I DIRITTI DEL MINORE STRANIERO IN ITALIA
2.2 LA TUTELA DEL MINORE STRANIERO
L’ordinamento italiano riconosce come meritevole di tutela anche il minore che non sia cittadino italiano ma che si trovi comunque in territorio italiano e sia bisognoso di protezione.
Nel Preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, tenutasi a New York il 20 novembre del 1989, si legge che il fanciullo, al fine “dello sviluppo completo e armonioso della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore e di comprensione”, che quindi “l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari… tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo”11.
Questa Convenzione è stata ratificata e resa esecutiva dal nostro paese nel 199112. All’interno di essa vi sono alcuni articoli che hanno un’influenza diretta sulla condizione dei bambini delle minoranze, quindi dei bambini immigrati. Tra questi l’art.2 che ingiunge il rispetto di tutti i diritti “a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione… dalla loro origine nazionale, etnica o sociale… o da ogni altra circostanza”, oppure l’art.8 : “Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo
10 ibidem, p.6.
11 MAGNO G., Quale protezione per i minori stranieri, in “Il bambino incompiuto”, n.3-4/96, p.9.
12 Tale convenzione è stata dal nostro paese ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari…”. Ancora l’art. 20, dove viene specificato che, nel prendersi cura del fanciullo privato del suo ambiente familiare, “si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica”, l’art. 29 nel quale si afferma che l’educazione del fanciullo deve essere indirizzata verso
“lo sviluppo del rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali” e l’art. 30 che sottolinea il diritto del fanciullo “… di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo”
Ma dal livello astratto occorre passare al concreto, cioè a come si riesca a realizzare sul territorio in termini di proposte e occasioni, quanto stabilito e abbracciato in principi e teorie13.
A tal proposito nella nuova normativa sull’immigrazione -D.L 25 luglio 1998 n.28614- , una particolare attenzione è riservata al minore straniero, ad esempio l’art. 33 istituisce un Comitato per i minori stranieri, tale istituto opera a tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità della Convenzione sui diritti del fanciullo sopra citata.
Come vedremo meglio nel paragrafo 2.3 dedicato alla figura del minore straniero nella nuova normativa sull’immigrazione del presente lavoro, la parte del Testo Unico15 dedicata alla tutela dei minori stranieri è considerata tra le più innovative della stessa.
13 GHIRINGHELLI B. ,Bambini e ragazzi stranieri, in BRUSA C, op. cit.
14 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
15Il riferimento è al Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286.
Una particolare attenzione deve essere riservata ad alcune condizioni del minore straniero che entra nel nostro territorio:
a- Minori soli ultraquattordicenni
L’autorità giudiziaria competente nel caso di minori ultraquattordicenni è il giudice tutelare a cui i servizi, competenti all’intervento ai sensi dell’art.402 del codice civile, invieranno segnalazioni al termine di una attività istruttoria, svolta ai fini di provare l’interesse o meno del minore ad una permanenza sul nostro territorio che coniughi i dati della sua volontà con quelli reali, circa le possibilità di un reale inserimento sociale (potenzialità, collaborazione, esistenza o meno di punti di riferimento nel paese di origine, ecc.).
Il giudice tutelare, ai sensi dell’art.371 cod. civ., provvederà all’attuazione di un percorso di inserimento nel nostro paese o di rimpatrio a seconda delle situazioni in cui si trova il minore.
Nel caso di rimpatrio questo sarà eseguito dai servizi sociali in presenza del consenso del minore, diversamente si disporrà il ricorso alla forza pubblica.
Al compimento del diciottesimo anno di età, in presenza di un preciso progetto elaborato dai servizi sulla base di elementi positivi e con la collaborazione da parte del giovane, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, così come prescrive l’art. 32 del D.L del 25 luglio 1998, n.286.
b- Minori soli infraquattordicenni o minori con genitori/e L’autorità competente in questo caso è il tribunale dei minorenni.
Nel caso di minori soli infraquattordicenni la giurisprudenza costituzionale italiana e la legge 184 del 198316, hanno sancito il principio della parificazione del trattamento del minore straniero abbandonato al minore italiano, in particolare l’art. 37 della legge 184 stabilisce che al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello stato, si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Quando si tratta di minori con genitori/e, occorre distinguere tra quelle situazioni di pregiudizio che derivano unicamente dalla condizione di irregolarità della loro presenza sul territorio italiano, da quelle che derivano anche dalla inidoneità educativa degli esercenti la potestà, o addirittura, da uno stato di abbandono.
Per i minori soli infraquattordicenni si procederà all’immediata segnalazione al tribunale per i minorenni, e ci si atterrà alle determinazioni di quest’ultimo.
Per i minori con genitori/e idonei/o dal punto di vista educativo e in grado di presentare la domanda di ricongiungimento familiare, verrà presentata la relativa istanza alla questura con contestuale relazione del servizio sociale che attesti la necessità di non interrompere il processo educativo intrapreso dal minore - ad esempio la frequenza scolastica .
