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4.2. L A LEGGE N 47/2015 IN MATERIA DI MISURE CAUTELAR

4.2.1. All’alba di una nuova riforma

<<È stato un risveglio brusco e traumatico quello che la sentenza Torreggiani della Corte Europea dei diritti dell’uomo ha imposto al nostro Paese con il dichiarare perentoriamente che il sovraffollamento delle carceri italiane si risolve in un trattamento inumano e degradante e che una delle ragioni dell’ “overdose” di popolazione carceraria sta nel numero straordinariamente elevato di detenuti in stato di custodia cautelare476>>. La Corte di Strasburgo ha manifestato tutto il suo “stupore” nel constatare che nelle carceri italiane il 40 % dei detenuti è in attesa di giudizio, nonostante le varie raccomandazioni emanate dal Consiglio d’Europa al fine del potenziamento delle misure alternative alla detenzione e le sue precedenti pronunce477 con cui aveva imposto di ridurre al minimo il ricorso alla carcerazione cautelare. La sentenza dei giudici europei ha messo pertanto in luce quanto, nel codice dell’88, la presunzione di non colpevolezza in relazione alla coercizione cautelare fosse stata intesa come un imperativo legato solo al trattamento e ai tempi di durata, non essendo stato invece intuito che il problema non è solo quello della qualità del fenomeno cautelare, ma anche quello della quantità. <<Oggi la Corte europea ci fa capire che

475G. Illuminati, Le ultime riforme del processo penale: una prima risposta

all’Europa, p. 10, in www.penalecontemporaneo.it , 26 Marzo 2015.

476E. Amodio, Inviolabilità della libertà personale e coercizione cautelare minima, in

Cass. Pen., 2014, p. 13.

477

Sent. Corte Edu, 10 Gennaio 2012, Ananyev e altri c. Russia, in

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un’applicazione estesa e quasi di massa della custodia in carcere dimostra che un ordinamento processuale considera questa pratica restrittiva come uno strumento normale che viene tollerato per il “superiore” interesse della collettività478

>>: più aumentano i detenuti in carcere in attesa di giudizio, più la custodia cautelare diventa la regola, rinnegando in tal modo la separazione che dovrebbe sussistere tra pena e trattamento ante iudicium. Nonostante la dottrina479, a più riprese, abbia tentato di esprimere il suo dissenso in ordine all’uso distorto che veniva fatto della custodia cautelare in carcere, le frequenti deviazioni della prassi, nonché l’incapacità della giurisprudenza non hanno saputo fermare lo sviamento del sistema in senso contra

libertatem. Se la stagione dell’inchiesta di Mani Pulite aveva messo in

luce l’uso deviato della custodia cautelare, tanto da indurre il Parlamento ad emanare una legge maggiormente garantista sul tema della libertà personale, quale la l. 332 del 1995, in seguito, l’ordinamento italiano, fino alla recente pronuncia di Strasburgo, sembrava essersi dimenticato dell’abuso a cui erano costantemente soggette misure coercitive480.

Il legislatore, dopo il monito della sentenza Torreggiani è intervenuto subito attraverso la decretazione d’urgenza per affrontare il problema derivante dal sovraffollamento carcerario. In tal modo, oltre a una specifica previsione di un reclamo giurisdizionale in favore del detenuto e a un incentivo all’utilizzo di misure alternative al carcere, ha messo mani anche alla disciplina delle misure cautelari, in quanto <<il contenimento degli effetti pregiudizievoli legati al sovraffollamento carcerario non poteva non implicare, come gli stessi giudici europei hanno sollecitato, una rivisitazione del sistema cautelare personale ed, in particolare, delle regole dettate in tema di

478E. Amodio, Inviolabilità della libertà personale e coercizione cautelare minima, in

Cass. Pen., 2014, p.20.

479E. Marzaduri, Note di sintesi, Tavola rotonda sulla disciplina delle misure cautelari

personali, in Lgs. Pen., 2006, p. 394.

480

E. Amodio, Inviolabilità della libertà personale e coercizione cautelare minima, in Cass. Pen., 2014, p. 13.

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custodia cautelare in carcere481>>. Gli interventi normativi, frutto della decretazione di urgenza, si sono perlopiù limitati al tentativo di raggiungere l’obiettivo di alleggerire i numeri dell’ordinamento penitenziario482 e, soprattutto nel campo delle misure cautelari, si sono rivelati frammentari e parcellizzati. Il d.l. n.78 del 2013, convertito, con alcune modificazioni, nella L. n.9 del 2013, ha inciso sulla disciplina dell’art. 280 comma II c.p.p., prevedendo che la misura coercitiva della custodia in carcere potesse esser applicata solo per quei reati per cui è prevista una pena non inferiore nel massimo a cinque anni, sostituendo la formula precedente che prevedeva lo sbarramento a quattro anni. Analogo intervento è stato compiuto in relazione all’art. 274 comma I lett. c).: il legislatore si è comunque limitato ad alzare la soglia di pena, in modo da limitare per alcuni reati la possibilità di applicare una custodia cautelare in carcere. Il d.l. 94 del 2014, convertito in l. 117 del 2014, ha invece inciso sulla disciplina dell’art. 275 comma II bis impedendo al giudice di disporre l’applicazione della misura coercitiva in carcere se ritiene che con la sentenza possa esser concessa al soggetto la sospensione condizionale della pena o che, all’esito del processo, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. In quest’ultimo caso l’obiettivo è quello di evitare il carcere per quei soggetti che presumibilmente, ad esito del processo, potranno richiedere l’applicazione di una misura alternativa. Ulteriore novità è quella relativa all’art. 275 bis, rubricato “particolari modalità di controllo”, che impone l’uso del braccialetto elettronico negli arresti domiciliari, invertendo l’onere di motivazione: <<finora occorreva la motivazione per imporlo, ora il giudice deve motivare qualora ritenga non sia necessario483>>.

