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La pena applicabile Criteri di calcolo.

1. I presupposti: l'ambito oggettivo dei reati Reati perseguibili d'ufficio e a querela.

1.2. La pena applicabile Criteri di calcolo.

Il decreto penale di condanna consente di beneficiare, con un comportamento acquiescente, di una pena ridotta sino alla metà del minimo edittale, secondo quanto previsto dal comma 2° dell'art. 459 c.p.p. La riduzione della pena non è però una conseguenza automatica derivante dalla scelta del rito monitorio, ma è frutto delle valutazioni spettanti al pubblico ministero, che effettuerà sulla base di fattori quali l'entità del fatto, l'allarme sociale, le condizioni economiche dell'imputato118.

La possibilità di applicare una pena diminuita sino alla metà del minimo edittale costituisce una previsione che non trova simili nel codice di procedura penale, di un' ampiezza capace di incentivare l'adesione al procedimento speciale ed in mancanza della quale si profilerebbe il rischio di ricorrenti opposizioni. Tuttavia, per quanto il beneficio appaia in grado di bilanciare la natura inquisitoria del rito cui è legato, questo potrebbe mostrarsi privo di fondamenti normativi, atteso che nella legge delega non è presente alcun riferimento a una riduzione premiale di questo tipo119, mentre per altri procedimenti speciali, quali il giudizio

abbreviato e applicazione della pena su richiesta delle parti, è stata espressamente prevista la riduzione della pena rispettivamente di un terzo e sino ad un terzo120.

118 PAOLOZZI, G., Il procedimento alternativo per decreto penale, cit., p. 325. 119 Cfr. direttiva n. 45, l. 16 febbraio 1987, n. 81.

120 Scrive CORDERO, F., Procedura penale, Milano, 2006, p. 1084: <<Notiamo come i deleganti tacciano: al n. 45 prevedono lo sconto fino a 1/3 sulla pena applicata a richiesta; e nella meticolosa direttiva seguente, sul decreto penale, non

Al primo e al secondo comma dell'art. 459 c.p.p. sono scanditi i due momenti che concretizzano la premialità del rito monitorio.

Sullo sfondo della premessa secondo cui necessariamente sarà applicata una pena pecuniaria, si profila, da un lato, la possibilità per il pubblico ministero di richiedere l'emissione del decreto penale anche per pene pecuniarie così trasformate in sostituzione di una pena detentiva breve: in particolare, secondo quanto previsto dagli artt. 53 ss. l. 24 novembre 1981, n. 689 di durata non superiore a sei mesi. Dall'altro lato, è contemplata la possibilità di operare una riduzione sino alla metà del minimo edittale.

Cercando di coordinare i due momenti, sorgono alcuni problemi interpretativi. Un primo dubbio riguarda la possibilità di procedere alla comparazione delle circostanze, al fine di raggiungere una soglia sanzionatoria per cui è consentita la sostituzione ai sensi dell'art. 459 comma 1° c.p.p.121 e, una volta ammessa questa, ci si chiede se si possa

operare la riduzione premiale proprio al fine di raggiungere una quantità di pena che risulti sostituibile a norma dell'art. 53 della l. 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre, ci si interroga sulla possibilità di effettuare tale riduzione sulla pena già sostituita, posto che per questa non potrebbe parlarsi di “minimo edittale”122.

Ulteriori problemi, inoltre, sorgono per la esatta quantificazione della riduzione di pena concedibile.

parlano d'incentivi. Nasce quindi il dubbio che i codificatori abbiano esorbitato dalla delega>>. Rileva però MARAFIOTI, L., In tema di limiti all'irrogazione di

pene pecuniarie sostitutive mediante decreto penale, in Giur. it., 1990, II, p. 202,

che i lavori parlamentari illuminano sull'esistenza di una più profonda lettura delle direttive della legge delega, capace di svelare una ratio sottesa ai procedimenti speciali che corrisponde all'esigenza di costruire incentivi premiali che giustifichino con pienezza l'elusione del dibattimento. In questo senso, riguardo al procedimento per decreto, l'incentivo doveva addirittura essere maggiore, proprio in considerazione del netto taglio del contraddittorio e della evidente compressione del diritto di difesa.

121 SELVAGGI, E., Artt. 459-464 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura

penale, a cura di CHIAVARIO, M., IV, Torino, 1989, p. 870.

122 DELL'ANNO, R., I procedimenti speciali nel nuovo codice di procedura penale, in Quaderni del C.S.M., 1989, n. 28, p. 377.

Autorevole dottrina ha sostenuto, per poi qualificare tale tesi irragionevole, che il sintagma <<pena diminuita sino alla metà del minimo edittale>> può significare sia che le attenuanti non siano applicabili tout court; sia che laddove applicate, il risultato ottenuto <<sia diminuibile in una frazione pari alla metà della misura legale>>123.