Per i minori con genitori/e idonei/o dal punto di vista educativo ma privi/o dei requisiti attuali per la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare - ad esempio occupazione precarie -, si rende necessaria la segnalazione all’autorità giudiziaria, che emetterà i
16 Legge 4 maggio 1983, n.184 - Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori.
provvedimenti ritenuti più opportuni di cura e assistenza del minore, in attesa della presentazione dell’istanza di ricongiungimento entro il diciottesimo anno di età del minore.
Per i minori con genitori/e e non idonei dal punto di vista educativo o, comunque, non in grado di entrare in possesso dei requisiti per presentare domanda di ricongiungimento familiare - ad esempio genitore anziano con scarse possibilità di inserimento lavorativo – entro il diciottesimo anno di età del minore verrà trasmessa una segnalazione, a cura dei servizi sociali, all’autorità giudiziaria minorile che procederà alla valutazione dell’interesse del minore, alla permanenza sul nostro territorio nazionale – con le conseguenti procedure di regolarizzazione – ovvero al suo rimpatrio .17
c- Minori stranieri irregolari
La categoria dei minori stranieri entrati in Italia clandestinamente o comunque privi del permesso di soggiorno ha sollevato e continua a sollevare problemi delicati, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista delle scelte etico-politiche.
Secondo le numerose convenzioni internazionali, via via ratificate dall’Italia, la posizione del minore è - o dovrebbe essere - tutelata con priorità assoluta rispetto a qualsiasi altra esigenza.
Per fare un esempio le disposizioni di cui gli art. 3, 10, 20, 28 della Convenzione dell’ONU del 20 novembre 1989, che tendono a tutelare
17 Per il punto a) e il punto b) si è fatto riferimento al Documento regionale di intesa dal 24 ottobre 1994 sugli interventi nei confronti dei minori stranieri , sottoscritto dagli uffici giudiziari minorili torinesi (Tribunale per i minorenni, Procura della Repubblica per i minorenni, Giudice tutelare) con la collaborazione dell’Ufficio stranieri della Questura di Torino, Ufficio stranieri del Comune di Torino, Progetto prevenzione secondaria del Comune di Torino, Corpo polizia municipale di Torino, Istituto penale minorile Ferrante Aporti e Ufficio distrettuale di servizio sociale per i minorenni di Torino.
“primariamente” gli interessi del minore, che garantiscono e facilitano il suo ricongiungimento con la famiglia, che assicurano una “speciale protezione e assistenza” quando egli sia privo del suo ambiente familiare, che consentono l’accesso all’istruzione scolastica, ai servizi sociosanitari e assistenziali, insieme alle indicazioni contenute nelle Raccomandazione n. R (88)6 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sulle risposte sociali al comportamento delinquente dei giovani emigrati, rappresentano un insieme di norme per un’ampia protezione dei minori stranieri, a prescindere dalla liceità o illiceità della loro presenza nel territorio dello Stato.
Nell’analisi, di quali siano le autorità competenti nel prendere le decisioni riguardanti il minore straniero irregolare, dobbiamo distinguere due situazioni: una fa riferimento al minore irregolare che si trovi alla frontiera, l’altra al minore irregolare entrato in territorio italiano.
Quando si tratta di minori che tentino di entrare nel territorio dello Stato senza avere il permesso di soggiorno, non c’è dubbio che spetta all’autorità di polizia respingerli alla frontiera, fatti salvi i casi previsti all’art. 17 comma 1 della legge n. 40 del 6 marzo 1998 ovvero:
possibilità che il minore divenga oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Quando, invece, si tratta di minori che siano già entrati in Italia e siano totalmente privi di rappresentanza legale o di protezione, appare discutibile che debba comunque essere l’autorità di polizia a deciderne la sorte. Fermo restando il potere-dovere degli organi di polizia di procedere alla completa identificazione di tali soggetti, e di effettuare tutte le indagini necessarie per accertare eventuali coinvolgimenti
degli stessi in attività criminose o possibili allontanamenti dei medesimi dal loro ambiente familiare contro la loro volontà o quella dei membri della loro famiglia - riduzione in schiavitù, fughe da casa, rapimenti, ecc.-, dovrebbe essere il giudice tutelare e il tribunale per minorenni, e non l’autorità di polizia, a decidere circa il trattamento cui dovranno essere sottoposti i minori stranieri .
E’ evidente che l’autorità giudiziaria dovrà in ogni caso, accertare quale sia la situazione socio-familiare del minore straniero nel suo paese di origine, prima di emettere qualsiasi provvedimento definitivo nei suoi confronti, salva la necessità di adottare provvedimenti temporanei a tutela della sua incolumità.
A seguito dei provvedimenti, anche temporanei, dell’autorità giudiziaria, diversi dalla espulsione, che dispongono interventi di protezione del minore - inserimento in istituti assistenziali, affidamenti familiari, affidamenti in attesa di adozione, ecc. - l’ufficio stranieri della questura, del luogo in cui risiede il minore, rilascerà al minore un permesso di soggiorno provvisorio, ai sensi dell’art.18 del D.Lgs del 25 luglio 1998, n. 286.
Attraverso tali permessi e i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, che delineano un progetto educativo e formativo, dovrebbe essere possibile l’inserimento del minore in attività scolastiche o di formazione professionale.18
18 VANCHERI A., Il trattamento giudiziario del minore straniero, in “Minori Giustizia” n. 4/94, Franco Angeli, Milano, 1994.