• Non ci sono risultati.

Sull'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

ASPETTI PROBLEMATICI.

3. Sull'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Ponendo al primo posto il valore dell'economia processuale, la giurisprudenza costituzionale, come rilevato, ammette la legittimità della compressione del diritto di difesa, che rimane sospeso in attesa di essere esercitato sino al momento della notifica del decreto. Invero, tale ricostruzione esegetica lascia spazio a perplessità circa la sufficienza del rimedio dell'opposizione quale strumento atto a scongiurare pregiudizi per l'imputato condannato per decreto.

Se da una parte la Corte costituzionale riconosce la capacità del procedimento per decreto di riuscire a definire, <<sine strepitu e figura iudici>>, quei procedimenti in relazione ai quali il giudice ritenga superfluo il dibattimento341, dall'altra parte, la rapida chiusura

dell'istruzione impedisce di fatto all'imputato-condannato di accedere a soluzioni interne alla fase istruttoria, finalizzate ad evitare il dibattimento, ed operanti sul presupposto dell'accusa provvisoria342.

In realtà, è nella privazione della fase del giudizio che si scorge la deviazione del rito monitorio rispetto alla regolarità della sequenza procedimentale, e non già nell'assenza della fase delle indagini preliminari343. Se prima del 1999 i dubbi della dottrina riguardo la

mancanza della previa contestazione dell'accusa all'imputato rispetto alla pronuncia del decreto penale erano calibrati sul sistema processuale del 1930, oggi l'elemento che ripropone il problema della compressione del diritto di difesa nel procedimento per decreto è l'introduzione nell'ordinamento processuale penale dell'art. 415-bis c.p.p., ossia

341Corte cost. 17 marzo 1966 n. 27, in Giur. cost., 1966, p. 282.

342Così, NICOLUCCI, G., Il procedimento per decreto penale, cit., p. 119.

343ZAPPALÁ, E., La difesa nei procedimenti speciali, in AA.VV., Il diritto di difesa

dalle indagini preliminari ai riti alternativi, Milano, 1997, p. 154, sottolinea che la

scelta di esclusione del dibattimento presenta un <<notevole rischio di svuotamento della garanzia fondamentale dell'equo processo>>.

dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. L'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. risponde all'obbligo costituzionale di informare la persona accusata di un reato, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico (art. 111 comma 3° Cost.) e corrisponde ad una garanzia migliore sia rispetto al mero invito a presentarsi per rendere interrogatorio ex art. 375 comma 3° c.p.p.344, che rispetto all'informazione di garanzia ex art. 369

c.p.p.345. Inoltre, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui

all'art. 415-bis c.p.p. attribuisce all'indagato un'ampia possibilità di difesa, che non si esaurisce in un comportamento univoco (il sottoporsi ad interrogatorio), e che si basa sulla conoscenza delle investigazioni svolte346. Il ventaglio di opzioni difensive scaturenti dall'avviso di cui

all'art. 415-bis c.p.p. contempla, infatti, la presentazione di memorie, la produzione di documenti, il deposito di atti di investigazione difensiva, la richiesta di compimento di ulteriori indagini, il rilascio di dichiarazioni spontanee e la richiesta di sottoposizione ad interrogatorio. Tali facoltà, com'è agevole intuire, rendono certamente attivo il ruolo dell'indagato che sta per diventare imputato e garantiscono efficacemente il diritto di difesa, inteso come “diritto di difendersi

344L'invito a presentarsi per rendere interrogatorio, rivolto alla persona sottoposta alle indagini, costituisce un adempimento obbligatorio per il pubblico ministero procedente. Infatti, condiziona la richiesta di rinvio a giudizio a pena di nullità, ai sensi dell'art. 2, l. 16 luglio 1997, n. 234, che ha così modificato l'art. 416 c.p.p. Cfr. MARZADURI, E., Commento all'art. 2 l. 16 luglio 1997, n. 234, in Legisl.

pen., 1997, p. 761 ss.

345VERDOLIVA, F., L'avviso all'indagato della conclusione delle indagini, in AA. VV., Le recenti modifiche al codice di procedura penale, Milano, 2000, p. 72 ss. 346Ai sensi dell'art. 415-bis comma 2° c.p.p., l'avviso contiene <<l'avvertimento che

la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia>>.

provando”347, e non come mera “possibilità di difesa”348.

Da un punto di vista logico-sistematico, se quelle esposte sono le finalità e le potenzialità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, se ne potrebbe riconoscere l'applicabilità anche nel caso di richiesta di decreto penale di condanna349. Tale soluzione non potrebbe

dirsi preclusa dal mancato espresso richiamo dell'art. 415-bis c.p.p. nel corpo dell'art. 459 c.p.p.: la norma, prima facie, appare non applicabile solo nelle ipotesi in cui il pubblico ministero abbia deciso di richiedere l'archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411 c.p.p. Sembra difficile anche sostenere configurabile un problema di tempi processuali350, dato che il

347VASSALLI, G., Il diritto alla prova nel processo penale, in Riv. it. dir. e proc.

