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4.2. L A LEGGE N 47/2015 IN MATERIA DI MISURE CAUTELAR

4.2.5. L’autonoma motivazione cautelare

Per riuscire a porre un freno all’eccessivo ambito discrezionale di applicazione del pericolo di reiterazione dei reati, dove, come abbiamo

528 P. Borrelli, Una prima lettura delle novità della l. 47 del 2015 in tema di misure

cautelari personali, in www.penalecontemporaneo.it , p. 6, 3 Giugno 2015.

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G. Illuminati, Le ultime riforme del processo penale: una prima risposta all’Europa, in www.penalecontemporaneo.it , p. 1, 26 Marzo 2015.

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già ricordato, si annida la quota più significativa di abusi della custodia, nonché per diffondere all’interno della magistratura una cultura che fugga da utilizzi impropri delle misure cautelari e da abusi che non giustificano un sacrificio della libertà personale, il legislatore, oltre all’intervento sull’art. 274 lett. c) c.p.p., ha inciso anche su ulteriori disposizioni, che inseriscono delle garanzie correlate.

Uno dei profili finora problematici era infatti rappresentato dalla motivazione dell’ordinanza cautelare, dove il giudice, attraverso il ricorso a classiche formule di stile, fuggiva un rigoroso obbligo motivazionale e valutativo. Dalle indagini conoscitive in merito all’esame delle proposte di legge in materia di misure cautelari emergeva come il potenziamento delle esigenze motivazionali potesse costituire un abile espediente per dare risposte più concrete alle esigenze di tutela della libertà personale. Si affermava che fosse più che legittimo pretendere dal magistrato una particolare attenzione al percorso motivazionale nell’emissione dell’ordinanza cautelare: infatti, così come parte della dottrina sosteneva che <<i giudici debbano assumersi sempre la piena responsabilità di ogni singola decisione con riferimento al caso concreto530>>, la giurisprudenza chiedeva che fosse smentita quest’accusa di appiattimento motivazionale e che fosse responsabilizzata la figura del giudice che applica la misura531.

In virtù della l. n. 47 del 2015, intervenuta sull’art. 292 comma II lett. c) e c-bis), c.p.p. l’ordinanza cautelare, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio, dovrà pertanto contenere <<l’esposizione e l’autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali

530 A. Nappi, Il regime delle misure cautelari personali a vent’anni dal codice di

procedura penale, in Cass. Pen., 2014, p. 4095.

531 G. Canzio, intervento in Indagine conoscitiva in merito all’esame delle proposte

di legge C.631 Ferranti e C.980 Gozi, recanti modifiche al codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali, resoconto stenografico, seduta n. 2 del 23 Ottobre 2013, p. 20.

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assumono rilevanza>>, e <<l’esposizione e l’autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della custodia cautelare in carcere, l’esposizione e l’autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’art. 274 non possano esser soddisfatte con altre misure>>. In tal modo il legislatore, mettendo per iscritto che il giudice debba compiere un’autonoma valutazione sui gravi indizi di colpevolezza, sulle esigenze cautelari, sugli elementi difensivi e sulle ragioni del ricorso alla custodia in carcere, ha voluto evitare motivazioni “appiattite” su quelle del Pubblico Ministero532. Si tratta di un intervento di notevole spessore, che mira a stigmatizzare <<quella prassi giudiziale che accredita l’apparente legittimità di una modalità di motivazione che si limiti alla ricopiatura della richiesta o al rinvio per relationem a tale richiesta, non mediati da una autonoma valutazione533>>: un fenomeno questo che vede il Gip intento <<a recepire con la tecnica del “taglia e incolla” intere parti della richiesta formulata dal Pubblico Ministero534>>.

Riguardo l’odierna ammissibilità di una motivazione di tal tipo, possiamo osservare che il nuovo intervento normativo non ne esclude la legittimità ma, basandosi su un noto intervento delle Sezioni Unite della Cassazione535, ritiene che il giudice possa ricorrere a tale tecnica

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G. Fidelbo, Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, Le nuove disposizioni in tema di misure cautelari, in www.penalecontemporaneo,it , 7 Maggio 2015, p. 19. Nello stesso senso v. anche Dossier del Servizio studi sull’A.S. n. 1232 “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali” ,p.14, in www.penalecontemporaneo.it , 4 Febbraio 2014.

533 G. Amato, Arriva l’eclissi dei provvedimenti in “fotocopia”, in Guida al Diritto,

n. 23/ 2015, p. V.

534 E. Amodio, Inviolabilità della libertà personale e coercizione cautelare minima, in

Cass. Pen., 2014, p. 17. A tal proposito v. anche C. Musio, Motivazione cautelare lacunosa e poteri del tribunale del riesame: una (probabile) modifica legislativa, in

www.penalecontemporaneo.it , p. 12, 11 Maggio 2014.

