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La notificazione, l'efficacia del decreto e la sua sospensione.

2.3 L'accoglimento della richiesta e gli elementi del decreto.

3. La notificazione, l'efficacia del decreto e la sua sospensione.

All'emissione del decreto penale da parte del giudice non sussegue automaticamente un'efficacia esecutiva del decreto stesso, ma si rendono necessari altri specifici passaggi. In particolare, secondo l'art. 460, comma 3° c.p.p., del decreto deve essere data comunicazione al pubblico ministero e deve essere notificato al condannato, al difensore d'ufficio o a quello di fiducia eventualmente nominato, nonché alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Inoltre, la comunicazione deve essere fatta anche nei confronti del querelante (art. 459, comma 4° c.p.p.).

Come già rilevato, la notifica estesa anche al difensore è il risultato della modifica introdotta dall'art. 20 l. 6 marzo 2001 n. 60. Precedentemente, le norme sul procedimento per decreto non prevedevano la nomina di un difensore d'ufficio e, in generale, la notificazione del decreto penale di condanna al difensore dell'imputato. Tale pregressa disciplina è stata portata di fronte alla Corte costituzionale, per la supposta illegittimità di un meccanismo normativo, come quello del caso di specie, che non apprestasse a favore

220Ex art. 459 comma 5° c.p.p., <<il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale>>. 221In tal caso, a mente dell'art. 460 comma 5° c.p.p., <<si estingue ogni effetto penale

e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena>>.

dell'imputato l'assistenza professionale necessaria a compiere le delicate scelte seguenti la condanna per decreto penale. La Consulta però, rigettando la questione sottopostale e ribadendo una sua tradizionale impostazione, aveva affermato che il diritto ad una difesa tecnica non è vulnerato dalla disciplina del procedimento per decreto, perché anche senza il patrocinio del difensore l'imputato avrebbe potuto agevolmente scegliere e dichiarare di opporsi al decreto emanato nei suoi confronti, considerato che sino all'apertura del dibattimento del giudizio d'opposizione (in cui la presenza del difensore è assicurata) conservava la facoltà di optare per la richiesta dei riti alternativi dell'oblazione, del giudizio abbreviato o dell'applicazione della pena su richiesta222.

Successivamente la Corte, tornando a pronunciarsi sul punto, aveva aggiunto che il termine di quindici giorni concesso per la formulazione dell'opposizione <<è sufficiente all'imputato per consultarsi eventualmente con un difensore di sua fiducia, mentre la natura della pena è tale da non esigere necessariamente la nomina di un difensore d'ufficio, nel bilanciamento con le esigenze di speditezza dell'attività giudiziaria>>223.

L'orientamento espresso dalla Corte costituzionale è stato criticato da quella parte della dottrina che, osservando come la difesa tecnica costituisca un principio irrinunciabile in ordine ad ogni tipologia di reati (art. 24 Cost.), e quindi anche in quelli suscettibili di definizione mediante procedimento per decreto, non accettava la prospettata correlazione tra minore entità della pena e minori garanzie difensive224.

Anzi, proprio il procedimento per decreto, caratterizzato

222Corte cost., 15 luglio 1991, n. 344, in Giur. cost., 1991, p. 2743, che richiama le precedenti sent. n. 46 del 12 dicembre 1967, in Giur. cost., 1967, p. 277 e sent. n.16 del 1970, in Giur. cost., 1970, p. 148.

223Corte cost., 20 luglio 1992, n. 346, in Giur. cost., 1992, p. 2743.

224GIARDA, A., Interpretazioni autentiche e declaratorie di incostituzionalità del

nuovo rito penale, in Corr. giur., 1991, p. 340; nel senso che la specialità non può

incidere sui diritti fondamentali PIZIALI, G., Pluralità dei riti e giudice unico, in

dall'instaurazione nei confronti dell'imputato non solo di un processo, ma di una condanna, si riteneva dovesse accentuare l'esigenza di promuovere una più ampia tutela difensiva di carattere tecnico. D'altra parte, l'intervento tempestivo del difensore può costituire il mezzo più idoneo a favorire l'esigenza di speditezza espressa dalla Corte: l'assistenza tecnica può essere un agevole strumento per guidare l'imputato a compiere una scelta più conveniente e razionale225.

Dopo la l. 16 dicembre 1999 n. 479 che, tra l'altro, ha modificato l'art. 464 c.p.p., imponendo la contestualità tra la scelta dei riti alternativi e la proposizione dell'opposizione, l'assenza di un contatto immediato con il difensore è comunque apparsa inadeguata anche al legislatore, che è giunto a cristallizzare l'obbligo di notifica così come descritto nell'attuale comma 3° dell'art. 460 c.p.p., rispondente alle garanzie di una pronta ed efficace difesa226.

La notifica deve essere effettiva. In questo senso, non possono ammettersi equivalenti che suppliscano alla comprovata conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell'imputato.

La notificazione del decreto- o meglio, la sua conoscenza- costituisce infatti un momento essenziale del procedimento per decreto. L'attività riguardante la notificazione è reputata strumentale alla realizzazione della dialettica processuale, in quanto pone in essere le sue condizioni preliminari: la legittimità della prima fase del procedimento per decreto poggia proprio sul potere del condannato di richiedere un

225Così, PIZIALI, G., Il procedimento per decreto, cit., p. 480.