Secondo un'altra impostazione, il pubblico ministero, per quantificare la richiesta di condanna, potrebbe partire dalla metà del limite edittale previsto per la fattispecie di cui in imputazione e, sulla base di questa, provvedere ulteriormente all'applicazione di eventuali circostanze attenuanti (salvo lo sbarramento posto dall'art. 67 c.p.)124. Questo

criterio, adatto alla determinazione della pena nelle sanzioni sostitutive (prive del minimo edittale), ha però il risultato di trasformare il parametro processuale in un metodo di ampliamento delle pene irrogabili125.

Non manca inoltre chi ritiene che la riduzione della metà debba essere operata sulla pena da infliggere in concreto126.

Le interpretazioni fin qui prospettate, a ben vedere, muovono dalla assimilazione della previsione del comma 2° dell'art. 459 alle altre diminuenti processuali previste dal codice di procedura penale. Sebbene l'effetto comune sia di raggiungere una riduzione di pena ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quanto ottenibile con la sola applicazione della legge penale, è il meccanismo attributivo che si differenzia. Nel giudizio abbreviato, la diminuente è “secca”, determinata dalla mera scelta processuale dell'imputato e quindi si configura come diritto

123 CORDERO, F., Procedura penale, cit., p. 1083: <<ad esempio, è 30 e ricorre un'attenuante: 30 – 10 = 20; 30/2 = 15; 20 – 15 = 5>>.

124 ROSINI, R., Il procedimento per decreto, in Quaderni del C.S.M, Roma, 1991, p. 52; Pret. Cremona, 11 maggio 1990, XY, in Arch. nuova proc. pen., 1990, 459. 125 MARANDOLA, A., voce Decreto penale di condanna in Enc. giur. Treccani,

Aggiornamento, Roma, 2006.

126 SELVAGGI, E., Artt. 459-464 c.p.p., cit., p. 872; .MARAFIOTI, L., In tema di

limiti all'irrogazione di pene pecuniarie sostitutive mediante decreto penale, cit., p.

dell'imputato; nell'applicazione della pena su richiesta delle parti, le parti possono chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino ad un terzo, configurandosi come una facoltà rientrante negli accordi processuali delle parti ed è un ulteriore beneficio processuale rispetto al sistema di determinazione della pena ex artt. 132 ss. c.p. Nel procedimento per decreto, invece, più che di un diritto dell'imputato o di una facoltà delle parti, il beneficio premiale appare piuttosto come un criterio sostanziale individuato dalla legge che realizza un limite verso il basso imposto al pubblico ministero per rendere maggiormente appetibile il rito unilateralmente adottato ed incoraggiare il comportamento acquiescente del condannato. È questa la tesi, forse preferibile, che muove dal tenore letterale <<minimo edittale>>, ripetuto in più disposizioni (art. 459, comma 2°; art. 460 comma 1°, lett. c) e comma 2° c.p.p.), e dal raffronto con il meccanismo previsto dagli artt. 162 e 162-bis c.p. in tema di oblazione (lì il riferimento è al <<massimo>> di quel limite)127. In proposito, la Corte costituzionale ha

avuto modo di sostenere che <<quello dell'applicazione di una pena diminuita fino alla metà non è un beneficio conseguente "alla accettazione" del decreto penale, ma costituisce il limite di diminuzione della pena edittale minima che il pubblico ministero può indicare nel richiedere l'emissione del decreto penale>>128. Aderendo a questa lettura

del meccanismo di riduzione della pena, e quindi eleggendo la metà del limite edittale a confine inferiore oltre il quale il pubblico ministero non può spingersi nel richiedere l'irrogazione della sanzione129, rimane

preclusa la possibilità di procedere alla valutazione comparativa delle circostanze ex art. 63 c.p.130

127 PIZIALI, G., Il procedimento per decreto, cit.,. 438; RUGGERI, S., Il

procedimento per decreto, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, a cura di CHIAVARIO, M.,- MARZADURI, E., Torino, 2006, p. 637.

128 Corte cost.,15 luglio 1991, n. 344, in Giur. cost., 1991, p. 2743. 129 PIZIALI, G., Il procedimento per decreto, cit., p. 438.

130 Nell'ipotesi in cui la fattispecie in imputazione risulti priva della previsione di un minimo edittale, per questa via si applicherebbero i minimi di legge previsti per

In questo modo, si realizza una sintonia con quello che è l'intento normativo: non introdurre un ulteriore criterio meccanico di riduzione della pena, ma realizzare una premialità (anche se discrezionale) che possa rendere più allettante il procedimento monitorio e stimolando comportamenti acquiescenti, rispetto agli altri riti che portano simili benefici.