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Le letture più recenti della ragionevolezza

Il lungo cammino della ragionevolezza

4. Le letture più recenti della ragionevolezza

Lo straordinario sviluppo di tale canone di giudizio ha spinto la dottrina a letture sempre più approfondite e analitiche della ragionevolezza. E fra i contributi meno risalenti meritano di essere analizzate le opere di Gino Scaccia e Andrea Morrone65, che qui richiamiamo perché molti dei profili ricostruttivi da loro individuati forniranno un utile supporto alla nostra analisi. È bene chiarire fin d’ora che la tematica del bilanciamento di interessi – che pure è stata oggetto di questi studi – sarà trattata in maniera unitaria in uno specifico e successivo paragrafo.

Gino Scaccia nella sua ricostruzione accoglie l’impostazione prevalente in dottrina, fatta propria anche in questo scritto, che divide l’intera giurisprudenza costituzionale, avente come parametro l’art. 3 Cost., in due macro aree: lo schema di giudizio a struttura trilaterale e la ragionevolezza in senso stretto. All’interno di quest’ultima, poi, l’Autore distingue diversi argomenti sui quali è utile spendere qualche parola66

: argomenti di razionalità sistemica o coerenza67; argomenti di ragionevolezza strumentale, suddivisi in controllo di proporzionalità ed evidenza; e, infine, argomenti di giustizia e equità. E, precisa l’Autore, a questi argomenti si affianca il bilanciamento degli interessi, «che non è agevolmente inquadrabile tra i diversi paradigmi argomentativi sopra indicati, ma che piuttosto tutti li attraversa»68. E quest’ultima è

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Il riferimento, naturalmente, è alle più volte citate opere. G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza, cit. e A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, cit. Oltre a questi due contributi, e, senza alcuna pretesa di completezza, si segnalano anche: A. ANZON, Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza, in R. ROMBOLI (a cura di), La giustizia costituzionale ad una svolta, Torino, 1991, 31 ss.; R. ROMBOLI, Ragionevolezza, motivazione delle decisioni ed ampliamento del contraddittorio nei giudizi costituzionali, in AA.VV., Il Principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, cit., 229 ss.; J. LUTHER, voce Ragionevolezza delle leggi, in Dig. disc. pubbl., Torino, 1997, 351 ss. Per un’analisi delle posizioni da ultimo richiamate si veda la felice e sintetica ricostruzione proposta da L. D’ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, cit., 43 ss. Si segnala, infine, F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, cit., la cui ricostruzione espressamente richiama, in molti punti, la classificazione attuata da G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza, cit.

66 Qui si richiama quanto proposto in uno scritto successivo: G. SCACCIA, voce Ragionevolezza delle leggi, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. CASSESE, V, Milano, 2006, 4805 ss.

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Ci sembra opportuno ricordare, inoltre, che la coerenza, prima che come requisito di validità, può considerarsi anzitutto come un criterio ermeneutico (così F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, cit., 14), nel senso che essa agisce più che come autonomo argomento interpretativo, come «meccanismo selettivo di ulteriori argomenti ermeneutici, che impone di negare applicazione a quelli che conducono a soluzioni generanti incompatibilità», così G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, cit., 194, il quale si rifà alle riflessioni di G. TARELLO, L’interpretazione della legge, Milano, 1980, 361.

LEONARDO PACE

un’affermazione molto rilevante nell’economia di questo scritto, come si avrà modo di vedere nel successivo capitolo.

Gli argomenti di razionalità sistemica sanzionano il vizio di incoerenza in tutti quei casi in cui la legge è internamente contraddittoria perché non sorretta da una base giustificativa. Ciò che in questi casi si colpisce – così continua l’Autore – non è l’antinomia di tipo sintattico, ma «l’incompatibilità fra finalizzazioni, principi, rationes legislative». In questi casi il giudizio si incentra sulla ratio che unifica i vari atti legislativi per accertare se la norma impugnata conservi rispetto a questa un’accettabile armonia69.

Gli argomenti di ragionevolezza strumentale si riferiscono ai controlli di proporzionalità (che a sua volta si scompone in tre livelli di scrutinio: l’idoneità, la necessità e il bilanciamento vero e proprio70) e di evidenza. Quest’ultimo, già presente nella ricostruzione di Lavagna, indaga la conformità fra le qualificazioni legislative e le regole di esperienza o la realtà naturale empiricamente considerata. Esso, infatti, può essere inteso come controllo di conformità alla natura delle cose ed è mediante questo strumento che nel giudizio di costituzionalità entrano ragionamenti propri delle scienze descrittive71.

