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La tesi di Muscatiello e il concorso nella singola condotta associativa

Nel documento Il "concorso esterno" nei reati associativi (pagine 159-163)

4. Confutazione delle teorie elaborate dalla dottrina per individuare i tratt

4.3. La tesi di Muscatiello e il concorso nella singola condotta associativa

Delle diverse teorie elaborate intorno all’istituto del concorso esterno nel reato associativo, particolare interesse suscita l’opinione di Muscatiello, il quale propone di “scambiare” il termine di efficacia causale della condotta dell’extraneus, spostando l’attenzione dall’associazione vista nel suo complesso alle singole condotte dei partecipi300.

L’Autore parte come tanti altri da un presupposto specifico, ossia dal più volte sottolineato deficit di determinatezza insito nei reati associativi e dalla tanto problematica nozione di associazione penalmente rilevante, che rischia di assumere un’ampiezza applicativa tale da ricomprendere perfino mere convergenze di opinioni301. L’accertamento dell’esistenza di un legame causale, anche se solo agevolatore, tra una condotta di sostegno esterna e l’evento della conservazione o rafforzamento dell’associazione si rivelerebbe però particolarmente difficile, specie a fronte di associazioni di grandi dimensioni o che siano già costituite e particolarmente solide.

Inoltre, e in questo risiede il fulcro della teoria, non si tratta tanto di contestare il deficit di tipicità delle condotte di sostegno esterno all’associazione criminosa, quanto piuttosto di constatare che l’evento su cui dovrebbe fondarsi la rilevanza del contributo partecipativo, quindi il mantenimento dell’integrità dell’associazione, non possa essere assimilato al paradigma della fattispecie tipica di reato. Pur dando per assunta l’unitarietà ontologica dell’associazione, che si esplica attraverso una struttura organizzativa adeguata alla lesione dell’ordine pubblico, rimarrebbe del resto il dato costante dell’autonoma rilevanza delle singole condotte dirette alla comune realizzazione delittuosa. Sono queste ad assumere rilevanza penale, e non l’organizzazione in quanto tale.

300 Vedi l’interessante monografia di V. MUSCATIELLO, Il concorso esterno nelle fattispecie

associative, cit..

Dall’esegesi delle fattispecie di parte speciale traspare come il legislatore si preoccupi sovente di distinguere le diverse condotte coinvolte nella fattispecie plurisoggettiva, servendosi di qualifiche riconducibili a categorie, quali quelle di “promozione”, “costituzione”, “organizzazione” o “direzione”, per adeguare il trattamento sanzionatorio al diverso grado di colpevolezza manifestato dal singolo partecipe, tanto da indurre taluno a postulare un rapporto di species ad genum tipico delle figure circostanziate302.

Il loro accostamento troverebbe sì una ragione giustificativa nell’autonoma lesività giuridica dovuta all’unione di più soggetti, ma questo non eliminerebbe comunque la diversità strutturale insita in condotte di promozione, costituzione e organizzazione solo eventualmente da considerarsi plurisoggettive, rispetto a condotte di partecipazione, direzione e supremazia gerarchica, che invece presenterebbero necessariamente un carattere plurisoggettivo.

Logica e diretta conseguenza di un’impostazione che si fonda sull’autonoma valenza dogmatica delle condotte associative descritte all’interno della fattispecie è allora l’affermazione secondo cui sarebbe erroneo parlare di “concorso esterno” come contributo all’associazione lato sensu intesa, poiché questo postulerebbe la configurabilità di un concorso interno all’associazione stessa che sia riconducibile ad un’autonoma categoria dogmatica.

Più specificamente, l’Autore rileva che il soggetto esterno che fornisca il proprio contributo all’organizzazione, promozione o costituzione del sodalizio non risponderà in ragione della forza espansiva del sistema consentita dalle norme sul concorso di persone nel reato, ma la sua condotta rileverà direttamente ai sensi della fattispecie incriminatrice di parte speciale, rientrando nell’oggetto del dolo del promotore, costitutore o organizzatore sia interno che esterno lo stesso evento della genesi dell’associazione303.

302 In tal senso vedi V.P

ATALANO, L’associazione per delinquere, cit., p. 20 e M.BOSCARELLI, Associazione per delinquere, cit., p. 871. Per l’impossibilità di ricondurre a una natura circostanziale le condotte qualificate, in ragione dell’assenza di una qualunque indicazione legislativa nonché delle conseguenze aberranti che ne derivano, vedi P.SEVERINO, Problemi di definizione della figura circostanziata e di applicazione delle regole sul concorso eventuale in riferimento al reato di cospirazione politica mediante associazione, in Cass. pen., 1977, 1109.

303 V.MUSCATIELLO, Il concorso esterno nelle fattispecie associative, cit., pp. 133-134. Se poi il

“Concorrente esterno” che vedrà insorgere la sua responsabilità penale per via dell’innesto dell’art. 110 c.p. sulla fattispecie associativa di parte speciale sarà piuttosto chi partecipi all’azione od omissione che costituisce il reato di partecipazione all’associazione, con un recupero, in questa prospettiva, dei principi posti alla base della teoria dell’accessorietà dell’atto di concorso.

