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Orientamenti della giurisprudenza sul procedimento per decreto.

ASPETTI PROBLEMATICI.

1. Orientamenti della giurisprudenza sul procedimento per decreto.

Il rito monitorio è stato più volte sospettato di contrarietà ai principi costituzionali, e per questo frequentemente riportato all'attenzione della Consulta. Nel tempo, annoverandosi rare sentenze di accoglimento305, si

è creata una giurisprudenza costituzionale che ha contribuito in larga misura alla cristallizzazione dei tratti fondamentali dell'istituto.

Le censure di legittimità prospettate investono il nucleo centrale del rito monitorio, ossia quel profilo che costituisce il principale punto d'attrito con la cornice costituzionale del processo penale, individuato nel differimento del contraddittorio306. Tuttavia, tale caratteristica non

305Tra cui, Corte cost., 18 novembre 2000, n. 504, in Giur. cost., 2000, p. 3903, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 460 comma 4° c.p.p. nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 c.p.p.; Corte cost., 19 maggio 2004, n. 169, in Cass. pen., 2003, p. 2950, che ha sancito l'illegittimità dell'art. 464 comma 1° c.p.p. nella parte in cui non prevede che in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, formulata con l'opposizione a decreto penale, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ed il giudice possa così disporre il giudizio abbreviato; Corte cost. 27 febbraio 2015, n. 23, in www.cortecostituzionale.it, che ha dichiarato l'illegittimità della facoltà di opporsi alla definizione del procedimento nelle forme del rito monitorio riconosciuta in capo al querelante dall'art. 37, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

306Il granitico orientamento della Corte costituzionale in tema di rito monitorio è delineato da una serie di pronunce, a partire dalla dalla decisione n. 46 del 1957. Il ragionamento della Consulta ruota intorno al nesso di specialità del rito e modulazione differenziata del diritto di difesa. Cfr. Corte cost., 18 marzo 1957, n. 46, in Riv. proc. pen., 1957, p. 373, con nota di CONSO, G., Anticostituzionalità

dell'art. 510 c.p.p. e in Giur. cost., 1957, p. 587, con nota di VASSALLI, G., Natura giuridica dell'opposizione al decreto penale di condanna. Da tale

premessa, la Corte mantiene l'indirizzo che esprime una costante valutazione di legittimità del rito monitorio e di una disciplina che consente l'emissione del

esaurisce i lineamenti di rilevanza costituzionale del rito in esame. Questi risultano particolarmente influenzati dall'impronta ex parte del procedimento per decreto, e le limitazioni impresse al contraddittorio si accostano alla sommarietà dell'accertamento nell'interessare quei valori di rango costituzionale ulteriori rispetto alle garanzie della difesa, che riguardano i caratteri della giurisdizione, le prerogative del pubblico ministero, il canone oggettivo di celerità processuale. La mancata previsione di un apporto argomentativo dell'imputato, quanto meno nella forma implicita di un consenso preventivo al rito, rischia di collidere sia con l'imparzialità del giudice, sia con il principio di tendenziale completezza delle indagini, sia con la presunzione di innocenza. In questi casi, l'accavallamento dei diversi dubbi di legittimità costituzionale sul rito monitorio costituisce una necessità di ordine logico.

In altri casi, invece, la sovrapposizione degli aspetti di attrito del procedimento per decreto con i principi costituzionali è dovuta alla generale deminutio delle garanzie processuali caratterizzante il precedente assetto legislativo, a cui il rito in esame appartiene e che esprime il retaggio di un sistema processuale inquisitorio307. La

specialità del rito, a cui si accompagna, contraddistinguendolo, la limitazione del contraddittorio, ha permesso di sostenere la legittimità di un modello processuale caratterizzato da una configurazione delle garanzie difensive su un livello inferiore rispetto a quello del procedimento ordinario. In materia di difesa tecnica, la giurisprudenza costituzionale ha rivelato un approccio pragmatico al procedimento per

decreto penale di condanna senza previa contestazione dell'accusa all'imputato. Cfr. Corte cost.,12 dicembre 1963 n. 170, in Riv. it. dir. proc. pen., 1964, p. 291; Corte cost., 23 marzo 1966 n. 27, in Temi, 1966, p. 445, con nota di TRANCHINA, G., Ancora in tema di legittimità costituzionale del procedimento monitorio, in

Giur. cost. 1966, p. 275.