L’ultimo della triade di argomenti è quello di giustizia-equità, che si rifà a quanto diffusamente concettualizzato da Gustavo Zagrebelsky nel 1988 e, pertanto, data la sinteticità con la quale si affronta tale tema, si rimanda a quanto già detto. Qui ci limitiamo, però, a riportare la giusta osservazione di Scaccia, il quale afferma che, così intesa, la ragionevolezza se, da un lato, ha la possibilità di essere «strumento effettivo di giudizio solo quando l’arbitrarietà della norma raggiunga i livelli di incontestabile oggettività e di irrefutabile chiarezza»72, dall’altro, rischia di dilatare oltre misura gli spazi di politicizzazione del giudice costituzionale e, cosa ancora più grave,

69 Tutte le citazioni sono tratte da G. SCACCIA, voce Ragionevolezza delle leggi, cit., 4807. L’Autore continua affermando che la contraddittorietà può essere: interna od intrinseca, se «la disciplina di un dato rapporto o fattispecie non è coerente con la qualificazione che di esso si dà in generale nel medesimo atto normativo, o sussiste contraddizione fra la regolazione normativa e la sua ratio o fra la previsione astratta e la sua concreta applicazione»; ovvero esterna o estrinseca, se «la qualificazione legislativa si mostri in dissonanza con lo “spirito” dell’istituto o con le logiche del settore normativo nel quale si ascrive». 70 Nel primo livello si indaga la sussistenza di un nesso di ragionevole strumentalità fra la disciplina legislativa e il risultato pratico che essa persegue; successivamente, con il controllo di necessità, si verifica se, tra le diverse misure astrattamente idonee, quella concretamente prevista sia la più mite per raggiungere quel determinato obiettivo; nella terza fase, infine, la Corte compie un’operazione che è riconducibile al bilanciamento, poichè compara le utilità e i costi dell’attività legislativa.

71 G. SCACCIA, voce Ragionevolezza delle leggi, cit., 4808 ss. 72 G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza, cit., 257.

Gli automatismi legislativi nella giurisprudenza costituzionale

permetterebbe pericolosamente a quest’ultimo di «rifugiarsi dietro forme di legittimazione della decisione di tipo consensuale, facendo appello ai paradigmi culturali dominanti nella coscienza sociale, che […] non sono sempre in armonia con un’esigenza di effettiva giustizia»73

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Andrea Morrone, dal canto suo, sempre mediante un’analisi quasi completamente centrata sul momento giurisprudenziale, individua tre «differenti moduli operativi della ragionevolezza»: giudizio di eguaglianza-ragionevolezza, giudizio di razionalità e bilanciamento di interessi»74. L’Autore, però, chiarisce che il sindacato di ragionevolezza «non si indentifica né, tantomeno, si risolve in nessuno dei tre ambiti di giudizio […] perché tutti li trascende, unificandoli in ragione di determinate caratteristiche morfologiche comuni»75, tanto è vero che i differenti tipi di giudizio – ed è questo un passaggio fondamentale per l’analisi che si andrà a condurre a breve – si susseguono nel «medesimo iter decisorio, quali sequenze operative di un unitario percorso che conduce alla soluzione della questione di costituzionalità»76. E, continua l’Autore, mettendo nero su bianco un aspetto essenziale dello sviluppo della ragionevolezza, «i singoli giudizi […] costituiscono altrettanti modi specifici di valutazione della discrezionalità legislativa, che consentono al giudice delle leggi di configurare le ipotesi di soluzione tra cui scegliere quella che meglio si adatta al caso vagliato»77.

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G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza, cit., 256.

74 A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, cit., 385. Il giudizio di eguaglianza-ragionevolezza (pp. 37-144), sostanzialmente in linea con la dottrina maggioritaria, viene definito come quel «giudizio di carattere meta-relazione che corre tra (almeno) due termini di carattere normativo». In questo giudizio, anche se il tertium comparationis costituisce l’imprescindibile condizione processuale, il momento cruciale è costituito dalla valutazione a fini selettivi dei profili o dei punti di vista rilevanti. Nel giudizio di razionalità (pp. 145-274), invece, la Corte, mediante i vari strumenti di cui dispone, valuta la discrezionalità legislativa sotto il profilo logico, teleologico e storico cronologico e – continua l’Autore – anche se con sfumature diverse «tutti i media del giudizio di razionalità hanno ad oggetto l’idoneità della disciplina al raggiungimento del fine cui è destinata».

75 A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, cit., 385. 76 A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, cit., 386. 77

A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, cit., 386. Ciò che, infatti, muove le riflessioni dell’Autore è l’idea che la ragionevolezza si configuri come «un giudizio che media tra testi e contesto, come giudizio di valore finalizzato ad una scelta normativa adeguata alla realtà sociale» (p. 431). Si scorge nitidamente in queste parole l’eco dell’intuizione di Carlo Lavagna, sulle quali si veda supra.

LEONARDO PACE

5. Una indispensabile precisazione: una differenziazione utile purché non venga

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