Il “concorso esterno” nel reato associativo potrà dunque assumere una dignità autonoma unicamente nell’accezione di un contributo all’altrui partecipazione interna, dovendosi rinvenire un nesso eziologico non tanto tra la condotta dell’extraneus e la struttura organizzativa, quanto piuttosto tra la condotta stessa e l’altrui condotta interna di partecipazione304.

La conferma di siffatta soluzione si rinverrebbe in maniera evidente nei casi di partecipazione morale, rispetto ai quali finanche i più contrari avversari dell’istituto del “concorso esterno” si ritrovano a sostenere la punibilità a titolo di concorso nel reato associativo di quelle forme di sostegno morale che da un punto di vista causale non possono che rivolgersi al processo motivazionale del singolo partecipe. È affermazione ricorrente che la partecipazione psichica, nelle forme dell’accordo e dell’istigazione, si correli a una condotta tipica la cui risoluzione criminosa viene in tal modo indotta o rafforzata.

Orbene, la teoria in questione va incontro a facili obiezioni già nel momento in cui pretende di escludere la configurabilità di un concorso eventuale al rafforzamento o mantenimento dell’associazione adducendo a suo fondamento pretese difficoltà di accertamento processuale, che sicuramente non possono costituire un buon motivo per escludere in via astratta la validità di un istituto305. Del resto, è la stessa realtà criminologica a rivelare che sovente i contributi siano rivolti indistintamente a favore dell’organismo mafioso, e non a ben individuati associati.

L’obiezione più importante attiene all’eccessivo allargamento dell’ambito della responsabilità penale che si avrebbe nel punire ogni singolo contributo alle

decida di farvi ingresso stabilmente, risponderà di entrambe le fattispecie unificate dal vincolo della continuazione.

304 V.M

USCATIELLO, ibidem, pp. 136-140.

condotte di partecipazione, anche se occasionale o privo di efficienza causale rispetto al rafforzamento dell’intera associazione.

Risponderebbe, ad esempio, di “concorso esterno” alla partecipazione all’associazione il soggetto che, consapevole del fine del passaggio e dell’associazione illecita, accompagni in automobile alle riunioni periodiche dell’ente criminale un amico membro del sodalizio e privo di patente o automobile. La sua condotta rileverebbe infatti come condicio sine qua non dell’altrui partecipazione, mentre, una volta esclusa senza alcun dubbio la sua efficacia causale se riferita all’associazione nel suo complesso, potrebbe semmai ricondursi alla meno grave fattispecie criminosa del favoreggiamento personale306. Diversamente opinando, si perverrebbe a una risposta punitiva eccessivamente rigorosa nell’attribuire la responsabilità per l’intero fatto associativo a chi abbia fornito il proprio contributo esclusivamente a un partecipante dell’associazione.

Tale ultima osservazione porta peraltro a riflettere sulle consequenziali problematicità che si riscontrerebbero nella ricerca di un ulteriore criterio idoneo a distinguere il concorso eventuale dalle fattispecie di favoreggiamento e assistenza agli associati, laddove l’opinione costante rinviene ormai il tratto differenziale di queste fattispecie nel termine causale cui è diretto il contributo fornito dall’extraneus, che non sarebbe più l’intera organizzazione criminale, bensì il singolo associato307.

306 C.V

ISCONTI, Il concorso esterno, cit., pp. 1320-1321.

307 Attribuendo così al reato di assistenza agli associati «una funzione politico-criminale

complementare e nei fatti sussidiaria al concorso esterno inteso come contributo all’associazione complessivamente considerata» (C.VISCONTI, ibidem, p. 1311). Per la giurisprudenza, vedi la massima di Cass. pen., Sez. VI, 9 novembre 1995, Passaro e altri, in Foro it., 1996, Vol. 119, n. 11, 628: «Il reato di assistenza agli associati, la cui condotta può consistere nell’assicurare ad un associato beni anche non alimentari indispensabili per garantirgli il minimo vitale (secondo un’accezione sufficientemente ampia della locuzione “fornire vitto” contenuta nell’art. 418 c.p.), si differenzia dalla partecipazione o concorso nell’associazione perché il contributo è fornito al singolo componente dell’associazione criminale (pur se diverso di volta in volta) invece che all’organizzazione nel suo complesso, e dal favoreggiamento in quanto non postula, come quest’ultimo, la cessazione della permanenza del reato presupposto e cioè del delitto associativo». Sul favoreggiamento personale, vedi invece Cass. pen., Sez. V, 6 maggio 2008, n. 34597, in C.E.D. Cass., n. 241929, secondo cui nel concorso esterno in associazione di tipo mafioso l’aiuto non solo è prestato a uno o più partecipi mentre l’associazione è ancora in atto, ma è rivolto al singolo in quanto componente del gruppo criminale.

Per di più, la teoria analizzata finirebbe con il rafforzare quelle opinioni che escludono in radice l’ammissibilità di un concorso ex art. 110 c.p. nell’associazione, proprio in quanto le condotte di sostegno esterno all’associazione che dovrebbero rientrarvi rimarrebbero assorbite nelle fattispecie di assistenza agli associati e favoreggiamento personale308.

5. Il caso Dell’Utri. Un’occasione per cogliere l’autentico punctum dolens

Nel documento Il "concorso esterno" nei reati associativi (pagine 159-163)

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