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Ancora sugli automatismi irrazionali: quando l’incostituzionalità c’è anche se manca la presunzione

Gli elementi di differenziazione

3. Gli automatismi e il vizio di irrazionalità

3.2. Ancora sugli automatismi irrazionali: quando l’incostituzionalità c’è anche se manca la presunzione

Come abbiamo illustrato nel primo capitolo, in un’altra serie di casi la Corte continua a sanzionare il vizio di irrazionalità anche quando la norma non è costruita attorno ad una presunzione, perché quest’ultima, seppur presente, o non rileva nel giudizio di costituzionalità o, addirittura, è espressamente considerata non contraria a Costituzione29. Nello specifico, le particolari manifestazioni dell’irrazionalità sono qui generate dall’ingiustificata assenza o presenza di un elemento, che, unendosi alla formulazione rigida della disposizione, determina l’impossibilità di modulare l’applicazione della norma rispetto alle esigenze del caso concreto.

Addentrandoci nell’analisi, prendiamo in considerazione le ipotesi di irrogazione automatica della sanzione disciplinare, nelle quali la Corte ha sancito che, in forza del principio dell’indispensabile gradualità sanzionatoria vigente in materia, l’automatismo risultava «incoerente […] e conseguentemente irrazionale»30, poiché imponendo l’applicazione automatica della sanzione, annullava il necessario rapporto di proporzionalità fra l’illecito commesso (e la conseguente responsabilità dell’incolpato) e la sanzione che doveva essere applicata. Escluso, pertanto, ogni potere valutativo del titolare della funzione disciplinare, la norma poteva evidentemente applicarsi anche a soggetti che avessero commesso un fatto, caratterizzato da un disvalore nettamente inferiore rispetto a quello astrattamente prefigurato dalla norma.

Da ciò, come spesso capita in queste fattispecie, derivava anche una disparità di trattamento, poiché venivano assoggettate alla stessa disciplina sanzionatoria situazioni di fatto assai differenti. In questa, come nelle precedenti ipotesi della custodia cautelare e dell’art. 4-bis, inoltre, il principio regolatore della materia snida le sacche di irrazionalità di quelle discipline che, anche e soprattutto a causa dell’automatismo,

prettamente giuridica della decisioni, la quale dovrebbe strutturarsi in termini di raffronto fra la norma oggetto e il parametro costituzionale di riferimento. In altri termini, la loro funzione dovrebbe essere quella di cooperare all’efficacia della motivazione e, cioè, essi dovrebbero essere utilizzati per corroborare il significato prettamente giuridico di questa (in questo senso A. BALDASSARRE, I poteri conoscitivi della Corte costituzionale e il sindacato di legittimità in astratto, in Giur. cost., 1973, 1499). 29 Così la Corte cost. sent. n. 109 del 1997 sulla presunzione di inadeguatezza delle misure alternative rispetto ai condannati che subivano la conversione della pena sostitutiva; si veda capitolo I, par. 3. 30 Corte cost. sent. n. 971 del 1988.

Gli automatismi legislativi nella giurisprudenza costituzionale

inglobano nel loro ambito di applicazione fattispecie o casi che sarebbero dovuti essere esclusi.

Ma di particolare interesse è soprattutto l’operazione manipolatoria logicamente successiva, mediante la quale la Corte afferma anche l’esigenza che siano previsti «criteri normativi» per la commisurazione delle misure sanzionatorie31. Affinché la disciplina sanzionatoria non risulti irrazionale è, infatti, necessaria la valutazione del fatto commesso nella sede naturalmente a ciò deputata: il procedimento disciplinare.

È evidente come in questi casi, in forza del principio di razionalità, la regola non venga semplicemente modificata, ma addirittura riformulata, poiché questa è l’unica soluzione per dare piena attuazione al principio generale della materia.

In questo secondo gruppo di decisioni, nelle quali la Corte ha sanzionato l’irrazionalità della disciplina, abbiamo ricondotto anche una serie di pronunce sui c.d. automatismi preclusivi. Al pari di quanto già illustrato, le norme oggetto del controllo di costituzionalità comportavano una disparità di trattamento; il tratto caratteristico di queste ipotesi risiede, però, nell’irragionevole esclusione di determinate categorie di soggetti dall’accesso ad una determinata disciplina di favore.

Su queste ipotesi si ritiene sufficiente quanto abbiamo già detto nel primo capitolo, in questa sede, dedicata all’analisi della struttura della giurisprudenza costituzionale, interessa solo evidenziare la complessità del modulo argomentativo rappresentato dalla sentenza n. 239 del 2014, dalla quale emerge una particolarità sul controllo di coerenza, che attenta dottrina aveva già registrato rispetto al più generale tema della ragionevolezza32.

In un passo del considerato in diritto della decisione, nel quale la Corte compie un bilanciamento fra il preminente interesse del minore e le esigenze di difesa sociale, si legge che «affinché l’interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ultime venga verificata, per l’appunto, in concreto – così come richiede la citata disposizione – e non già collegata ad indici presuntivi – quali quelli prefigurati dalla

31 Corte cost. sent. n. 270 del 1986.

32 G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, cit., 217 ss., affermazione condivisa anche da F. MODUGNO, Ragione e Ragionevolezza, cit., 67.

