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La vocazione deflattiva dei procedimenti speciali.

Nella rinnovata dimensione accusatoria del codice di procedura penale, il decreto penale di condanna è preposto, insieme agli altri riti speciali, a mettere in atto la <<strategia di deflazione del carico processuale>>87

per garantire il funzionamento del sistema, dal momento che questo non appare in grado di smaltire interamente il contenzioso destinato alla giustizia penale e preso atto della lentezza cronica che affligge il processo italiano.

Dai lavori preparatori del codice del 1988 emerge l'idea per cui il successo della riforma sarebbe collegato inevitabilmente alla capacità dell'impianto processuale di apprestare strumenti in grado di evitare che il dibattimento, da luogo elettivo della prova e del giudizio, si trasformi in abituale esito di ogni procedimento. Nel presentare i procedimenti speciali, la relazione al progetto preliminare del nuovo codice rimarca quanto fosse <<diffuso il convincimento che ad essi è affidata in gran parte la possibilità di funzionamento del procedimento ordinario, che prevede meccanismi di formazione della prova particolarmente garantiti, e quindi non suscettibili di applicazione generalizzata, per evidenti ragioni di economia processuale>>88.

La scelta di differenziare i riti non risponde però soltanto e semplicemente ad esigenze di carattere per così dire ''economico'', ma mira anche a rivedere la concezione di uno schema unitario di processo,

p. 32 ss.; Corte cost. 15 dicembre 1967, n. 136, in Giur. Cost.1967, p. 1641. 86 CATALANO, E. M., Procedimento per decreto, in Enc. giur. Treccani, 2012. 87 GIARDA, A., I procedimenti speciali, in AA.VV., Lezioni sul nuovo processo

penale, Milano, 1990, p. 119.

per sua natura rigido ed incapace di adattarsi alle molteplici sfaccettature delle vicende di cui farsi carico, finendo spesso per risultare sovradimensionato o persino inopportuno per le esigenze di garanzia dell'imputato89.

Proprio il dibattimento del nuovo apparato processuale, se da una parte caratterizza in senso garantista il sistema, attribuendo al processo penale quella funzione cognitiva che ha come scopo l'accertamento della verità in merito ai fatti oggetto dell'imputazione, dall'altra parte non sembra in grado di potersi adattare al carico quotidiano della giustizia.

La tendenza a considerare sotto altri punti di vista la concezione di schema unitario di processo, anche se oggi è attuale e proclamata, ad esempio, nella disciplina del processo penale innanzi al giudice di pace contenuta nel d.lgs. del 28 agosto 2000 n. 274 (in cui viene scolpita una procedura il cui intento principale, che si pone accanto a quello deflattivo, è favorire la conciliazione in determinate situazioni penalmente rilevanti attraverso la sperimentazione di un modello di giustizia penale alternativo a quello classico90), non rientrava in realtà

tra gli obiettivi principali dei codificatori. Piuttosto, l'intento del legislatore del 1988, che sembra intravedersi anche dalla collocazione sistematica dei libri speciali (nel libro VI, che si antepone a quello del <<giudizio>>), è di stimolare al massimo un risparmio di tempo e di energie nei casi in cui è possibile semplificare le forme procedurali. Quindi, operando nel segno di quella <<strategia di deflazione del carico processuale>> e, riconoscendo la concreta lentezza dei processi penali e cercando rimedi capaci di accelerarne i tempi, ha scelto di affiancare al sistema garantista, incentrato sul dibattimento, una

89 SELVAGGI, E., Giudizio abbreviato, in Digesto pen., V, Torino, 1991, p. 512. 90 SPANGHER, G., Manuale di procedura penale, VII ed., Bologna, 2006, p. 500;

CHIAVARIO M. – MARZADURI E., Giudice di pace e processo penale.

Commento al d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche, Torino,

2002; MARANDOLA, A., Il procedimento penale davanti al giudice di pace:

derivazione <<stellare>>91di procedimenti speciali, alternativi o

differenziati rispetto a questo, idonei a velocizzare la macchina giudiziaria e alleggerirne il carico. L'operazione, non contemplata dalla legge delega del 1974 e dal progetto del 1978, viene descritta anche come <<contaminazione del rito accusatorio>>92, a causa delle

circostanze che, già negli anni della svolta del giusto processo, impegnavano l'Italia ad una <<mobilitazione di respiro internazionale che riproponeva l'emergenza come canone di lotta e come metodo di sopravvivenza dell'ordine democratico>>93. Da quest'intervento risulta

ridimensionato il significato stesso dell'idea della centralità del dibattimento, nel senso che qualora davvero sia necessario ricorrere al contraddittorio dibattimentale, sarà questo il momento centrale del procedimento, non eleggendolo a tappa regolare di ogni procedimento penale.

I riti speciali sono diffusamente adottati negli ordinamenti che aderiscono al sistema accusatorio94. Quando non appaiono necessarie

tutte le garanzie che il processo ordinario porta con sé, si rivelano utili i vari procedimenti di semplificazione processuale previsti dal sistema. Con le sue caratteristiche, il decreto penale di condanna può costituire un ottimo strumento a supporto di questa strategia deflattiva: può essere richiesto nella fase delle indagini preliminari ed entro un breve termine,

91 Così, SELVAGGI, E., Art 459, in AA.VV., Commento al nuovo codice di

procedura penale, coordinato da CHIAVARIO, M., IV, Torino 1990, p. 860.

