna di sensibilizzazione al Decennio per l'inclusione dei rom, la Commissione europea ha finanziato l'esposizione itinerante dedicata alla situazione dei rom negli Stati dei Balcani occidentali del 2007. Ancora, ricordiamo progetti come quello sulle “tradizioni zingare” nell’ambito del programma Cultura 2000. Infine, la Commissione europea organizza delle conferenze incentrate sull'importanza della cultura e delle arti per 87 Secondo la Commissione europea, “i problemi specifici dei rom derivano solo in casi rari dalla

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l’integrazione dei rom e per “sopprimere la lontananza” con la cultura rom88 o dei

dibatti su aspetti chiave che possono riguardare: la divulgazione della cultura rom, tenendo conto “della diversità delle realtà rom e apprezzare la natura dinamica della cultura”, gli elementi e i mezzi necessari per garantire un adeguato accesso alla cultura ai rom, i “contatti reali e profondi tra rom e non rom in materia di produzione artistica”, per raggiungere, attraverso la sensibilizzazione della cittadinanza europea vis-a vis della cultura rom, l’integrazione dei rom negli Stati membri.

In sostanza, l’Unione europea sembra puntare anche nell’ambito culturale, soprattutto, su strumenti soft e sull’impegno finanziario, su un intervento sussidiario che si dispiega attraverso la promozione della cultura rom e la protezione delle lingue minoritarie e regionali come elemento del patrimonio culturale europeo.

Sebbene gli strumenti giuridici e la volontà politica risultino insufficienti per tutelare la diversità rom, in pratica possono comunque favorire un dialogo fra i diversi livelli statali ed europei in merito alla protezione della cultura rom, di ricondurre l’attenzione, a livello statale, su questa esigenza di tutelare la diversità del mondo rom per assicurare un integrazione socio-economica delle comunità rom negli Stati membri.