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Si veda: 1st Report on the Consideration of Cultural Aspects in European Community Action,

CAPITOLO V LE POLITICHE EUROPEE PER L’INTEGRAZIONE DEI ROM NELL’AMBITO CULTURALE

69 Si veda: 1st Report on the Consideration of Cultural Aspects in European Community Action,

COM(96) 160 final, 17 April 1996.

70 Comunicazione sull’applicazione ai servizi pubblici di radiodiffusione delle regole relative agli aiuti

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3.3.Segue: concetto di diversità culturale

La diversità culturale, tema cruciale in un’Europa multiculturale, oggetto di particolare attenzione da parte dell’ordinamento internazionale in tempi più recenti, è spesso associata al concetto di cultura nel senso “di identificazione di un soggetto/gruppo in una data cultura”.

Anche per quanto riguarda il concetto di diversità culturale71, una prima e vera

difficoltà sta proprio nella sua definizione.La Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità di espressioni culturali72, primo strumento

internazionale legalmente vincolante in materia, ne dà una parziale. All’articolo 4 si statuisce che la diversità culturale: ”refers to the manifold ways in which the cultures of groups and societies find expression. These expressions are passed on within and among groups and societies. Cultural diversity is made manifest not only through the varied ways in which the cultural heritage of humanity is expressed, augmented and transmitted through the variety of cultural expressions, but also through diverse modes of artistic creation, production, dissemination, distribution and enjoyment, whatever the means and technologies used“.

Ancora oggi, peraltro, sembra difficile ravvisare una definizione esaustiva e “svincolata da ogni soggettività”, nonostante una serie di riferimenti al concetto di diversità culturale sia rinvenibile in numerosi strumenti giuridici internazionali ed europei, di solito non-vincolanti. Il concetto della diversità culturale ha trovato accoglimento negli articoli 13, 55 lett. c della Carta delle Nazioni, nell’articolo 2 della DichiarazioneUniversale dei Diritti Umani, nell’articolo 2.2 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, nel Protocollo 12 della CEDU, nell’articolo 22 della Carta di Nizza, nella Risoluzione 2005/20 , Promotion of the Enjoyment of the Cultural Rights of Everyone and Respect for Different Cultural Identities del Comitato dei diritti dell’uomo, del 14 aprile 2005.

71 In argomento: FERRI D., La Costituzione culturale dell’Unione europea, cit.; GATTINI A., La

Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità culturale e regole WTO, in

ZAGATO L., Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione

della pace, Cedam, Padova, 2008, p. 191 ss.; MORMILLE L., Attuazione dei diritti fondamentali e multiculturalismo: il diritto all’identità culturale, in Familia, 1, 2004, p. 57 ss.; PICIOCCHI C., La libertà terapeutica come diritto culturale. Uno studio sul pluralismo nel diritto costituzionale comparato, CEDAM, Padova, 2006; SHORE C., The Cultural Policies of the European Union and Cultural Diversity, in BENNET T., Differing Diverities: Transversal Study on the Theme of Cultural Policy and Cultural Diversity, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2011.

72 Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità di espressioni culturali del

20 ottobre 2005, a cui l’Unione Europea ha aderito il 18 dicembre 2006 con la decisione 2006/515/CE del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (in GUUE, L 201 del 25 luglio 2006, p. 15 ss.).

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Al punto 5 della risoluzione dell’ONU, la Commissione dichiara: “states have the primary responsability for the promotion of the full enjoyment of cultral rights by everyone and for the enbancement of respect for different cultural identities”73. Il

tema della diversità culturale relativa alle minoranze nazionali è stata affrontata pure in seno dell’OSCE in diverse occasioni (ad esempio, durante la Conferenza sulla Dimensione Umana, riunione di Copenaghen del 1990, CSCE, durante la Riunione di esperti sulle minoranze nazionali di Ginevra del 1991 o durante la Riunione sull’attuazione degli impegni nel quadro della dimensione umana, Varsavia, ottobre 2006).