92 CRISTOFANO, L., I riti alternativi al giudizio penale ordinario, cit., p.3.

93 Ci si riferisce alle emergenze (costituite da terrorismo, criminalità organizzata, inchieste su affari e politica), che rappresentano un elemento perturbatore capace di destabilizzare l'equilibrio dei sistemi giudiziari. CRISTOFANO, L., I riti

alternativi al giudizio penale ordinario, cit., p. 3 ss.

94 Specie in Inghilterra, dove la maggior parte dei reati è giudicata con un rito

summary (semplificato) o con i riti semplificati adottati sul presupposto del libero

accordo tra le parti, facenti capo alle Magistrate's Courts, e solo una minima parte di reati viene giudicata on indictment, ossia in una sede dibattimentale con la giuria, governata dalle Crown Courts. In questo modo risulta decisamente alleggerito il carico di lavoro delle corti superiori, nonostante sia più garantito il procedimento on indictiment. In argomento, CALAMANDREI, I., L'udienza

preliminare nel processo penale inglese, in AA.VV., Le nuove disposizioni sul processo penale, a cura di A. GAITO, Padova 1989, p. 269.

non esige lo svolgimento di alcuna udienza, può condurre all'applicazione di una pena diminuita sino alla metà del minimo edittale. Inoltre, si palesa decisamente economico sotto il profilo della attività difensiva, potendo l'imputato semplicemente scegliere di accettare la condanna irrogatagli.95

Tuttavia, bisogna riconoscere che la presenza garantista del dibattimento e i principi che vi sono correlati ed appartengono alla civiltà giuridica – la formazione della prova in contraddittorio, l'oralità, l'immediatezza, la dialettica processuale, l'imparzialità e terzietà del giudice - non necessariamente implicano un intasamento del sistema. Per quanto sia dimostrabile che i procedimenti speciali accelerino i tempi processuali, ciò non implica che un sistema accusatorio degno di tale qualifica debba essere fisiologicamente corredato di una gamma di procedimenti alternativi a quello ordinario.

Si osserva che un sistema volto a decongestionare la macchina giudiziaria attraverso la differenziazione dei riti dovrebbe tener conto di tutte le componenti coinvolte, realizzando una sinergia tra le stesse e quindi avendo riguardo della complessità dell'accertamento e della natura dei reati per cui si procede96. In particolare, l'eccessiva

penalizzazione e la mancanza di un'adeguata riforma del diritto penale sostanziale97, le insufficienze dell'apparato giudiziario e l'enorme

95 Le capacità economiche dell'imputato possono incidere sulla scelta del rito. Verosimilmente, l'opzione verso i riti speciali sarà determinata dalla possibilità o meno di permettersi una piena ed articolata attività di difesa, il cui costo e la cui intensità andranno di pari passo con la lunghezza e la complessità del dibattimento. In dottrina, questo aspetto suscita spunti di riflessione con riguardo all'istituto del patrocinio a spese dello Stato. Cfr, NICOLUCCI, G., La riforma del patrocinio a

spese dello stato nei giudizi penali, in Giur. Merito, 2002, p. 241. V., altresì,

IACOVIELLO, F. M., Giusto processo? Alcune domande... in Cass. pen, 2003, p. 1462, che nota come l'accusatorio sia più dispendioso dell'inquisitorio. <<Solo chi ha i soldi può sfruttare tutte le garanzie che il processo gli mette a disposizione>>. 96 GREVI, V. Il problema della lentezza dei procedimenti penali: cause, rimedi e

prospettive di riforma, in Giust. Pen., III, 1981, p. 585.

97 FERRUA, P., Il nuovo processo penale e la riforma del diritto penale sostanziale, in ID., Studi sul processo penale, II, Torino, 1992, sostiene che il non aver preposto una revisione del codice penale alla costruzione in senso accusatorio del sistema processuale è stato un <<grave errore metodologico>>.

domanda della giustizia penale suggeriscono una certa prudenza nel mettere in atto gli interventi tesi a comprimere le garanzie processuali. In altri termini, ricorrere accanitamente ai procedimenti speciali rispondendo ad una ratio squisitamente economica, può portare ad una concezione troppo efficentista del processo penale: la funzione cognitiva e la finalità intrinseca di quest'ultimo non dovrebbero essere accantonate tout court cercando di perseguire ad ogni costo produttività ed efficienza. La semplificazione processuale finisce inevitabilmente per incidere su diritti costituzionali come l'uguaglianza, la difesa degli imputati e la presunzione di innocenza. Da qui è agevole comprendere che la compressione di questi diritti e garanzie dovrebbe avvenire applicando il criterio della ragionevolezza, per bilanciare le pretese di produttività ed efficienza dell'apparato processuale con la tutela adeguata dei diritti individuali98.

CAPITOLO II

I L D E C R E T O P E N A L E D I

CONDANNA.

1. I presupposti: l'ambito oggettivo dei reati.