307Così, CATALANO, E. M., Orientamenti sul rito monitorio tra prudenza

conservatrice e articolazione differenziata delle garanzie difensive, in Giurisprudenza costituzionale sul processo penale, a cura di CONSO, G., Napoli,

decreto, calibrato con il riferimento alla produttività del sistema ovvero all'entità della sanzione penale308, realizzando un sostrato giustificatorio

costituito dalla triade “minore gravità del reato”, “celerità processuale” e “diminuzione delle garanzie”.

La giurisprudenza della Corte costituzionale, definita da più parti conservatrice e prudente nei riguardi del rito monitorio309, lascia

emergere però la consapevolezza di un latente ed effettivo contrasto tra i principi costituzionali ed il procedimento in esame. Se da una parte la Consulta si mostra rigida nella difesa dell'istituto, esprimendo un atteggiamento proteso alla salvaguardia della struttura procedimentale del decreto penale, caratterizzato da una chiusura ai tentativi di avanguardia e di allineamento alle garanzie sistematiche dell'odierno ordinamento processuale, dall'altra parte tende ad intraprendere un diverso itinerario volto a riequilibrare il deficit che il differimento del contraddittorio comporta, con un rafforzamento generale dei diritti di difesa.

Di fronte alle diverse censure di legittimità sollevate nel tempo, è possibile ravvisare uno dei minimi comuni denominatori di queste nella circostanza, poco condivisa, per cui il giudice, prima di pronunciare il decreto penale, prescinde dall'interrogare l'imputato o comunque dal contestargli il fatto. Ad apparire legittimata, in altri termini, è una condanna inflitta in mancanza della previa contestazione dell'accusa, resa nota all'imputato solo con la notifica del decreto, di modo che si giunge alla fase del giudizio senza che questi sia stato posto in grado di

308Cfr. già Corte cost. 17 marzo 1966 n. 27, in Temi, 1966, p. 445, esprime la legittimità del procedimento per decreto facendo riferimento agli <<ottimi risultati>> che il rito monitorio ha dato, proprio per <<la semplicità della forma, che tuttavia non menoma le garanzie difensive>>.

309Cfr. CATALANO, E. M., Orientamenti sul rito monitorio tra prudenza

conservatrice e articolazione differenziata delle garanzie difensive, cit, p. 859 ss;

dello stesso avviso, AMODIO, E., Opposizione a decreto penale, onere di

indicazione dei motivi e diritto di difesa, cit., p. 115, secondo cui <<la linea

perseguita dalla Corte è stata quella di una strenua difesa dell'istituto anche sul piano delle scelte di politica processuale>>.

esercitare in maniera adeguata il proprio diritto di difesa310.

A tal proposito, l'atteggiamento della Corte si mostra granitico nel respingere tali censure, esprimendo quell'indirizzo che riposa sulla configurazione del differimento del contraddittorio come elemento tipico caratterizzante la struttura e la finalità del rito monitorio. A partire dal 1957, infatti, la Corte ha espresso l'idea per cui le modalità di esercizio del diritto di difesa possono comunque armonizzarsi con le peculiarità di struttura del procedimento, in cui trova spazio la posticipazione dell'esercizio di tale diritto nella fase del dibattimento311.

Poggiano sulle stesse basi argomentative le pronunce rese sulla supposta necessità, prima che il pubblico ministero richieda l'emissione del decreto, di interrogare l'imputato o di notificargli l'invito a rendere interrogatorio (art. 375 c.p.p.)312. Dello stesso tenore risultano le

decisioni della Corte di cassazione, allorquando dinanzi a questa sono stati sollevati dubbi riguardo sul rito monitorio, sia che si tratti di vere e proprie censure di legittimità, sia che si tratti di richieste di declaratorie di nullità, connesse a tentativi esegetici di estensione del contenuto degli artt. 416 e 555 c.p.p.313.

La Corte di cassazione, recependo le argomentazioni del Giudice delle leggi - secondo cui il rito monitorio presenta caratteristiche “eccezionali”, nel prevedere un <<contraddittorio eventuale e differito, improntato a criteri di economia processuale e speditezza>>314, e che

quindi non risulta suscettibile di comparazione con gli altri schemi

310Cfr. PAOLOZZI, G., Il procedimento alternativo per decreto penale, cit., p. 48; v. anche GIARDA, A., Avviso di procedimento e diritto di difesa, Milano, 1979, p. 266.

311Corte cost., 18 marzo 1957, n. 46, in Giur. cost. 1957, p. 587; Corte cost., 23 dicembre 1963, n. 170, in Giur. cost. 1963, p. 1687; Corte cost. 17 marzo 1966 n. 27, in Giur. cost., 1966, p. 285; Corte cost., 15 dicembre 1967, n. 136, in Giur.

cost. 1967, p. 1638.

