4.2. L A LEGGE N 47/2015 IN MATERIA DI MISURE CAUTELAR
4.2.2. Una maggiore rigidità nell’esigenza cautelare di prevenzione
La legge n. 47 del 2015 muove dalla necessità di <<evitare in futuro di cavalcare l’insicurezza sociale, cioè di dare a intendere che più si è severi con le misure cautelari, con i limiti alle misure alternative per l’esecuzione di pena, e più ci si prende carico della sicurezza sociale492>>. In primis la novella legislativa ha modificato la disposizione di cui all’art. 274 c.p.p., incidendo sull’an della cautela , perseguendo l’obiettivo di ridurre la discrezionalità del giudice nella valutazione delle esigenze cautelari493.
Dalle indagini conoscitive in merito alle proposte di legge emergeva il problema che nella prassi la giurisprudenza fa spesso seguire in modo automatico ai gravi indizi di colpevolezza la misura cautelare, sostenendo che la pericolosità è in re ipsa494. Ciò è dovuto anche al
fatto che, chiamando spesso in causa il processo penale per reprimere o combattere un reato particolarmente grave, viene dimenticato che <<il processo non combatte: è uno strumento di garanzia che serve per assicurare che la pena sia applicata a persone che la meritano>> e <<che la politica penale si fa nel diritto penale sostanziale e non nel diritto processuale495>>
Nel tentativo generale di ricondurre la custodia cautelare in carcere ad
extrema ratio, non si poteva prescindere da un intervento sull’esigenza
492 G. Giostra, Intervento in Indagine conoscitiva in merito all’esame delle proposte
di legge C.631 Ferranti e C.980 Gozi, recanti modifiche al codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali, resoconto stenografico, seduta n. 3 del 24 Ottobre 2013, p. 3, in www.archiviopenale.it .
493 A tal riguardo v. Dossier del Servizio Studi del Senato sull’ A.S. n. 1232-
“modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali”, in www.penalecontemporaneo.it , 4 Febbraio 2014.
494 G. Giostra, Intervento in Indagine conoscitiva in merito all’esame delle proposte
di legge C.631 Ferranti e C.980 Gozi, recanti modifiche al codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali, resoconto stenografico, seduta n. 3 del 24 Ottobre 2013, p. 5., in www.archiviopenale.it .
495 G. Illuminati, Intervento in Indagine conoscitiva in merito all’esame delle
proposte di legge C.631 Ferranti e C.980 Gozi, recanti modifiche al codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali, resoconto stenografico, seduta n. 3 del 24 Ottobre 2013, p. 8, in www.archiviopenale.it .
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cautelare di cui alla lett. c) dell’art. 274 c.p.p., che rappresenta nel 90% delle ordinanze di custodia cautelare l’esigenza ravvisata496
. Il caso che si registra più frequentemente è che il giudice applichi con una motivazione stereotipata la misura cautelare in virtù di tale esigenza, ravvisata il più delle volte nel pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie e non nella commissione degli altri reati previsti dalla disposizione.
La modifica dell’art. 274 lett. c) voleva <<circoscrivere il raggio di operatività dello strumento cautelare, rendendone per un verso più stringenti i presupposti e giustificati i provvedimenti, con il carcere concepito come extrema ratio e comunque confinato in situazioni connotate dalla necessità497>>. Nonostante tali auspici, non possiamo far a meno di notare che le varie proposte di legge in materia di misure cautelari, in contrasto con la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 II comma Cost., riportassero l’espressione pericolo di “reiterazione di reati”, anziché di “commissione di reati”498
: non si può infatti legittimamente parlare di reiterazione se il reato che dovrebbe venir reiterato è ancora in corso di accertamento.
Al termine dell’iter legislativo, il testo finale della disposizione, Senato il 9 Aprile 2015, consente di applicare una misura cautelare <<quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto ed attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso d’armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine
496 G. Rossodivita, Intervento in Indagine conoscitiva in merito all’esame delle
proposte di legge C.631 Ferranti e C.980 Gozi, recanti modifiche al codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali, resoconto stenografico, seduta n. 3 del 24 Ottobre 2013, p. 12, in www.archiviopenale.it .
497 G. Spangher, Brevi riflessioni sistematiche sulle misure cautelari dopo la L. 47
del 2015, p. 4, in www.penalecontemporaneo.it , 6 Luglio 2015.
498 G. Giostra, Intervento in Indagine conoscitiva in merito all’esame delle proposte
di legge C.631 Ferranti e C.980 Gozi, recanti modifiche al codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali, resoconto stenografico, seduta n. 3 del 24 Ottobre 2013, p. 5, in www.archiviopenale.it .
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costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 Maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede>>.