La dottrina maggioritaria74 sostiene che il diritto al rispetto della diversità

culturale sia da ascrivere a una nuova dimensione della protezione delle minoranze e della tutela dei diritti umani. Infatti, si tratta di un diritto trasversale in quanto può far parte della categoria dei diritti sociali, economici, culturali75, civili, politici,

un diritto che può assumere, quindi, sia una dimensione individuale, sia una dimensione collettiva76. Le definizioni aperte di “cultura” e di “diversità culturale”

trovano nei diritti umani e nella tutela delle minoranze un orizzonte di riferimento ma allo stesso tempo anche di limitazione. Concorde in tale senso è l’articolo 4 della Dichiarazione universale dell’UNESCO sulla diversità culturale (2001): “la difesa della diversità culturale è un imperativo etico inscindibile dal rispetto della dignità della persona umana. Essa implica l’impegno a rispettare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, in particolare i diritti delle minoranze e dei popoli autoctoni”.

73 Per quanto riguarda il ruolo dello Stato in materia di diversità culturale si veda: EIDE A., Economic,

Social and Cultural Rights as Human Rights, in EIDE A., KRAUSE C., ROSAS A., Economic, Social and Cultural Rights, Martinus Nijhoff Publisher, Dordrecht, 2001.

74 Si veda in tal senso: OOMMEN T.K., Pluralism, Equality and Identity, Oxford University Press,

Oxford-New York, 2002, p. 69 ss.; DE WITTE B., Cultural Policy: The Complementarity of Negative and Positive Integration, in SCHWARZE J., SCHERMERS H.G., Structure and Dimensions of European Community Policy, Nomos, Baden Baden, 1988, p. 195 ss.

75 In assenza di una definizione univoca del concetto di cultura e di diversità culturale diventa

difficile anche individuare con precisione il contenuto dei diritti culturali spettanti alle minoranze. Sia in ambito internazionale, sia in ambito europeo, i diritti culturali sono considerati parte integrante dei diritti umani. In virtù dell’articolo 27 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, si riconosce e si “incoraggia” il diritto delle minoranze etniche, religiose e linguistiche a una “vita culturale propria”, di professare e praticare la propria religione, di usare la propria lingua. Sui diritti culturali delle minoranze si veda: MEYER-BISCH P., Les droits culturels. Une catégorie sous- développée de droits de l’homme, Actes du VIIIe colloque interdisciplinaire sur les droits de l’homme, Fribourg, 1993; DONDERS Y., The Legal Framework of the Right to Take Part in Cultural Life, in DONDERS Y., VOLODIN V., Human Rights in Education, Science and Culture: Legal Developments and Challenges, Paris, 2007; SYMONIDES J., Cultural Rights, in SYMONIDES J., Human Rights: Concept and Standards, Paris, 2000.

76 EIDE A., Cultural Rights and Minorities: on Human Rights and Group Accomodation, in HASTRUP K.,

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Anche la Convenzione dell’UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005 afferma all’articolo 2 che: “la protezione e la promozione della diversità culturale presuppongono il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali quali la libertà di espressione, d’informazione e di comunicazione nonché la possibilità degli individui di scegliere le proprie espressioni culturali”.

3.4.L’Unione europea e la tutela diversità culturale

A partire da queste premesse e dopo aver fornito dei cenni essenziali sulle basi giuridiche della politica culturale dell’Unione, analizziamo dunque le iniziative da essa portate avanti per promuovere la diversità culturale delle comunità rom. Ma, innanzitutto, proviamo a rispondere alla seguente domanda: in che modo l’Unione europea difende il principio della diversità culturale?