312Corte cost., 14 dicembre 1998, n. 432, in Giur. cost., 1998, p. 3669; Corte cost., 16 luglio 1999, n. 325, in Giur. cost., 1999, p. 2580.

313Così come risultavano prima delle modifiche introdotte dalla l. 16 luglio 1997 n. 234 e dalla l. 16 dicembre 1999 n. 479.

procedurali del processo penale, nei confronti dei quali può invece ritenersi imposta in via ermeneutica l'<<anticipazione del contraddittorio nella forma del previo interrogatorio>>315- ritiene che la

difesa del condannato può essere esercitata con completezza nella fase dibattimentale, che consegue all'opposizione eventualmente proponibile316.

La Suprema corte ha anche precisato che non può essere dichiarata alcuna nullità conseguente all'omesso invito a presentarsi per rendere interrogatorio, dovendosi riferire tale previsione alle <<sole ipotesi di esercizio dell'azione penale con le forme ordinarie>>317.

Il perfezionamento di un inedito strumento di garanzia difensiva, quale l'avviso di conclusione delle indagini preliminari318, contribuendo ad

aumentare la distanza tra il rito monitorio ed il processo ordinario, ha propiziato la formulazione di censure di illegittimità costituzionale basate sulla violazione del principio di uguaglianza.

La Corte costituzionale si è espressa nel senso che un recupero, nelle scansioni della procedura per decreto, dell'art. 415-bis <<ne snaturerebbe la struttura e le finalità, inserendovi una procedura incidentale che potrebbe determinare una notevole dilatazione

315Cfr. Corte cost., 23 dicembre 1998, n. 432, in Giur. cost., 1998, p. 3669.

316Cass., sez. I, 17 settembre 2001, Farabi, in Dir. pen. e proc., 2002, p. 600, con nota di MENNUNI, N., L'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei

procedimenti alternativi. Nello stesso senso, Cass., sez. III, 7 luglio 2000,

Capretto, in C.E.D., 217262; Cass., sez. I, 5 ottobre 2000, Giuliano, in C.E.D., 217618; Cass., sez. III, 10 luglio 2000, Palazzi, in C.E.D., 217264; Cass., sez. I, 8 maggio 2000, Bollini, in C.E.D., 216171; Cass., sez. I, 21 dicembre 2000, Villa, in

C.E.D., 218579.

317Così, Cass., sez. I, 25 maggio 1999, Ferri, in Cass. pen., 2000, p. 1997, con nota di VALENTINI, E., Il diritto al contraddittorio nel procedimento penale a confronto

con le recenti modifiche normative.

318Con l'introduzione di tale disciplina, ad opera della l. 16 dicembre 1999, n. 479, si è svelata l'intenzione di accantonare l'idea che l'azione penale possa essere esercitata senza che all'indagato sia stata offerta la possibilità di conoscere dell'esistenza di un procedimento a suo catico e di interloquire con il proprio accusatore, contribuendo alla ricostruzione dei fatti anche sotto un profilo eminentemente investigativo. Cfr. CAPRIOLI, F., Nuovi epiloghi della fase

investigativa: procedimenti contro ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari, in AA.VV., Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, a

temporale, e si sostanzierebbe in una garanzia che, oltre ad essere costituzionalmente non imposta, si rivelerebbe del tutto incongrua rispetto ai caratteri del rito speciale>>319.

La riforma dell'art. 111 Cost. e la conseguente consacrazione nell'ordinamento dei principi del giusto processo ha imposto un rinnovato vaglio di legittimità della disciplina dedicata al rito monitorio320. Codificando le deroghe al contraddittorio, l'art. 111 Cost.

richiede nuovi criteri di controllo sui modelli processuali improntati ex parte. La previsione di un consenso dell'imputato successivo alla formazione ed utilizzazione della prova, ma soprattutto alla pronuncia di condanna, allarga lo strappo tra rito monitorio e principi costituzionali. L'enunciazione esplicita, nell'art. 111 Cost., del <<diritto dell'indagato ad essere informato, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa>>, inevitabilmente si ripercuote sulla fisionomia cositituzionale di un rito attraverso il quale è possibile pervenire all'affermazione di responsabilità dell'imputato senza che questi sia stato messo a conoscenza del procedimento a suo carico. Dunque, le tradizionali questioni di costituzionalità, misurate sul principio di uguaglianza e sul diritto di difesa, trovano adesso un nuovo referimento normativo nell'art. 111 comma 3°, 4° e 5° Cost.