LEONARDO PACE

norma censurata – che precludono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni»33.

Quanto appena riportato potrebbe, in prima battuta, disorientare se si accede all’idea che il controllo di coerenza «sarebbe quasi meccanicamente ed obiettivamente accertabile, risolvendosi in una semplice contraddizione» formale. In realtà, la verifica di coerenza non può essere rappresentata «secondo schemi logici rigorosi e coincidenti per lo più con l’applicazione del principio di non contraddizione»34

. Come già emerso, infatti, il controllo in questione, poiché deve avere come costante punto di riferimento la ratio legis o le finalizzazioni legislative, non solo risulta meno legato a vincolo formali o logici, ma può anche essere fondato su operazioni di bilanciamento35, le quali possono essere presenti anche se non compaiono espressamente nelle motivazioni della Corte36.

Altre volte, come nella sentenza che si commenta, la censura di incoerenza si intreccia in modo, addirittura, inestricabile con le operazioni di bilanciamento37. In questi casi, anche se la valutazione è assiologica, e non logica, si è comunque in presenza di un vizio di irrazionalità e questo perché, come abbiamo rilevato nel capitolo precedente, il c.d. bilanciamento può attraversare i diversi moduli argomentativi della ragionevolezza. E questo avviene spesso in quelle ipotesi, quali gli automatismi legislativi, che provocano l’indiscriminata applicazione di (o esclusione rispetto a) una determinata disciplina e in cui occorre valutare se il rigido sistema legale sia sorretto da esigenze di tutela di un certo interesse. La Corte, pertanto, è chiamata a compiere un bilanciamento per verificare se la rigida pianificazione di interessi sia o meno giustificata e, se del caso, fissare non una diversa gerarchia, ma una regola di competenza.

Nonostante ciò, il vizio rimane quello della irrazionalità perché l’incostituzionalità è a monte, nel carattere sovra-inclusivo e, pertanto, discriminatorio della disciplina. Le operazioni di bilanciamento sono in questo caso l’espediente argomentativo per fissare la prevalenza dell’interesse che non viene adeguatamente tutelato dal rigido

33

Cons. dir. punto 9. 34

Queste sono le parole di G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, cit., 217, il quale si riferisce essenzialmente al pensiero di C. LAVAGNA, op. cit., 654.

35 G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, cit., 217, del quale sono anche le parole riportate fra virgolette.

36

G. PARODI, In tema di bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale. In margine a Diritti e argomenti di Roberto Bin, in Diritto pubblico 1995, 221.

37 Sono sempre parole di G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, cit., 218.

Gli automatismi legislativi nella giurisprudenza costituzionale

meccanismo legislativo e, una volta superato quest’ultimo, per dare il potere al giudice di modulare gli effetti della norma rispetto al caso concreto.

4. Gli automatismi legislativi e il vizio di irragionevolezza-inadeguatezza

Chiusa l’analisi sui vizi di irrazionalità, passiamo ad analizzare gli automatismi che provocano una distorsione della disciplina sul piano applicativo e nei quali viene sanzionato il vizio di irragionevolezza-inadeguatezza.

In questi casi la Corte non si concentra sull’astratta conformità a Costituzione della norma, mettendo a confronto la disciplina da essa prevista con il quadro costituzionale a cui questa fa direttamente riferimento38, ma valuta in che misura questa leda (rectius: indebitamente comprima) interessi costituzionali coinvolti direttamente o indirettamente nel suo ambito di applicazione.

Richiamando le ipotesi che abbiamo analizzato nel primo capitolo, possiamo vedere, infatti, che la Consulta nelle decisioni in materia di adozione ha affermato che il sistema legislativo nella sua astrattezza non era irragionevole, poiché il vizio di costituzionalità risiedeva nell’assolutezza della regola, la quale determinava, nel caso concreto, un’irragionevole compressione dell’interesse alla speciale tutela del minore. Nei casi riguardanti la misura di sicurezza dell’ospedale psichiatrico giudiziario e della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale, poi, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità delle relative norme poiché, sempre nel caso concreto, risultavano comprimere irragionevolmente l’interesse alla salute dell’internato, in un caso, e l’interesse alla speciale tutela del minore, nell’altro.

In definitiva, in questa tipologia di automatismi, il giudizio non ha carattere logico, non strutturandosi come raffronto fra fattispecie, e non è volto, pertanto, alla garanzie della coerenza interna del sistema normativo, ma assiologico, poiché la valutazione ha ad oggetto il quantum di tutela degli interessi costituzionali coinvolti nella disciplina normativa.

38 Vuoi perché questa astratta conformità viene addirittura riconosciuta, vuoi anche perché la Corte, grazie alla particolare scelta compiuta dal giudice remittente, non affronta una valutazione su tale aspetto.

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