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Lo scambio elettorale politico – mafioso

Sulla tematica del concorso eventuale nei reati associativi influisce la fattispecie di scambio elettorale politico - mafioso, reato inserito nel nostro ordinamento in anni in cui si sentiva particolarmente il peso dei legami tra politica e mafia, e che trova indubbiamente una ragione nel rigore applicativo che il “concorso esterno” nel reato associativo richiede108.

107 Vedi infra, Cap. III, par. 2.

108 La nuova fattispecie venne inserita dal D.L. n. 106 del 1992, in seguito alle stragi di via

Capaci e via D’Amelio, contestualmente alla modifica dell’art. 416bis, comma 3, c.p., nell’ambito di una legislazione d’emergenza frutto di un equilibrio volto a regolare i rapporti tra

La peculiarità di questa fattispecie consiste nell’esonerare dal rigoroso accertamento causale del concorso eventuale la punibilità di quelle condotte, connesse al c.d. mafia politica, di scambio voti – denaro, e oggi, in seguito alla riforma operata dalla legge 17 aprile 2014, n. 62, anche di voti – favori109.

Si è preso atto delle difficoltà probatorie che derivano dalla valutazione di effettiva utilità della condotta per il rafforzamento del sodalizio criminoso, con una precisa scelta legislativa nella formulazione di un reato di mera condotta, che facilita enormemente il lavoro dell’interprete.

La fattispecie in esame ha cionondimeno sollevato una serie di rilievi critici che hanno infine condotto, recentemente, alla sua riforma. L’obiezione principale che veniva mossa era di non aver saputo intervenire su ciò che invece avviene più spesso nella realtà criminologica, ossia il supporto dei sodalizi criminosi tramite la concessione di favori, diversi dall’elargizione di denaro, come l’emanazione di provvedimenti amministrativi quali, in via esemplificativa, concessioni, licenze, o aggiudicazione di appalti110.

mafia e politica. G.DE FRANCESCO scrive che il legislatore ha inserito l’art. 416ter per dare rilievo allo scambio elettorale politico – mafioso, anche indipendentemente dalla sua rilevanza sotto il profilo del concorso eventuale nel reato associativo (Dogmatica e politica criminale nei rapporti tra concorso di persone ed interventi normativi contro il crimine organizzato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1265).

109 Per la configurabilità del reato di cui all’art. 416ter c.p. non basta l’elargizione di denaro

in cambio dell’appoggio elettorale a un soggetto partecipe di un’associazione di tipo mafioso, ma occorre anche che quest’ultimo faccia ricorso all’intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, con le modalità precisate dal terzo comma dell’art. 416bis c.p., per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale. Elementi, questi, che sono essenziali per la distinzione rispetto ai pur simili reati elettorali di cui agli artt. 96 e 97 del Testo unico delle leggi elettorali, che parimenti sanzionano penalmente condotte di minaccia ovvero di promessa o di somministrazione di danaro o di altre utilità finalizzate ad influenzare il libero convincimento del cittadino elettore.

110 Gli altri profili problematici riguardavano prima di tutto il momento consumativo della

fattispecie, che veniva individuato nell’erogazione del denaro, sicché la mera promessa di denaro, ipotesi di più frequente verificazione, esulava dall’ambito di applicazione dell’art. 416ter. Inoltre, trattandosi di un reato plurisoggettivo improprio, doveva escludersi la punibilità del soggetto autore della promessa di voti che non facesse parte dell’associazione, poiché l’applicazione della disciplina del concorso di persone strideva in questo caso con la scelta di tipizzazione effettuata dal legislatore. Per un’attenta riflessione sulla fattispecie di cui all’art. 416ter c.p. nella versione antecedente alla riforma del 2014, vedi C.VISCONTI, Patto politico- mafioso e i problematici confini del concorso esterno, in Foro it., 1997, II, 441; G.DE FRANCESCO, Commento all’art. 11ter d.l. 8 giugno 1992, n. 306, in Legisl. pen., 1993, 122; C.GROSSO, Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa: una configurazione possibile, in Foro it., 1996, V, 121; G.FIANDACA, Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Una espansione incontrollata del concorso criminoso, in Foro it., 1996, V, 121; A. ALBAMONTE, Le modifiche apportate all’art. 416bis c.p. e la mafia politica, in Cass. pen., 1992, 3165.