A fronte della rinnovata veste dei petita tradizionali, la Corte costituzionale ha rivisitato gli orientamenti espressi sotto il vigore del vecchio codice. Muovendo dalla pacifica necessità di ordine generale di adeguare i principi sul giusto processo al carattere dei singoli procedimenti, la Corte espone un ragionamento in cui alla principale

319Corte cost., 15 gennaio 2003, n. 8, in Giur. cost. 2003, p. 28.

320La trasmigrazione del contraddittorio dal piano dei principi al piano delle regole postula un maggiore impegno, da parte delle Corte costituzionale, nella difesa della fisionomia attuale del procedimento per decreto. Per l'applicazione all'art. 111 Cost. della distinzione tra principi e regole, FERRUA, P.:<<Le eccezioni [al contraddittorio] segnalano inequivocabilmente che non si è in presenza di un principio>> Il <<giusto>> processo tra modelli, regole e principi, in Dir. pen.

chiave giustificatrice, rappresentata dal raccordo tra la specialità del rito e le differenziate modulazioni del contraddittorio, si legano ulteriori argomenti di giustificazione, quali il carattere di <<decisione preliminare soggetta a opposizione>>321 del decreto penale di condanna,

la possibilità di qualificare l'acquiescenza al decreto come <<consenso all'utilizzazione degli atti di indagine raccolti dal pubblico ministero>>322, o l'ampio spettro di opzioni difensive consentite dalla

proposizione dell'opposizione, parametrate sui singoli temi di costituzionalità, costituiti dall'omessa previsione di un avviso all'indagato e dalla positicipazione del contraddittorio323.

La Consulta, infatti, ribadendo la consolidata impostazione secondo cui il diritto di difesa presenta una densità tale che lo rende <<suscettibile di essere regolato in modo diverso per essere adattato alle esigenze delle specifiche caratteristiche dei singoli procedimenti, purchè di tale diritto siano assicurati lo scopo e la funzione>>, offre un'analoga lettura del principio del contraddittorio, in relazione al quale <<il dettato costituzionale [...] non impone che il contraddittorio si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e, soprattutto, che debba sempre essere collocato nella fase iniziale del procedimento stesso>>324. La Corte costituzionale salda il consolidato apparato

argomentativo a considerazioni sul rafforzamento delle garanzie difensive nella fase successiva all'emissione del decreto, che si dimostrerebbe capace di controbilanciare le lacune della fase

321Corte cost., 15 gennaio 2003, n. 8, in Giur. cost. 2003, p. 28. 322Corte cost., 4 febbraio 2003, n. 32, in Giur. cost. 2003, p. 204

323In ordine alla variabile modulazione del contraddittorio in relazione alla particolare struttura dei riti speciali, Corte cost., 13 luglio 2004, n. 292, in Giur. cost., 2004, p. 2949; Corte cost. 27 marzo 2003, n. 131, in Giur. cost., 2003, p. 981; Corte cost. 16 gennaio 2003, n. 32, in Cass. pen. 2003, p. 1888; Corte cost., 15 gennaio 2003, n. 8, in Cass. pen, 2003, p. 1885; Corte cost., 14 dicembre 1988, n. 432, in Giur. cost., 1998, p. 3669.

324L'orientamento, espresso a partire da Corte cost., 23 dicembre 1963, n. 170, in

Giur. cost. 1963, p. 1687, è stato ribadito sino alle più recenti Corte cost., 15

gennaio 2003, n. 8, in Giur. cost. 2003, p. 28 e Corte cost., 4 febbraio 2003, n. 32, in Giur. cost. 2003, p. 204.

antecedente325.

La posizione espressa dal Giudice delle leggi incontra riserve in dottrina. In primis, la configurazione del decreto penale come una decisione preliminare pare mettere in dubbio la natura di giudizio di merito del rito monitorio, trasformando sia la funzione del decreto che la ratio del controllo di costituzionalità326. Al riguardo, si osserva come

la compatibilità di un rito speciale con la Costituzione debba essere misurata con la situazione fisiologica di non trasformazione del rito327.

Ancora, non pare del tutto logico affermare che da una parte il procedimento per decreto rappresenta un unicum per poi, dall'altra parte giustificarlo solamente in vista dei rimedi che si profilano con la proposizione dell'opposizione. In altri termini, è arduo concepire la legittimità costituzionale di un procedimento, fondando la stessa su di un suo sviluppo ulteriore che di fatto è eventuale e comunque rimesso alla scelta dell'imputato.