L’esigenza di una tutela del diritto alla diversità culturale dei gruppi minoritari (ivi inclusi i rom) ha iniziato a porsi già dagli anni novanta, con l’inserimento dell’articolo 128 tra le disposizioni del trattato di Maastricht, e grazie a diversi atti non vincolanti della Commissione. Ne sono inoltre testimonianza il sistema per la protezione dei diritti dell’uomo e della tutela delle minoranze elaborato in ambito europeo (sebbene, formalmente, la protezione delle minoranze non rientri tra le competenze “tipiche” dell’Unione), il cui fulcro è la Carta dei diritti fondamentali77.

Accanto al principio di non discriminazione sulla base dell'origine etnica, della lingua, dell'appartenenza ad una minoranza nazionale (articolo 21), la Carta di Nizza inserisce all’articolo 22 il rispetto, da parte dell’Unione europea, della “diversità culturale, religiosa e linguistica”. Anche a livello giuridico il tema della diversità culturale, spesso riconducibile a quello delle minoranze78, è inserito, in

particolare, nell’ambito del principio di non-discriminazione79 (come osservato nel

capitolo tre si tratta di uno dei principi cardine su cui poggia le iniziative politiche e giuridiche dell’Unione per l’eliminazione degli atteggiamenti discriminatori nel confronto dei rom e per la loro integrazione negli Stati dove risiedono). Inoltre, come accennato, l’obiettivo del rispetto, della preservazione e la promozione della diversità culturale viene consacrato sul piano giuridico dal disposto dell’articolo 167, paragrafo 4, TFUE e dell’articolo 22 della Carta. Questa ultima disposizione si

77 Così PICIOCCHI C., L’identità culturale e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cit.

78 FAMIGLIETTI G., Diritti culturali e diritto della cultura, Giappichelli, Torino, 2010; PIZZORUSSO A.,

Le minoranze nel diritto pubblico interno, Giuffrè, Milano, 1967, p. 176 ss.; IDEM, Minoranze e maggioranze, Einaudi, Torino, 1993, p. 43 ss.

79 In argomento ROLLA G., CECCHERINI E., Il riconoscimento delle diversità culturali e linguistiche

nell’ordinamento costituzionale europeo, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2, 2007, p. 660 ss.

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basa sull’articolo 6 TUE, sul rispetto generale dei diritti umani e sull’art 167, paragrafi 1 e 4 TFUE80 e mira a “traduire en droit la place de la culture dans les

principes fondamentaux de l’ordonnancement juridique de l’Union”81.

Oltre alle disposizioni dell’articolo 167 TFUE, secondo cui l’Unione europea

deve tener conto “in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture”, nella prima parte del preambolo al trattato di Lisbona si fa esplicito riferimento alla volontà degli Stati membri di ispirarsi “alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa”, fonte di sviluppo per i “valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e dello Stato di diritto”. Inoltre, all’articolo 3 del Tratto di Lisbona, l’Unione europea si prefigge l’obiettivo prioritario di rispettare “la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e a vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo”82.

Il rispetto della diversità culturale, come abbiamo constatato, costituisce un principio ineludibile dell’Unione europea, consacrato anche dalla Risoluzione sul mantenimento e sulla promozione della diversità culturale: il ruolo delle regioni europee e delle organizzazioni internazionali quali l’Unesco e il Consiglio d’Europa, del Parlamento europeo83, nonché dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in

una serie di sentenze che investono principalmente la dimensione linguistica del principio della diversità culturale84.

Il concetto di diversità culturale, nella citata risoluzione del Parlamento europeoè considerato “come elemento di coesione sociale non operando più in una logica esclusiva di maggioranza/minoranza”. Infatti, nell’articolo 2 della Risoluzione si afferma che “la diversità culturale implica il riconoscimento, la promozione e lo sviluppo delle culture locali, delle industrie culturali, delle politiche culturali, nonché la protezione della ricca varietà di lingue, di conoscenzeautoctone,

80 Nota esplicative alla Carta dei diritti fondamentali, GU C 303, 14 dicembre 2007, p. 25.

81 ANDREANI, Contributo n. 172 del 17 dicembre 2002, CONV 460702.