3. Il lungo cammino del “concorso esterno” nel dibattito giurisprudenziale
3.2. L’apporto della dottrina alla configurabilità del “concorso esterno” nei reat
Il richiamo alle teorie del Manzini offre uno spunto per soffermarsi sull’apporto della dottrina di quegli anni in ordine all’applicabilità delle norme sul concorso eventuale ai reati associativi, un apporto che serve anche a comprendere i motivi posti a fondamento delle teorie c.d. negazioniste della figura del “concorso esterno”.
Mentre nelle pronunce della giurisprudenza era ancora vivo il dibattito concernente la configurabilità del concorso esterno, quello che più sorprende ma che allo stesso tempo dovrebbe costituire oggetto di maggior riflessione è che gli studiosi alle prese con i reati plurisoggettivi davano per certa l’applicabilità delle norme sul concorso di persone nel reato alle fattispecie associative79. L’attenzione era invece concentrata sulla punibilità a titolo di concorso del soggetto dichiarato esente da pena nel reato plurisoggettivo improprio per condotte diverse e ulteriori, e sull’estensione della disciplina di cui agli artt. 110 e ss. c.p. ai reati plurisoggettivi80.
Le poche voci contrarie all’applicabilità dell’art. 110 c.p. in funzione incriminatrice a condotte diverse da quelle incriminate dalla fattispecie associativa, pur concordando sulla configurabilità del concorso morale nel reato associativo81, facevano leva anzitutto sulla violazione del principio di legalità, derivante dalla commistione tra la vocazione estensiva della punibilità propria del concorso di persone nel reato e la strutturale indeterminatezza dei reati associativi. Il carattere già indeterminato dell’istituto del concorso di persone, se unito ai profili di indeterminatezza dei reati associativi, avrebbe finito con il
79 Vedi retro, par. 1., nota 12. 80 Vedi retro, par. 2.1., nota 16.
81 Il concorso morale consiste nel determinare o comunque rafforzare la volontà altrui di
partecipare a un’associazione per delinquere o di promuoverla o dirigerla od organizzarla. È ricorrente l’esempio della punibilità per concorso eventuale nel reato di cui all’art. 416bis c.p. del padre, ex capo mafia, che istiga il figlio a entrare nell’associazione criminosa. Per la giurisprudenza, vedi Cass. pen., Sez. I, 27 giugno 1994, Clementi, in Foro it., 1994, II, cc. 560 e ss.
costituire un duttile strumento in mano ai giudici, liberi di fondare le proprie decisioni muovendosi al di là dei confini del diritto positivo82.
È tuttavia evidente come tali obiezioni nascondano il timore che la questione del “concorso esterno” nel reato associativo sia guidata solamente da motivazioni di carattere politico, rischiando di relegare l’istituto a un’applicazione residuale in tutte quelle situazioni in cui sia difficoltoso raccogliere un materiale probatorio sufficiente a fondare una pronuncia di condanna a titolo di partecipazione nel reato associativo.
In quest’ottica è significativo che il legislatore stesso abbia dato rilevanza al fenomeno della contiguità in ben precise fattispecie, quali quelle previste dagli artt. 307, 418 e 272 c.p. oppure da talune disposizioni rinvenibili nel Testo unico sugli stupefacenti, con ciò mostrando la volontà di ritenerlo punibile solo in ben individuate ipotesi.
Piuttosto che soffermarsi su critiche di carattere generico, che potrebbero peraltro estendersi a diversi istituti del diritto penale, altri insistevano sulla superfluità del concorso nel reato associativo, con un orientamento peraltro ripreso dalle poche pronunce che escludevano la configurabilità del concorso nel reato associativo83.
Argomentando dal reato di assistenza agli associati, che punisce solamente condotte di sostegno ai membri dell’associazione non guidate dalla volontà di partecipare alla societas, si sostiene che per rispondere del reato associativo requisito ineludibile sia l’affectio societatis. Non avrebbe alcun senso porsi il problema della configurabilità del concorso eventuale, poiché la condotta rileva direttamente quale partecipazione all’associazione, senza doversi ricorrere all’art. 110 c.p.84.
In sostanza, dietro a simile punto di vista si nasconde l’idea che ogni contributo apportato all’associazione criminosa, se sorretto dalla consapevolezza
82 G. INSOLERA, Il concorso esterno nei delitti associativi: la ragion di Stato e gli inganni della
dogmatica, in Foro it., 1995, II, 423; F.SIRACUSANO, Il concorso esterno e le fattispecie associative, in Cass. pen., 1993, 1872.