pen., 1968, p. 11 ss., rilevava, che <<quando l'art. 24 Cost. sancisce che “la difesa

è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” non sancisce soltanto il diritto delle parti processuali di avere un difensore o di poter far valere le proprie ragioni davanti al giudice. Le implicazioni dell'art. 24 sono ben maggiori: e già molti anni addietro contribuimmo a delinearne alcune, attinenti oltre che alla cosiddetta difesa tecnica o formale alla cosiddetta difesa materiale, che hanno poi trovato il conforto vuoi di modificazioni legislative […] vuoi di decisioni della Corte costituzionale. Tra codeste implicazioni noi vediamo quella del diritto di

difendersi provando, e cioè del diritto di non veder menomata la propria posizione

di difesa attraverso una arbitraria restrizione dei mezzi di prova offerti al giudice o dell'oggetto della prova proposta. Al limite, una difesa senza la possibilità di prova a discarico non sarebbe una difesa. Dunque il diritto di difesa implica il diritto di prova a discarico; e i poteri del giudice (e del pubblico ministero nell'istruzione sommaria) in questa materia debbono essere visti, quali che siano le norme scritte nel codice, sotto una prospettiva mutata. Senza di che il giudice finirebbe per essere arbitro e sovrano del processo fino a incidere su diritti costitiuzionalmente garantiti>>.

348In tale accezione, il recupero di un'ampia discovery e, contestualmente, di ampie potenzialità difensive, applica la direttiva contenuta nell'art. 2 della legge delega (l. 16 febbraio 1987, n. 81) circa la <<partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento>>.

349VERDOLIVA, F., L'avviso all'indagato della conclusione delle indagini, cit., p. 77, dà per ovvia tale evenutalità. Nello stesso senso, MENNUNI, N., L'avviso di

conclusione delle indagini preliminari nei procedimenti alternativi, cit., p. 610, e

CAPRIOLI, F., Nuovi epiloghi della fase investigativa: procedimenti contro ignoti

e avviso di conclusione delle indagini preliminari, in Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, a cura di PERONI, F., Padova, 2000, p. 274.

350SPANGHER, G., Solo un obiter dictum in tema di applicabilità dell'art. 415-bis

c.p.p., in Giur. cost., 2002, p. 1606, esprimendo perplessità sul fatto che <<tutto si

giustifichi sulla base del diritto di opposizione>>, osserva che, nell'ambito del procedimento per decreto, che non risulta caratterizzato da una riduzione particolare dei tempi, potendo essere instaurato nei sei mesi dall'iscrizione soggettiva della notizia di reato, è difficile condividere i presupposti di celerità e semplificazione che invece giustificherebbero, secondo Corte cost., 16 maggio 2002, n. 204, in Giur. cost., 2002, p. 1601, l'inapplicabilità dell'art. 415-bis al

termine di sei mesi è stato dichiarato di natura ordinatoria351; inoltre,

appare minima la dilatazione temporale che la notifica dell'avviso comporterebbe, soprattutto a fronte dei potenziali benefici che potrebbe arrecare. Ad esempio, in conseguenza dell'attività di cui al comma 3° dell'art. 415-bis c.p.p., il pubblico ministero potrebbe convincersi di dover richiedere l'archiviazione, sollevando con ciò il condannato e la giustizia da una dispendiosa attività processuale352. In altri termini,

appare arduo sostenere che la speditezza del rito monitorio (fondata su acquisizioni probatorie unilaterali) verrebbe ad essere compromessa dall'introduzione di un'ulteriore attività lato sensu investigativa. Anzi, quest'ultima arrecherebbe benefici all'indagato, perchè potrebbe migliorare la sua posizione o non vedersi coinvolto in situazioni pregiudizievoli dal punto di vista giuridico e sociale; al pubblico ministero nella direzione di un più completo quadro d'indagine353;

all'efficienza del processo nel raggiungimento di una migliore prospettiva di consenso ai riti alternativi354.

Tuttavia, contro siffatta ricostruzione si pongono argomenti sistematici sostenuti sia in dottrina che in giurisprudenza355. Tra questi, l'opinione

giudizio immediato.

351Cass., Sez. Un., 24 marzo 1992, n. 3, Garley, F.I., II, 1992; Cass., sez. VI, 22 febbraio 1994, Rossi, in Cass, pen., 1996.

352Così, NICOLUCCI, G., Il procedimento per decreto penale, cit., p. 122. L'autore stesso riferisce però la circostanza per cui, nella prassi, un'ipotesi simile sembra sconosciuta: non pare essere abitudine delle procure occuparsi delle richieste della difesa formulate ai sensi del comma 3° dell'art. 415-bis c.p.p.

353Nei lavori parlamentari è stato messo in evidenza che l'istituto dell'avviso della conclusione delle indagini, nella possibilità di apportare nuove evidenze probatorie <<potrebbe indurre il pubblico ministero a conclusioni diverse da quelle alle quali sarebbe giunto>>, conferendo <<maggiore completezza alle indagini preliminari>> (A.S., 23 settembre 1999, sen. Pinto).

354MENNUNI, N., L'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei

procedimenti alternativi, cit., p. 608.