La mancanza del contraddittorio richiede, in realtà, una giustificazione non in ipotesi di opposizione, ma in caso di acquiescenza. La presentazione dell'opposizione, infatti, ripristinando il contraddittorio,

325Le peculiarità che distinguono ogni modello processuale dall'altro sono calibrate in ragione della intrinseca struttura che li caratterizza, in funzione del rispetto del principio di uguaglianza , sotto il profilo della ragionevolezza, sempre che sia assicurato il diritto di difesa. Per il giudice delle leggi, le garanzie difensive non vengono affatto lese con l'adozione del procedimento per decreto: con la proposizione dell'opposizione si rende possibile l'esperimento dei mezzi di difesa nella medesima sede dibattimentale di primo grado in cui si sarebbe svolto il giudizio se il decreto penale non fosse stato emesso e con la stessa ampiezza che avrebbe assunto nel procedimento ordinario. Così, Corte cost., 15 luglio 1991, n. 344, in Giur. cost. 1991, p. 2748. La Corte costituzionale ha anche sostenuto che, dopo la notifica del decreto, l'imputato si trova ad essere agevolato potendo esplicare le sue ragioni <<nella conoscenza della valutazione data dal giudice alle risultanze processuali, e non soltanto sulla base della contestazione o della notizia di un'accusa,; il che è di agevolazione anziché di pregiudizio>>. Cfr. Corte cost., 23 dicembre 1963, n. 170, in Giur. cost., 1963, p. 1689.

326Il decreto e la sentenza hanno identico contenuto ed identica natura, attuando entrambi la volontà della legge nel caso concreto e potendo in vim judicati transire. Così, DELITALIA, G., Il divieto della reformatio in peius, cit., p. 10.

327CATALANO, E. M., Orientamenti sul rito monitorio tra prudenza conservatrice e

neutralizza il vulnus cagionato alla norma costituzionale328.

Non è quindi il ridimensionamento di una sentenza di merito a una decisione di carattere endoprocessuale che si mostra adatto a fungere da contrappeso all'assenza di contraddittorio, bensì la valorizzazione del consenso postumo reso dall'imputato acquiescente329, tenendo presente

che si tratta di un momento successivo ad un'attività che è propriamente esercizio della giurisdizione e che per questa ragione deve rispettare dei contenuti e delle formalità minime, rispondenti al livello di garanzie assicurate dall'ordinamento giuridico processuale.

Recentemente, inoltre, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della facoltà, riconosciuta in capo al querelante, di opporsi alla definizione del procedimento nelle forme del rito monitorio. Con la sentenza 23 febbraio 2015, n. 23330, la Consulta ha censurato infatti il

comma 1° dell'art. 459 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., rilevando l'irragionevolezza di tale previsione sotto più profili. Incidendo negativamente sulle finalità deflattive del contenzioso sottese all'introduzione dei riti speciali nel 1988, ed all'ampliamento del ricorso al procedimento per decreto penale con le modifiche del 1999, la facoltà in esame si pone in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, non risultando nemmeno giustificata dalle esigenze di tutela del querelante o della persona offesa: queste, infatti, ricevono adeguata tutela dall'ordinamento, potendo esperire l'azione di risarcimento del

328Così, TRANCHINA, G., Ancora in tema di costituzionalità del rito monitorio, cit., p. 275.

329La provvisorietà del decreto potrebbe rendersi utile ad avallare un'interpretazione elastica del concetto di <<consenso>> di cui all'art. 111 Cost. da ricomprendervi un contraddittorio implicito e postumo. Si esprime nel senso che la deroga al contraddittorio contemplata nel testo costituzionale si presta ad una lettura ampia che rende ammissibile un consenso ex post, DI CHIARA, G., Diritto processuale

penale, in Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata, a cura di FIANDANCA, G. e DI CHIARA, G., Napoli, 2003, p. 356.

Esprimono invece molte perplessità al riguardo, GREVI, V., Processo penale e

<<giusto processo>> alla vigilia della riforma dell'art. 111 Cost., in Alla ricerca di un processo penale <<giusto>>, Milano, 2000, p. 297; PAOLOZZI, G., Art. 37, Il processo penale dopo la “legge Carotti” (II), cit.., 2000, p. 307.

danno nella sede civile. Inoltre, la norma censurata è <<intrinsecamente contraddittoria rispetto alla mancata previsione di un'analoga facoltà di opposizione alla opposizione alla definizione del processo mediante l'applicazione della pena su richiesta delle parti, rito che può costituire modalità di definizione del giudizio nonostante l'esercizio, da parte del querelante, del suo potere interdittivo>>331.

In conclusione, le contestazioni più pesanti al rito monitorio vengono elevate sulla difficile eccezione al principio dell'audiatur et altera pars ed all'inconsapevolezza dell'imputato non soltanto riguardo l'esistenza di un procedimento a suo carico, ma soprattutto relativamente