226L'omessa nomina del difensore d'ufficio integrerebbe una nullità di ordine generale ed assoluta, che impedisce al decreto di poter divenire esecutivo, legittimante l'imputato alla restituzione nel termine per proporre opposizione a norma dell'art. 175 c.p.p. Cfr. Cass., sez. III, 13 febbraio 2004, R., in Dir. pen. proc., 2004, p. 563;

contra Cass., sez. I, 9 marzo 2004, Totano, in Dir. e giust.2004, n. 41, p. 113;

mentre, la mancata notifica al difensore integra una nullità di ordine generale non assoluta secondo Cass., sez. I, 25 marzo 2004, P., in Cass. pen. 2005, p. 873. La Corte costituzionale, in tema di notificazioni e nullità ha incidentalmente affermato che <<la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 c.p.p. ricorre solo nel caso in cui la notifica della citazione dell'imputato sia stata omessa>>. Cfr. Corte cost., 14 aprile 2006, n. 159, in Giur. cost., 2006, p. 2.

contraddittorio previa opposizione227. Tuttavia, l'importanza della fase

notificatoria non risulta valorizzata dal legislatore che, anziché dettarne una specifica disciplina, rinvia alla procedura ordinaria. Parte della dottrina evidenzia che tale circostanza crea il rischio che si verifichi uno <<scarto […] tra la conoscibilità astrattamente assicurata da una notifica sotto ogni profilo valida e, per l'appunto, l'ignoranza dell'atto notificato da parte dell'imputato>>228. Sotto questo profilo, la presenza di un

regime apposito per la restituzione nel termine previsto dall'art. 462 c.p.p., e sulla quale si ritiene che debba decidere il giudice per le indagini preliminari, in quanto organo chiamato a deliberare sull'ammissibilità o meno dell'opposizione229, non risulta decisiva ai fini

della funzione difensiva, soprattutto di fronte alla mancata conoscenza dell'atto230. In ogni caso, con le già segnalate modifiche normative,

apportate al comma 3° e 4° dell'art. 460 c.p.p., almeno parte dei dubbi sulle forme della notificazione sono stati superati231.

Infatti, nel caso in cui la notificazione risulti impossibile, perché l'imputato è irreperibile o perché non lo si raggiunga nel domicilio dichiarato o eletto ai sensi degli artt. 161 e 162 c.p.p., il giudice revoca il decreto emesso e restituisce gli atti al pubblico ministero, secondo quanto disposto dall'art. 460 comma 4° c.p.p.: solo avendo piena conoscenza del provvedimento di condanna emesso nei suoi confronti,

227Corte cost., 16 gennaio 2003, n. 32, in Giur. cost.,2003, p. 201.

228Così, RUGGERI, S., Il procedimento per decreto, cit., p. 640; Nello stesso senso, PAOLOZZI, G., Il procedimento alternativo per decreto penale, cit., p. 274. 229Cass., Sez. Un., 17 gennaio 2006, Sciacca, in Cass. pen., 2006, p. 1726. 230ORLANDI, R., Procedimenti speciali, cit., p. 622.

231La Corte costituzionale, con la sentenza 18 novembre 2000, n. 504, in Cass. pen.., 2001, p. 799, ha dichiarato l'illegittimità del comma 4° art. 460 c.p.p. <<nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 del codice di procedura penale>>. Il comma 3° del suddetto articolo è stato invece sostituito, come si è visto, dall'art.

20 l. 6 marzo 2001, n. 60, stabilendosi che <<copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria>>.

l'imputato può consapevolmente scegliere di prestarvi acquiescenza o proporre opposizione232. La ineffettività della conoscenza assicurata

dalle procedure di notifiche non consente infatti di attribuire alla acquiescenza il significato di un consenso alla eccezione al contraddittorio ex art. 111 comma 5° Cost.

Dopo l'avvenuta notifica, il provvedimento non acquista ancora l'efficacia esecutiva propria delle sentenze di condanna. I suoi effetti sono sospesi ex lege per quindici giorni (art. 461 c.p.p.), durante i quali le parti ed i difensori hanno facoltà di prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo trasmesso dal pubblico ministero e custodito nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari ed estrarne copia, al fine di determinarsi sui successivi sviluppi processuali (art. 140 dispp. att. c.p.p.). Affinché il decreto possa dispiegare i propri effetti di legge, è necessario che l'imputato non abbia presentato opposizione (ovvero che la stessa sia stata dichiarata inammissibile od improcedibile con sentenza passata in giudicato).

La mancanza di un'esecuzione, anche provvisoria, non permette di sostenere che, nella pendenza del termine di quindici giorni per proporre opposizione, l'efficacia del decreto sia sottoposta a condizione potestativa. È invece sostenibile il contrario: il procedimento monitorio, con la semplice pronuncia del decreto di condanna, non è ancora concluso, fino a che l'imputato scelga di non presentare opposizione. La scelta oppositiva, in altri termini, non fa perdere efficacia giuridica alla condanna, ma impedisce che l'efficacia stessa possa essere acquistata233.

232<<Nel caso del decreto penale di condanna il sistema non tollera una formazione provvisoria del giudicato in caso di irreperibilità, in quanto l'art. 460 c.p.p. prevede l'immediata revoca del decreto penale se il condannato, essendo risultato irreperibile, non ha avuto conoscenza della condanna e non ha potuto immediatamente esercitare il “contraddittorio differito” tipico del rito monitorio.>> Così, CAPRIOLI, F., “Giusto processo” e rito degli irreperibili, cit., p. 590. 233CONSO, G., Un dubbio che persiste: è legittima la mancanza di garanzie

difensive prima dell'emanazione del decreto penale?, in Giur. cost., 1966, p. 282;