355Corte cost., 4 febbraio 2003, n. 32, in Giur. cost. 2003, p. 204. In questa pronuncia la Consulta, richiamando la sua precedente giurisprudenza in tema di procedimento per decreto (per cui, nell'affrontare analoghe questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., precedentemente alla modifica dell'art. 111 Cost., aveva sancito che la specificità del procedimento monitorio, che si contraddistingue per essere rito a contraddittorio evenutale e differito ed ispirato a criteri di economia processuale e speditezza, non si pone in contrasto con le predette norme costituzionali. In particolare, l'esigenza di garantire la conoscenza

secondo cui l'art. 415-bis c.p.p. sarebbe applicabile al solo caso in cui il pubblico ministero intenda presentare la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto fa riferimento, al comma 1°, al termine di cui all'art. 405 comma 2° c.p.p., lasciando supporre la sua inoperatività in procedimenti che si svolgono secondo sequenze temporali diverse356; ed anche perchè

l'espressa sanzione di nullità è prevista solo nel caso di rito ordinario (art. 416 c.p.p.) e di procedimento per citazione diretta (art. 552 comma

dell'indagine viene trasferita sulla fase processuale che consegue all'esercizio dell'opposizione, operando il decreto penale solo quale mezzo di contestazione dell'accusa definitiva; il decreto penale costituisce una decisione preliminare soggetta ad opposizione, di modo che l'esperimento dei mezzi di difesa si colloca nel giudizio che segue all'opposizione. Cfr. Corte cost., 23 dicembre 1998, n. 432, in Giur. cost., 1998, p. 3669; Corte cost., 16 luglio 1999, n. 325, in Giur. cost., 1999, p. 2580; Corte cost., 16 luglio 1999, n. 326, in Giur. cost., 1999, p. 2585; Corte cost., 23 dicembre 1999, n. 458, in Giur. cost., 1999, p. 3931. Inoltre e successivamente, relativamente alla mancata previsione dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. nella disciplina del giudizio immediato, la Corte aveva ribadito che l'esercizio del diritto di difesa può essere variamente modulato in relazione alle caratteristiche dei procedimenti speciali, esprimendo l'idea secondo cui l'avviso di conclusione delle indagini preliminari si porrebbe in contrasto con la ratio di tale rito, improntato a criteri di massima celerità e semplificazione, senza il filtro dell'udienza preliminare, alla stessa stregua degli altri procedimenti speciali – segnatamente giudizio direttissimo e decreto penale di condanna – nei quali non è previsto l'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. Cfr. Corte cost., 16 maggio 2002, n. 203, in Giur. cost. 2002, p. 1601, si è espressa nel senso che <<l'innesto della disciplina dell'avviso di conclusione delle indagini nel procedimento monitorio ne snaturerebbe la struttura e le finalità, inserendovi una procedura incidentale che potrebbe determinare una notevole dilatazione temporale, e si sostanzierebbe in una garanzia che, oltre ad essere costituzionalmente non imposta, si rivelerebbe del tutto incongrua rispetto ai caratteri del rito speciale>>. Rilevando come l'art. 111 comma 3° Cost. non esclude che il diritto dell'indagato ad essere informato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico possa essere variamente modulato dal legislatore in relazione alle caratteristiche dei singoli procedimenti speciali, la Corte ha ricordato di avere precedentemente affermato che la disciplina del procedimento per decreto non si pone in contrasto né con il 2°, né con il 3° comma dell'art. 111 Cost., costituendo il decreto penale una sorta di decisione “preliminare”, destinata ad essere posta nel nulla laddove venga proposta opposizione (Cfr. Corte cost., ord. 15 gennaio 2003, n. 8, in Giur.

cost. 2003, p. 28). Per ciò che riguarda la giurisprudenza di legittimità, Cass., sez.

I, 17 settembre 2001, Farabi, in Dir. pen. proc., 2002, n. 5, p. 600. Tale decisione richiama le premesse sulla eccezionalità del rito monitorio e sul taglio che impone alle garanzie della difesa, tratte dalla giurisprudenza costituzionale.

356SPANGHER, G., Il processo penale dopo la “Legge Carotti”. G) Artt. 17-18, in

Dir. pen. e proc., 2000, p. 188, che fa riferimento anche alle altre <<condizioni

legittimanti>> il ricorso ai riti speciali ed afferma, con particolare riguardo al decreto penale di condanna, che <<l'eventuale operatività dell'art. 415-bis c.p.p. snaturerebbe l'intera struttura del rito quale è venuta storicamente a consolidarsi anche attraverso le verifiche di costituzionalità>>.

2° c.p.p.)357.

In linea più generale, si ritiene che i contenuti del decreto notificando siano in grado di sostituirsi efficacemente all'avviso di cui all'art. 415- bis c.p.p., per il fatto che <<contiene tutte le informazioni necessarie per consentire all'imputato le opportune scelte difensive>>358 e che in ogni

caso, la specialità del rito, contraddistinto dalla speditezza e dal possibile recupero delle garanzie attraverso il rimedio dell'opposizione, giustificherebbe le compressioni al diritto di difesa359.