In passato, a fronte di chi riteneva che l’espressa tipizzazione della sola condotta di scambio voti – denaro fosse un sintomo della volontà di esonerare dalla punibilità le diverse condotte di scambio voti – favori, si era sviluppato un orientamento che, con un’interpretazione analogica chiaramente in malam partem, riteneva di poter ricomprendere nella nozione di denaro anche le altre utilità suscettibili di immediata trasformazione in denaro111.

Il tema è pervenuto, infine, al vaglio delle Sezioni Unite Mannino, le quali hanno avuto modo di specificare che la scelta legislativa deriva dalla particolare difficoltà dell’accertamento causale del patto elettorale avente a oggetto l’erogazione del denaro, specialmente se volto a favorire organizzazioni di grandi dimensioni e dotate di risorse economiche particolarmente elevate. La presenza dell’art. 416ter c.p. non interferiva quindi sull’astratta configurabilità del concorso eventuale per l’ipotesi dell’accordo politico mafioso avente a oggetto lo scambio di voti – favori, la cui punibilità richiedeva, però, il maggior rigore probatorio dell’efficacia causale del contributo atipico del “concorrente esterno”.

Ed è proprio la consapevolezza del rigido e complesso accertamento probatorio richiesto per la sussistenza di un concorso eventuale nel reato associativo ad aver accompagnato il d.l. del 2014 e la modifica dell’art. 416ter c.p., nel senso di punire espressamente le condotte di scambio voti – favori, sì da renderlo applicabile a qualunque bene o prestazione che rappresenti un

111 Alcune pronunce hanno affermato che l’art. 416ter fosse applicabile anche nei casi in

cui la prestazione del politico avesse per oggetto non il denaro, ma anche qualsiasi bene che rappresentasse un valore di scambio in termini di immediata commisurazione economica, restando invece escluse altre utilità che fossero economicamente valutabili solamente in via mediata. Si riteneva infatti che una riduzione del campo applicativo della fattispecie alle sole ipotesi di datio di una somma di denaro avrebbe comportato una sostanziale sterilizzazione del precetto. In questo senso, vedi: Cass. pen., 11 aprile 2012, n 20924, in C.E.D. Cass., n. 252788, che ha ritenuto configurabile la responsabilità ai sensi dell’art. 416ter di un sindaco di un paese campano per aver evitato indebitamente al capo della cosca il pagamento di un canone altrimenti dovuto per l’occupazione di un immobile municipale; Cass. pen., Sez. I, 2 marzo 2012, n. 4901, in Arch. pen., 2012, n. 3, in cui la Corte ha ritenuto configurabile l’art. 416ter c.p. in presenza di una controprestazione del politico sostanziatasi nella promessa a un gruppo camorristico di future assunzioni in un centro commerciale in cambio del sostegno elettorale al candidato sindaco di una cittadina del casertano; Corte di Appello di Palermo, 9 gennaio 2013, n. 55, in www.penalecontemporaneo.it, dove si è individuata la controprestazione del politico nell’aver agevolato, tramite pressioni, la stipula di una transazione a condizioni indebitamente vantaggiose tra una azienda di interesse mafioso e la banca creditrice.

vantaggio per il promittente, senza dover sottostare ai complessi criteri strutturali del concorso eventuale112.

Ancora una volta, dunque, un segno delle difficoltà che l’interprete incontra nel delimitare la soglia di rilevanza penale, ma anche il segno di una politica criminale che ritiene di poter combattere il fenomeno mafioso aggrappandosi al solo strumento della sanzione penale.

112 Se la più importante novità della riforma consiste nell’aver esteso l’ambito di

applicazione dell’art. 416ter allo scambio voti – favori, ciò non toglie che le altre modifiche assumano una peculiare rilevanza. In particolare, non solo oggi il comma 2 prevede espressamente la punibilità dell’autore della promessa di voti, ma per la consumazione del reato non serve più l’erogazione di denaro o altra utilità, e ci si accontenta della semplice promessa. Come se non bastasse, il nuovo art. 416ter c.p. dispone una pena diversa e inferiore rispetto all’art. 416bis c.p., di modo che un attento accertamento probatorio può comunque portare a fondare la responsabilità del politico per concorso esterno nel reato associativo.

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A REAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA ALLA PRONUNCIA

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ROFILI DI CRITICITÀ E RICOSTRUZIONE DEL

SISTEMA NEL RISPETTO DEI PRINCIPI CARDINE DEL DIRITTO PENALE

SOMMARIO: 1. Una premessa sul concorso eventuale nel reato associativo. – 2. La

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