481 M. F. Cortesi, I giudici europei dettano le linee guida contro il sovraffollamento

carcerario, in Dir. Pen. E proc., Speciale Cedu, 2014, p. 78.

482 E. Amodio, Inviolabilità della libertà personale e coercizione cautelare minima, in

Cass. Pen., 2014, p. 14.

483

L. Filippi, Adelante Pedro.. con (poco) juicio. Un passo (avanti o indietro?) verso la civiltà penitenziaria., in Dir. Pen. E proc., n. 4 del 2014, p. 381.

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Le innovazioni apportate sono state significative, ma al tempo stesso sintomatiche della incapacità di ristrutturare con più coraggio e con una progettualità a lungo termine la materia delle misure cautelari484. Il problema è che si è dato vita a un coacervo di disparate disposizioni volte ad attenuare le condizioni di inciviltà all’interno degli istituti penitenziari, ma la Corte di Strasburgo ci chiedeva di risolvere definitivamente il problema delle carceri, non di eluderlo485, motivo per cui si auspica delle riforme che innovino in modo sostanziale il sistema penale, senza la preoccupazione di dover ottenere risultati numerici486.

<<Orbene>>, non fraintendiamo, <<che il sistema carcerario torni ad essere oggetto di attenzione del legislatore è circostanza fortemente positiva. Ciò che va ulteriormente percorso>> però <<è un cammino più coraggioso verso la deflazione carceraria>> e <<un uso moderato e sapiente della custodia cautelare in carcere487>>.

In tale contesto, dobbiamo valutare pure come la giurisprudenza demolitoria della Corte Costituzionale voglia persuadere i pubblici ministeri, a cui spetta il potere di iniziativa in ordine alle misure cautelari, di intendere l’attività di indagine come finalizzata all’acquisizione di elementi di prova e non come portatrice di una logica punitiva: quest’ultima è <<una prospettiva culturale da contrastare fino in fondo, per le opacità e la sfiducia che genera nella collettività488>>. Emerge, infatti, in modo chiaro e critico, <<l’incapacità della normativa sulle esigenze cautelari a fungere da

guard rail rispetto alla inclinazione del magistrato a far comunque uso

484 E. Amodio, Inviolabilità della libertà personale e coercizione cautelare minima, in

Cass. Pen., 2014, p. 14.

485 L. Filippi, Adelante Pedro.. con (poco) juicio. Un passo (avanti o indietro?) verso

la civiltà penitenziaria., in Dir. Pen. E proc., n. 4 del 2014, p. 383.

486 M. F. Cortesi, I giudici europei dettano le linee guida contro il sovraffollamento

carcerario, in Dir. Pen. E proc., Speciale Cedu, 2014, p. 81.

487 G. Ciani, La situazione della giustizia penale secondo il procuratore generale della

Corte di Cassazione: analisi e proposte, in Cass. Pen., 2014, p. 444.

488

G. Ciani, La situazione della giustizia penale secondo il procuratore generale della Corte di Cassazione: analisi e proposte, in Cass. Pen., 2014, p. 444.

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della misura coercitiva e, nonostante l’aritmetica degli aggettivi di cui è infarcito il linguaggio legislativo degli art. 274 c.p.p. (“specifiche e inderogabili esigenze”; “concreto e attuale pericolo”; “comportamenti o atti concreti”), l’esperienza applicativa esibisce una vera libertà argomentativa degli inquirenti e dei gip, anche per l’assenza di adeguati freni da parte degli organi di controllo489>>. Ulteriore dato di analisi è costituito dal fatto che forse la prassi giudiziaria quotidiana non si è mai totalmente allontanata dalla cultura inquisitoria, assicurando al pubblico ministero tutti gli strumenti e gli spazi necessari per l’accertamento del reato, anche a costo di un sacrificio della libertà dell’individuo: <<per gli esponenti di questa cultura, “inviolabile” non è la libertà dell’individuo ma il diritto della pubblica accusa a non soffrire restrizioni ai fini dell’accertamento della verità490>>.

Tali indicazioni e problematiche sono state tenute in considerazione nella stesura ed emanazione della legge n. 47/ 2015, in tema di misure cautelari, entrata in vigore l’8 Maggio 2015. Possiamo a tal riguardo osservare che <<dalla superficiale lettura delle implementazioni alle singole norme, si ha da subito una prima impressione di apprezzamento, nella misura in cui le nuove disposizioni sembrano recepire le linee esegetiche più garantiste della giurisprudenza di legittimità e costituzionale che si sono affermate, seppure a tratti non costanti, per delimitare il ricorso arbitrario alla privazione della libertà

ante processo491>>.

489 E. Amodio, Inviolabilità della libertà personale e coercizione cautelare minima, in

Cass. Pen., 2014, p. 17.

490 E. Amodio, Inviolabilità della libertà personale e coercizione cautelare minima, in

Cass. Pen., 2014, p. 21.

491

E. N. La Rocca, Le nuove disposizioni in materia di misure cautelari personali (ddl 1232b) , in Arch. Pen., n. 2/ 2015, p. 2.

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4.2.2. Una maggiore rigidità nell’esigenza cautelare di prevenzione