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Applicazione delle misure cautelari

LA CRIMINALITA’ FRA I MINORI STRANIERI

3.3 LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE: DIFFICOLTA’ E LIMITI DI

3.3.1 Applicazione delle misure cautelari

Prima di analizzare quali misure cautelari vengono maggiormente utilizzate, è opportuno individuare, se pur brevemente, le tappe fondamentali che caratterizzano l’iter giudiziario del minore che ha commesso un reato.

L’arresto o fermo: l’arresto esige innanzi tutto che il minore sia colto in flagranza di reato e cioè che sia colto nell’atto di commettere un reato o che sia inseguito subito dopo il reato o che sia sorpreso con

cose o tracce da cui appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima25.

Il fermo del minorenne indiziato per un delitto è possibile solo se può essere disposta la misura della custodia cautelare e la legge stabilisca per il reato commesso una pena non inferiore nel minimo a due anni26. Le indagini preliminari: dopo l’arresto il Pubblico Ministero decide se il minore debba essere rimesso subito in libertà oppure condotto in un Centro di Prima Accoglienza in cui rimane per il tempo necessario all’autorità giudiziaria per decidere della sua sorte. In caso di imputazioni lievi il minore può anche essere accompagnato presso una Comunità o presso la propria abitazione.

L’adozione di misure cautelari: trascorso il periodo preliminare (quattro giorni), in un Centro di Prima Accoglienza, in Comunità o presso la propria abitazione, il giudice deve decidere quale provvedimento adottare nei confronti del minore. Le possibilità che ha il giudice sono le seguenti:

- custodia cautelare (carcerazione): Il/la minore viene condotto/a in un Istituto Penale minorile. Questa misura è prevista per i reati con pene superiori ai nove anni e deve essere giustificata dal pericolo di inquinamento delle prove, di fuga, di reiterazione del reato (art 23, D.P.R.448/88)27;

- collocamento in comunità: il giudice ordina che il minore sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali prescrizioni sull’attività di studio o di lavoro ovvero su altre attività per la sua educazione (art. 22, D.P.R. 448/88);

25 MORO A. C., Manuale di diritto minorile, Zanichelli, Bologna, 1996.

26 Ibidem.

27 Norme sul processo penale a carico di imputati minorenni.

- permanenza in casa: il giudice prescrive al/alla minore di rimanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Il giudice può anche imporre limiti o divieti alle facoltà del/della minore di comunicare con persone diverse da quelle che con lui/lei coabitano o che lo/a assistono. Può altresì consentire di allontanarsi dall’abitazione per esigenze di studio o di lavoro o altre attività educative (art.21, D.P.R. 448/88);

- prescrizioni: il giudice può impartire specifiche prescrizioni o obblighi inerenti alle attività di studio, lavoro o altre attività educative (art.20, D.P.R. 448/88);

- sospensione del processo e messa alla prova: il giudice può sospendere il processo e avviare le procedure per la messa alla prova richiedendo al Servizio Sociale un progetto di intervento al fine del quale sarà tratto un bilancio. Se tale bilancio finale verrà ritenuto positivo il giudice può dichiarare estinto il reato (art. 28 e 29, D.P.R. 448/88);

- sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: durante le indagini preliminari il giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, può stabilire la sentenza di non luogo a procedere se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento (art.27, D.P.R. 448/88);

- sanzioni sostitutive: al posto delle pene detentive non superiori ai due anni possono essere applicate le misure di semidetenzione o libertà controllata (art. 30, D.P.R. 448/88).

La maggior parte delle misure sopracitate si fondano sul presupposto dell’esistenza di un sostegno familiare alle spalle del minore, è evidente quindi come queste siano difficilmente applicabili ai minori stranieri che spesso si trovano in Italia senza i familiari.

Analizzeremo qui di seguito l’applicazione delle misure cautelari ai minori dimessi dai Centri di Prima Accoglienza dal 1991 al 1998.

Dei minori dimessi dai C.P.A nel corso del 1998 con applicazione di misura cautelare (65,9%)28, il 38,2%29 è andato in custodia cautelare, il 24,0%30 in permanenza domiciliare, al 21,4%31 è stata applicata la misura delle prescrizioni e il 16,4%32 è stato collocato in comunità.

Questa ripartizione nell’applicazione delle misure cautelari conferma l’andamento verificatosi negli anni precedenti: la custodia cautelare rimane la misura più applicata soprattutto per gli stranieri, mentre per gli italiani questa misura, anno dopo anno, viene applicata in un numero sempre minori di casi.

Aumenta invece sia per gli italiani sia per gli stranieri l’applicazione del collocamento in comunità (si veda tabella n.5).

Dalla tabella n. 5 emerge che le misure cautelari maggiormente adottate dopo la custodia cautelare sono la permanenza in casa e le prescrizioni; entrambe risultano in aumento fino al 1997, nell’ultimo anno in esame subiscono una leggera inflessione.

Il numero dei provvedimenti di collocamento in comunità mostra invece una lievissima crescita.

Per quanto riguarda la nazionalità dei minori sottoposti a misura cautelare, a partire dal 1995 la misura della custodia cautelare risulta maggiormente applicata ai minori stranieri, piuttosto che agli italiani, per i quali invece prevalgono le prescrizioni, la permanenza in casa o

28 Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile.

29 Ibidem.

30 Ibidem.

31 Ibidem.

32 Ibidem.

in comunità. Tutto ciò conferma la minore applicazione di misure cautelari non detentive per gli stranieri.

Tab. 5 Applicazione di misure cautelari ai minori dimessi dai Centri di Prima Accoglienza.

ANNI

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1997 ITALIANI 266 348 367 395 402 373 449 463

STRANIERI 87 72 46 42 54 85 153 132

PRESCIZIONI

TOTALE 353 420 413 437 456 458 602 595 ITALIANI 496 515 564 473 417 455 492 455 STRANIERI 124 113 150 144 197 175 111 211 PERMANENZA

IN CASA TOTALE 620 628 714 617 614 630 714 666 ITALIANI 200 267 251 296 304 311 277 286 STRANIERI 79 43 41 85 121 101 134 169 COMUNITA’

TOTALE 279 310 292 381 425 412 411 455 ITALIANI 716 894 787 603 424 391 346 319 STRANIERI 678 719 676 711 718 618 679 741 CUSTODIA

CAUTELARE TOTALE 1.394 1.613 1.463 1.314 1.142 1.009 1.025 1.060 ITALIANI 1.676 2.024 1.969 1.767 1.547 1.530 1.564 1.523 STRANIERI 968 947 913 982 1.090 979 1.186 1.254 TOTALE

USCITE PER MISURE

CAUTELARI TOTALE 2.646 2.971 2.882 2.749 2.637 2.509 2.752 2.776 ITALIANI 2.160 2.596 2.380 2.161 1.940 1.956 2.001 1.921 STRANIERI 1.905 1.958 1.751 1.916 2.254 1.836 2.195 2.291 TOTALE

USCITE TOTALE 4.065 4.554 4.131 4.077 4.194 3.792 4.196 4.212

Fonte: Ufficio Centrale per la Giustizia minorile

3.3.2 La sospensione del procedimento e la messa alla