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Si veda in tal senso la Circolare ministeriale n 207 del 1986, “Scolarizzazione degli alunni zingari e

CAPITOLO VI L’INTEGRAZIONE DELLE COMUNITÀ ROM IN ITALIA E ROMANIA

II. L’INTEGRAZIONE DEI ROM: IL CASO RUMENO

I.I NTEGRAZIONE DEI ROM, SINTI, CAMMINANTI: IL CASO ITALIANO 1.Lo status giuridico delle comunità rom in Italia

28 Si veda in tal senso la Circolare ministeriale n 207 del 1986, “Scolarizzazione degli alunni zingari e

nomadi nella scuola materna, elementare e secondaria di I grado” o la Circolare n. 301 del 1989, “Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per il diritto allo studio”, con cui s’intende superare l’approccio sull’istituzione delle classi speciali e di avviare la “via” italiana all’educazione interculturale. Sulle politiche scolastiche e la scolarizzazione degli alunni rom si rinvia a: AMADEI M., BOCCHIERI R., GIROLAMI A., Un omnibus per i rom. Note per una didattica in presenza di alunni zingari, Opera Nomadi, Commissione delle Comunità europee, Ministero della Pubblica Istruzione, Roma, 1994.

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può ravvisarsi una forma di riconoscimento in chiave sostanziale con la Strategia italiana, alla quale è dedicato il punto 3 del presente capitolo.

2.1.1.Segue: il ruolo delle Regioni nella disciplina giuridica dei rom, dei sinti e dei camminanti

Il vacuum normativo dovuto al mancato inserimento dei rom, sinti e camminanti tra i gruppi protetti nell'alveo delle minoranze etnico-linguistiche tutelate dalla legge n. 482/1999 viene colmato, in parte, dalle iniziative e dalle leggi regionali emanate a loro favore. Secondo l’articolo 117 (riformato con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”) della Costituzione la potestà delle Regioni riguardante la questione rom può esercitarsi, come sostenuto da autorevole dottrina29, in relazione

a cinque ambiti d’intervento: “l’area della valorizzazione della lingua e della cultura delle comunità zigane e nomadi, intesa come promozione di un rilevante bene culturale a dimensione regionale; l’area delle politiche abitative, nella quale rientra anche la disciplina dei campi di sosta e di transito; l’area dell’assistenza ed integrazione sociale; l’area dell’istruzione (e del diritto allo studio); l’area delle attività produttive”.

Attualmente, metà delle regioni italiane e la provincia autonoma di Trento si sono dotate di leggi specifiche per la protezione dei rom, sinti e camminanti e della loro identità culturale. A questo proposito, si possono indicare: la legge regionale del Veneto, n. 54 del 22 dicembre 1989, “Interventi a tutela della cultura dei rom e dei sinti”, che sostituisce la legge n. 41 del 16 agosto 1984 “ Interventi a tutela della cultura dei rom”; la legge regionale della Lombardia n. 77 del 22 dicembre 1989, “Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie tradizionalmente nomadi o seminomadi”; la legge regionale del Lazio n. 82 del 24 maggio 1985 ,“Norme in favore dei rom”; la legge regionale della Liguria n. 21 del 27 agosto 1992,“Interventi a tutela delle popolazioni zingare e nomadi”, integralmente abrogata dall’articolo 64 della legge n. 12 del 2006, recante la “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”; la legge regionale della Umbria n. 32 del 27 aprile 1990, “Misure per favorire l’inserimento dei nomadi nella società e per la tutela della loro identità e del loro patrimonio culturale”; la legge regionale della Sardegna n.9 del 1988, “Tutela dell’etnia e della cultura dei nomadi”; la legge regionale della Emilia-Romagna n.47 del 23 novembre 1998, “Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna”; la legge regionale del Piemonte n. 26 del 10 giugno 1993, “Interventi a favore della popolazione zingara”; la legge regionale della Toscana n. 2 del 12 gennaio 2000, “Interventi per i popoli rom e sinti”; la legge provinciale di Trento n. 12 del 29 ottobre 2009, “Misure per favorire l’integrazione dei gruppi Rom e Sinti residenti in provincia di Trento”.

29 Sul punto FURLAN F., Rom e Sinti nelle legislazioni regionali, in BONETTI P, SIMONI A., VITALE T.,

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Le citate leggi regionali sono accomunate dall’identificazione dei rom, dei sinti e dei camminanti, in quanto nomadi. Il nomadismo, infatti, è considerato dal legislatore una delle caratteristiche salienti della loro cultura. Inoltre, le leggi regionali si focalizzano su diversi aspetti quali la realizzazione, la gestione e la manutenzione di campi di sosta e transito per i nomadi oltre che di “terreni stanziali”, sulla promozione della cultura rom per tutelare il loro diritto al nomadismo, sulle iniziative comunali per favorire l’inserimento dei minori rom nella scuola.

Tuttavia, fino ad oggi, i risultati nella pratica sono stati notevolmente inferiori alle aspettative, a causa di una serie di fattori che (assertivamente) impediscono il raggiungimento dell’obiettivo proposto, ovvero l’integrazione nel tessuto sociale e lavorativo dei gruppi rom, sinti e camminanti. La riluttanza degli amministratori comunali ad applicare le disposizioni delle leggi regionali30 che cosi nella maggior

parte dei casi rimaste inattuate31 ovvero la riluttanza a individuare delle aree per i

campi nomadi, da attrezzare con i fondi stanziati dalle Regioni32, sono tra i

principali fattori che sembrano compromettere la messa in atto delle politiche regionali a favore dei rom.

Il Comitato consultivo del Consiglio d’Europa nella seconda opinione sull’Italia adottata il 24 febbraio 2005, in merito al fatto che non sempre le leggi regionali riescono a garantire la piena protezione della comunità rom, afferma: “le disposizioni normative vigenti riguardanti i rom, sinti e camminanti adottate da varie regioni sono chiaramente inadeguate in quanto disomogenee, prive di coerenza e 7 troppo incentrate su questioni di carattere sociale e su temi connessi all’immigrazione a scapito della promozione della loro identità, che ne comprende la lingua e la cultura. Questa legislazione regionale spesso riduce la cultura di rom, sinti e camminanti unicamente ad uno stile di vita ritenuto nomade, che si tende a trattare come un problema. Anche quando queste leggi regionali contengono utili elementi per la promozione della lingua e della cultura rom, questi non vengono ritenuti prioritari nelle politiche statali né a livello nazionale né a livello regionale”33.

30 MARTA C., Le Politiche per i Rom e Sinti in Italia, in Commissione per le Politiche di Integrazione,

Dipartimento per gli Affari Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2000.

31 CERMEL M., op. cit., p. 155.