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Ancora sul principio di supremazia costituzionale nelle sue varie declinazioni ed implicazion

Verso una teoria costituzionale degli automatismi legislat

3. Ancora sul principio di supremazia costituzionale nelle sue varie declinazioni ed implicazion

Bisogna iniziare col dire che qui si vuole riproporre l’insegnamento di Paolo Barile, secondo il quale la materia dei diritti è regolata dalla presunzione della loro massima espansione18. Con questa formula si esprime la capacità delle libertà di travolgere tutti quei limiti stabiliti dalla legislazione ordinaria che non trovano un fondamento in norme o principi costituzionali.

A ben vedere, questa teoria può essere riguardata come una particolare declinazione del principio di supremazia costituzionale, almeno secondo la formula qui adoperata.

Secondo tale teoria, infatti, i diritti non possono trovare altre limitazioni se non quelle che dalla Costituzione siano desumibili. In base a ciò, quindi, tutte le norme di

17 F. MODUGNO, L’invalidità legge, cit., 337-338.

LEONARDO PACE

grado primario, le quali hanno effetti limitativi sul diritto, che non sono la traduzione a livello legislativo di limiti generali posti dalla Costituzione, sono potenzialmente esposte alla dichiarazione di incostituzionalità.

A ciò si aggiunge l’ulteriore argomento, connesso a quello appena esposto, dell’effettività della tutela costituzionalmente imposta dei diritti19. Posta l’espansione

delle potenzialità insite in un diritto, l’effettività della loro tutela si traduce nell’obbligo del Legislatore, prima, e della Corte, eventualmente poi, di conformare la disciplina giuridica allo standard costituzionale20. Non è sufficiente, infatti, che un qualche seppur minimo grado di effettività della tutela sia assicurata ai valori espressi dalla Costituzione, ma il dover essere costituzionale impone un dovere di dare una sempre maggiore effettività ai principi e ai diritti in essa sanciti21.

Come è stato acutamente rilevato, infatti, «la conformità dell’ordine legislativo all’ordine costituzionale non è dunque un’eventualità assoluta, oggettivamente certa e misurabile, ma un processo, una tendenza alla cui realizzazione la Corte contribuisce per la sua parte»22.

Quanto appena descritto sembra anche spiegare quella sorta di presunzione di irragionevolezza dalla quale sono avvolte le ipotesi di automatismi legislativi23.

E ciò trova conferma se si pone mente alla giurisprudenza che è stata oggetto di questo lavoro e alla pervasività con la quale ha letteralmente smantellato interi settori normativi costruiti secondo rigidi schemi legislativi.

Abbiamo visto, infatti, che in tutte le ipotesi nelle quali viene all’attenzione della Consulta, l’automatismo comporta l’indebita restrizione di uno degli interessi, che la norma direttamente o indirettamente tutela. Ciò dà alla norma una potenziale incostituzionalità, che potrà non concretizzarsi soltanto se la compressione del diritto

19

Sul tema si veda G. SILVESTRI, L'effettività e la tutela dei diritti fondamentali nella giustizia costituzionale, Napoli, 2009.

20 G. SILVESTRI, L'effettività e la tutela dei diritti fondamentali nella giustizia costituzionale, cit., 11. 21

G. SILVESTRI, L'effettività e la tutela dei diritti fondamentali nella giustizia costituzionale, cit., 11. 22

F. MODUGNO, La funzione legislativa complementare della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1981, 1655.

23 Una prima riflessione in tal senso è stata offerta da M. RUOTOLO, Immigrazione e carcere. Diritti e regole in un universo chiuso, in Dir. soc., 2012, 576-577. Per una riflessione su un tema affine si veda l’acuta ricostruzione di A. TURTURRO, Scrutinio stretto e presunzione di illegittimità nel controllo sulle leggi. Relazione al IV Seminario annuale del Gruppo di Pisa con i dottorandi in materie giuspubblicistiche, Università degli Studi RomaTre, 18 settembre 2015 e liberamente consultabili al sito www.gruppodipisa.it.

Gli automatismi legislativi nella giurisprudenza costituzionale

trovi una giustificazione in un controinteresse che risulti prevalente24. In altri termini, gli automatismi legislativi possono superare il controllo di costituzionalità solo se si mostrano a copertura di un interesse di rango costituzionale, tale da giustificare la compressione da essi provocata ai diritti fondamentali.

A ben vedere, a questo particolare andamento del giudizio di costituzionalità è sotteso lo schema tipico dei giudizi sulle presunzioni: la norma si presume incostituzionale, in quanto l’automatismo la carica di potenziali profili di irragionevolezza, salvo prova contraria. Essa, quindi, si presume affetta da incostituzionalità, che non verrà dichiarata soltanto se la norma riuscirà a superare un controllo da cui emerga che l’automaticità della previsione sia funzionale alla tutela di un interesse, il quale – rispetto al caso da cui è scaturita la questione di costituzionalità – risulti prevalente25.

E sia detto solo per inciso, ciò trova anche una conferma empirica nella circostanza che la Corte, quando ha giudicato una norma incriminatrice contenente un automatismo, non ha ragionato in termini di irragionevolezza manifesta, ma di “semplice” irragionevolezza26.

Volendo tirare le fila del discorso, da quanto finora detto emerge che le norme che contengono un automatismo si presumono incostituzionali, proprio perché comprimono o impediscono l’espansione del diritto27

. Incostituzionalità che può non essere dichiarata soltanto se l’automatismo risulti funzionale alla tutela di un controinteresse che risulti prevalente. Soltanto se, in altri termini, la compressione o la mancata espansione del diritto trovi una giustificazione in norme o principi costituzionali. Questa tutela, e sul punto entra in gioco il principio di effettività, non deve essere predisposta solo sulla carta o essere prevista ad un livello inadeguato, ma deve essere effettivamente e

24 Si veda, a conferma di ciò, la sentenza n. 112 del 2014. 25

Cfr. G. LEO, Illegittimo l'automatismo nell'applicazione della sanzione accessoria della perdita della potestà del genitore per il delitto di alterazione di stato, in www.penalecontemporaneo.it, 2012. L’Autore, infatti, afferma che per superare indenne il controllo di costituzionalità la norma che prevede l’automatismo deve superare la verifica avente ad oggetto «l’attendibilità della legge di copertura che dovrebbe giustificare la presunzione assoluta costruita sulla fattispecie incriminatrice e sulla connessa previsione sanzionatoria».

26 G. LEO, Illegittimo l’automatismo nell’applicazione della sanzione accessoria, cit.

27 Come, infatti, fa notare F. MODUGNO, Inammissibilità della quaestio legittimitatis per omessa interpretazione costituzionalmente conforme e bilanciamento in concreto di diverse esigenze costituzionali, in Giur. cost., 2009, 2411, nel commentare la sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2009, l’automatismo già nella decisione n. 253 del 2003 è stato dichiarato incostituzionale «en bloc in tutte le evenienze in cui avesse riguardato infermi di mente».

LEONARDO PACE

pienamente operante, conformemente, inoltre, alla capacità espansive che la Costituzione riconosce a tali diritti.

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