83 Tra le altre, vedi Cass. pen., Sez. I, 19 gennaio 1987, Cillari, in Cass pen., 1989, 36. 84 G.C
ONTENTO,Il concorso di persone nei reati associativi e plurisoggettivi, in Scritti 1964-2000, a cura di G. Spagnolo, Laterza, 2002, p. 109 e ss..
di favorirne la realizzazione degli scopi, si risolva in una vera a propria partecipazione punibile. La formale affiliazione finisce con il perdere ogni valenza discretiva nell’indagine volta ad applicare l’art. 110 c.p. al reato associativo, e l’istituto del “concorso esterno” viene privato di ogni margine applicativo: o si è in presenza di una condotta punibile direttamente in virtù della fattispecie incriminatrice, oppure il contributo che non sia causalmente orientato alle finalità dell’associazione perde ogni rilevanza penale85.
Come hanno avuto poi modo di osservare le Sezioni Unite Carnevale86, la tesi in questione presenta da un lato l’inconveniente di allargare eccessivamente il concetto di partecipazione all’associazione, giacché il ricorso al solo criterio causale, slegato dagli elementi della stabilità del contributo e della sua proiezione verso una durata indeterminata, porterebbe al risultato di incriminare a titolo di partecipazione nel reato associativo soggetti, quali il politico o l’imprenditore, che abbiano agevolato una sola volta l’associazione.
Dall’altro lato, risulta contraddittorio ammettere la configurabilità del concorso eventuale nelle forme dell’istigazione o determinazione, solo che si consideri come il concorso morale, in quanto contributo sorretto da un’idoneità causale al pari del concorso materiale, dovrebbe coerentemente a quanto sostenuto dai predetti autori configurare anch’esso una partecipazione punibile. Diversamente opinando, si finirebbe con il ritenere penalmente rilevante la mera adesione psicologica al sodalizio criminoso sganciata da qualunque altro dato obiettivo, scivolando verso un diritto penale non orientato più sul fatto, bensì sull’autore87.
85 L’unica rilevanza che si potrebbe attribuire al concorso esterno nel reato associativo
potrebbe aversi laddove fosse configurabile una condotta agevolatrice scissa da un’effettiva contribuzione causale. Ma, come osserva A.MANNA,L’ammissibilità di un c.d. concorso “esterno” nei reati associativi, tra esigenze di politica criminale e principio di legalità, nota a Trib. Catania, 8 marzo 1994, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, II, 1187, allo stato attuale non sembra potersi ipotizzare la rilevanza di una condotta di agevolazione priva di efficienza causale.
86 Cass. pen., Sez. Un., 30 ottobre 2002, n. 22327, Carnevale, in Cass. pen., 2003, 948. 87 Sulla c.d. causalità psichica è assunto ormai condiviso che il concorso morale
presuppone un’effettiva influenza causale alla realizzazione dell’evento, nel senso che l’apporto deve aver prodotto un rafforzamento dell’attività criminosa dell’agente o di un aiuto all’attività di costui. Così M.ROMANO -G.GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, II, Artt. 85- 149, 2a ed., Giuffré, 1996, p. 160 e l’importante contributo di M.DONINI, La partecipazione al reato
tra responsabilità per fatto proprio e responsabilità per fatto altrui, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 175. Più nello specifico, vedi S.SEMINARA, Riflessioni sulla condotta istigatoria come forma di partecipazione al
Anche l’obiezione che infine sottolinea le gravi conseguenze derivanti dall’ammissibilità di un concorso eventuale nel reato associativo in termini di violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., con il rischio di applicare lo stesso trattamento sanzionatorio a fattispecie ontologicamente diverse88, è di difficile accoglimento.
Basti a ciò ricordare come non solo al giudice sia rimesso il compito di graduare il trattamento sanzionatorio sulla specificità del caso concreto ai sensi dell’art. 133 c.p., ma il codice penale presenta anche una serie di disposizioni dettate in tema di concorso di persone nel reato con una funzione di disciplina, la prima delle quali introduce la circostanza attenuante della minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato89. Per questa via, si potrà differenziare la risposta punitiva tra chi abbia apportato un contributo solo temporaneo o occasionale all’associazione e chi, al contrario, sia perfettamente e stabilmente integrato nella struttura permanente del sodalizio.
3.3. Da una nozione allargata a una nozione di condotta associativa