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Il principio di supremazia costituzionale quale spiegazione e fondamento dei fenomeni che qui si analizzano e del loro rapporto di implicazione

Una rappresentazione unitaria del fenomeno

3. Il principio di supremazia costituzionale quale spiegazione e fondamento dei fenomeni che qui si analizzano e del loro rapporto di implicazione

Non occorre spendere ulteriori considerazioni su questo tema. Quello che, invece, è opportuno analizzare è su quali basi si fondi questo rapporto di implicazione tra dichiarazioni di incostituzionalità degli automatismi legislativi e ricorso all’interpretazione conforme. E questo elemento, a parere di chi scrive, si identifica con il principio di supremazia costituzionale. Principio, quest’ultimo, che spiega tale rapporto di implicazione, in quanto è l’elemento fondativo dei fenomeni che ci occupano.

È stato autorevolmente sostenuto, infatti, che l’interpretazione conforme a Costituzione sia la manifestazione di quel principio di supremazia costituzionale che non si esprime solo mediante la coppia validità-invalidità78, dato che, da un lato, non è la disposizione a poter essere dichiarata invalida, ma la norma e, dall’altro, che questa è sempre logicamente preceduta dall’interpretazione. Tale «precedenza logica della interpretazione rispetto alla (compiuta) formazione della norma»79 è in grado, allora, di

78 Così F. MODUGNO, In difesa dell’interpretazione conforme a costituzione, cit., 7-8. 79 F. MODUGNO, In difesa dell’interpretazione conforme a costituzione, cit., 7.

Gli automatismi legislativi nella giurisprudenza costituzionale

prevenire l’insorgenza dell’antinomia la quale si ha sempre «propriamente, tra norme (tra significati) e non già tra disposizioni (tra testi)»80.

Grazie al rinnovo e al rilancio del metodo sistematico operato dalla Costituzione, il principio di supremazia costituzionale può operare in senso dinamico, non solo permettendo l’espulsione dall’ordinamento di quelle norme di legge che risultino in contrasto con la Costituzione, ma anche rendendo possibile l’adeguamento della legislazione ordinaria al livello costituzionale.

È stato scritto, infatti, che «l’incostituzionalità della legge è il fallimento dell’interpretazione e la dichiarazione d’incostituzionalità è in funzione del successo dell’interpretazione»81. E questo perché, in un certo senso, l’incostituzionalità certifica

l’impossibilità di «trovare nell’ordinamento, così com’è, una norma idonea a rispondere alle aspettative costituzionali di regolazione del caso»82, mentre la dichiarazione di incostituzionalità viene in soccorso all’interpretazione, in tutti i quei casi in cui questa «si sia impigliata in norme inadeguate, dalle quali occorre liberarla»83.

Come è stato giustamente ricordato, il principio dell’interpretazione conforme dà risposta a due fondamentali esigenze degli odierni ordinamenti costituzionali: da un lato, «far penetrare in profondità la Costituzione nell’ordinamento»; dall’altro, «armonizzare due distinte sfere della legalità (quella legale e quella costituzionale), che si sono sviluppate, intrecciandosi e non risolvendosi compiutamente l’una nell’altra, a causa del passaggio dallo Stato di diritto (fondato sul primato della legge) allo Stato costituzionale di diritto (fondato sul primato della Costituzione rigida, assistito dal sindacato di costituzionalità sulle leggi)»84.

Anche gli automatismi legislativi rispondono al principio di supremazia costituzionale e comportano un grado di pervasività sempre maggiore del livello costituzionale sulla legislazione ordinaria.

80 M. RUOTOLO, La Cassazione penale e l’interpretazione delle disposizioni sulla custodia cautelare in carcere alla luce del principio del minore sacrificio necessario della libertà personale, in L. CAPPUCCIO-E. LAMARQUE (a cura di), Dove va il sistema italiano accentrato di controllo di costituzionalità? Ragionando intorno al libro di Victor Ferreres Comella Costitutional Courts and Democratic Values, Napoli 2013, 7.

81 G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, cit., 258. 82

G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, cit., 257-258. 83 G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, cit., 258.

84 M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo), in Giur. cost., 2012, 3833.

LEONARDO PACE

Dall’analisi delle due figure di automatismi legislativi si vede, infatti, che le varie manifestazioni di incostituzionalità si possono collocare idealmente su una scala di graduazione, che ha nel punto inferiore la richiesta di coerenza della legge, in attuazione del più generale principio di coerenza sotteso a tutti gli ordinamenti e che ha trovato nuova linfa con la Costituzione (sono questi i casi di automatismi irrazionali) e, al punto superiore, la richiesta che gli strumenti legislativi risultino adeguati ad offrire il maggior grado possibile di tutela agli interessi costituzionalmente rilevanti, compressi nel momento applicativo dalla rigidità della formulazione legislativa.

In questo punto di massima emersione del vizio di rigidità della formulazione legislativa, la legge, seppur intrinsecamente o estrinsecamente coerente, risulta viziata perché non offre concreta e adeguata tutela ad un interesse costituzionalmente rilevante.

Ciò sembra, peraltro, trovare riscontro – come abbiamo già ricordato – in quella generale vocazione del sindacato di costituzionalità di misurare il quantum di conformità della norma legislativa al parametro costituzionale85. Il controllo di costituzionalità, oramai, non si limita più a verificare la non disformità, ma si spinge ad un controllo di maggiore o minore conformità della legge alla Costituzione che, nel suo punto estremo – secondo noi rappresentato proprio da alcune pronunce sugli automatismi – si risolve nell’assicurare un sempre maggior grado di effettività ai diritti costituzionalmente sanciti86.

85

F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, cit., 49.

86 Solo per limitarci ad un esempio, ciò trova una conferma nella sentenza n. 7 del 2013 (vedi le considerazioni già sub nota 8). L’applicabilità automatica della perdita della potestà genitoriale assicura un grado di effettività minimo, che a volte nel caso concreto può essere addirittura nullo. La logica sottesa al capo III, titolo XI del libro II del c.p. (“dei delitti contro lo stato di famiglia”) e allo stesso articolo 569 c.p., secondo una lettura costituzionalmente orientata, è la tutela dell’interesse del minore. In tal senso il genitore, il quale ha commesso uno di quei reati rientranti nel capo, si presume non in grado di esercitare le potestà genitoriali e pertanto, dopo la condanna per uno di quei delitti, ne consegue automaticamente la perdita. La presunzione di non idoneità ad esercitare tali potestà preclude al giudice di valutare nel caso concreto quali siano le effettive necessità di tutela dell’interesse del minore, generando una lesione del suo interesse e ponendosi in contrasto con il richiamato principio di effettività della tutela dei diritti, che con la rimozione dell’automatismo trova un elevato grado di attuazione.

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