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Corte di Cass., Sez. Unite, 21 Giugno 2000, Primavera e altri, in C.E.D., n. 216664, stabilisce che è ammissibile che il giudice faccia ricorso alla motivazione per relationem quando a) faccia riferimento a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; b) fornisca la dimostrazione di aver preso cognizione

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nel caso in cui fornisca un’autonoma valutazione degli elementi essenziali, in modo da consentire in ugual modo all’interessato ed al giudice dell’impugnazione un adeguato vaglio critico536

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La novella legislativa del 2015 non si è limitata però a tale intervento, ma in combinato disposto con l’art. 292 ha modificato l’art. 309 comma IX c.p.p. aggiungendo un ultimo inciso per il quale <<il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’art. 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa>>. Gli obblighi di motivazione a carico del giudice non saranno così più arginabili con interventi suppletivi del tribunale del riesame: per comprendere infatti la portata di tale novità legislativa bisogna considerare che in sede di riesame il giudice poteva confermare il provvedimento cautelare per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione o integrare autonomamente la motivazione537. Il legislatore ha voluto così assegnare al tribunale del riesame un potere di annullamento nel caso in cui ravvisi un appiattimento acritico del giudice in relazione al percorso valutativo e motivazionale538, individuando un “onorevole” compromesso tra l’esigenza di dare una consistenza all’obbligo di motivazione e l’esigenza di valorizzare l’intervento di un organo collegiale chiamato a giudicare sul merito539

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del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia ritenute coerenti con la sua decisione; c) l’atto di riferimento, se non allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione.

536 In tal senso v. G. Amato, Arriva l’eclissi dei provvedimenti in “fotocopia”, in

Guida al diritto, n. 23/ 2015, p. V; v. anche R. Brichetti, L. Pistorelli, Valutazione autonoma del quadro indiziario da parte del giudice, in Guida al diritto, n. 20, p. 46 ss.

537 C. Musio, Motivazione cautelare lacunosa e poteri del tribunale del riesame: una

(probabile) modifica legislativa, in www.penalecontemporaneo.it , p. 2, 11 Maggio 2014.

538 P. Borrelli, Una prima lettura delle novità della legge 47 del 2015 in tema di

misure cautelari personali, p. 26, in www.penalecontemporaneo.it , 3 Giugno 2015.

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E. Marzaduri, Linee di riforma delle impugnazioni de libertate, p. 11, in

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Finora infatti, nonostante le teorie che vedano nel riesame un vero e proprio nuovo giudizio, che si sovrappone a quello del giudice della cautela, si era pervenuti a un risultato paradossale: <<con l’impugnazione l’imputato ristretto in base ad un titolo inadeguatamente motivato non solo non ottiene la dichiarazione di nullità ex art. 292 comma II lett. c) e c-bis) (pur trattandosi di invalidità espressamente dichiarata dalla legge come rilevabile d’ufficio), ma finisce per fare un “favore” al giudice emittente, in soccorso del quale interviene, proprio grazie al riesame, il tribunale, che consolida così l’azione cautelare540

>>.

Molti auspicherebbero di tradurre il nuovo obbligo di autonoma valutazione in quello di originale esposizione, ma è un’operazione eccessiva che non sembra consentita dai limiti interpretativi della formula inserita dalla novella legislativa e <<che, soprattutto, porterebbe ad attribuirle una funzione eticizzante tanto inutile quanto estranea all’intenzione del legislatore di sottolineare il rigore motivazionale che deve assistere la redazione dei provvedimenti de

libertate541>>. Il legislatore, in conclusione, ha voluto ribadire la necessità che il giudice renda esplicita la propria valutazione in ordine alle ragioni per cui ritiene di poter integrare l’adozione della misura con quel compendio indiziario, non limitandosi semplicemente a una parafrasi degli atti a contenuto probatorio che gli sono sottoposti e la giurisprudenza pare aver correttamente recepito e fatte proprie tali indicazioni. A tal riguardo merita di esser segnalata una decisione del tribunale del riesame di Napoli dell’8 Maggio 2015, che ha annullato il provvedimento cautelare, rilevando la mancanza di <<una sia pur sintetica valutazione autonoma dei fatti rappresentati dal P.M.>>, i quali erano stati trasfusi <<pedissequamente nell’ordinanza impugnata senza alcuna rielaborazione>> ed ha affermato che in seguito alla

540E. Marzaduri, Linee di riforma delle impugnazioni de libertate, p. 10, in www.penalecontemporaneo.it , 3 Ottobre 2014.

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R. Brichetti, L. Pistorelli, Valutazione autonoma del quadro indiziario da parte del giudice, in Guida al diritto, n. 20, p. 46 ss.

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modifica legislativa è precluso al tribunale del riesame <<il potere di integrare, argomentare o valutare ex novo elementi fondanti il titolo custodiale542>>.

Il giudice è chiamato oggi a dar segni concreti della valutazione compiuta e, pur non escludendo in toto la tecnica del taglia e incolla, non può esimersi dal commentare e dal redigere adeguati punti di sintesi in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari543, pena un’indebita privazione della libertà del soggetto. <<La motivazione (coessenziale alla giurisdizione: art. 111 Costituzione)>>, nell’ottica di un recupero di un’ ampia dimensione di garanzie e di una eliminazione di ogni automatismo esistente contra

reum, è un elemento essenziale a <<dimostrazione da parte del giudice

della validità delle sue conclusioni tramite argomentazioni e ragioni di fatto e di diritto, tanto più in materia presidiata da garanzia costituzionale, come quella della libertà personale544>>.