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Le Sezioni Unite Carnevale e il superamento dello stato di fibrillazione quale

3. Il lungo cammino del “concorso esterno” nel dibattito giurisprudenziale

3.5. Le Sezioni Unite Carnevale e il superamento dello stato di fibrillazione quale

esterno.

La pronuncia Demitry, ponendosi quale prima e chiara enunciazione della configurabilità del “concorso esterno”, ha segnato il punto di partenza per la successiva evoluzione giurisprudenziale che nel corso degli anni è andata specificando i requisiti strutturali della figura in questione.

Seppure accolta con favore da più parti, la sentenza ha comunque suscitato diverse critiche della dottrina, la maggior parte delle quali rivolte, oltre ai profili di indeterminatezza sottesi alla figura del “concorso esterno”, alle conclusioni cui è pervenuta la Corte nell’individuare nella fase di fibrillazione dell’associazione il momento decisivo per la rilevanza del contributo dell’extraneus102. E le obiezioni non erano prive di fondamento, essendo facile osservare come nella realtà dei fatti l’associazione criminosa ricorra al contributo di soggetti esterni non tanto in momenti di patologia della vita associativa, quanto piuttosto nei momenti di rafforzamento, in cui la forza della societas sceleris aumenta a tal punto da poter estendere le sue radici all’intera società esterna.

102 Secondo V. M

AIELLO, Il concorso esterno in associazione mafiosa tra crisi del principio di legalità e diritto penale del fatto, in Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, cit., pp. 63-65, le Sezioni Unite, nel considerare lo stato di fibrillazione della societas sceleris quale momento decisivo per l’intervento del contributo esterno, non si limitano a riaffermare la generale costruzione causale del concorso, ma si distaccano totalmente dalla struttura tipica descritta dall’art. 416bis c.p.. La pronuncia finisce con il costituire un’altra ipotesi in cui il giudice non segue un’interpretazione avente a oggetto direttamente il dato normativo, ma « […] costruisce una fattispecie secondo il punto di vista di un legislatore (tendenzialmente o approssimativamente) ragionevole ».

Gli interrogativi lasciati aperti dalle Sezioni Unite del 1994 hanno dunque reso necessario un nuovo intervento della Corte di legittimità103, avvenuto con la c.d. sentenza Carnevale.

L’imputato era stato condannato in appello per concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, per avere influito su diversi processi a carico di esponenti di vertice dell’associazione Cosa Nostra nell’esercizio delle sue funzioni di presidente della prima Sezione penale della Corte di Cassazione. La Suprema Corte conferma la condanna, ribadendo i principi espressi nel 1994, ossia che risponde di “concorso esterno” la persona che, priva dell’affectio societatis e non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione, fornisce un concreto specifico e volontario contributo all’associazione. Non si può non dare rilevanza penale a contributi significativi resi all’associazione da parte di chi di essa non faccia parte, così come non contrasta con la natura permanente del reato associativo una volontà criminosa che si esaurisce nel momento della sua espressione. Del resto, non costituisce neanche una mera invenzione dogmatica immaginare che un soggetto, anche se consapevole di agevolare l’associazione, possa disinteressarsi della strategia complessiva di questa.

L’elemento che però è messo maggiormente in rilievo, e che costituirà la base per le successive riflessioni in materia, è l’esigenza di riportare l’attenzione sui principi cardine di tassatività e determinatezza della fattispecie, i quali risultano rispettati solo qualora si fornisca la prova di un’effettiva rilevanza causale del contributo ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione. La sola “contiguità compiacente” o “vicinanza” al sodalizio non è punibile finché non si traduca in attività idonee a produrre un oggettivo apporto all’associazione, con specifici ed effettivi interventi a favore dell’associazione.

La pronuncia in questione, tuttavia, introduce una distinzione di dubbia validità dogmatica. Si afferma, infatti, che la rigorosa logica causale condizionalistica varrebbe solamente per gli apporti esterni episodici, i quali, per essere penalmente rilevanti, dovrebbero produrre un evento di positiva portata

per il sodalizio criminoso. Al contrario, in presenza di contributi continuativi, la necessità di simile accertamento verrebbe meno, essendo sufficiente che il soggetto abbia operato attivamente a favore dell’associazione, senza che il suo intervento si sia tradotto in risultati vantaggiosi per l’associazione.

A questa ricostruzione, dettata con ogni probabilità dalla specificità del caso portato innanzi alle Sezioni Unite, è facile obiettare, per un verso, che un apporto continuativo così ricostruito dovrebbe integrare piuttosto una forma di tentativo di partecipazione, dichiarato non punibile dall’art. 115, comma 3, c.p., giustificando solamente l’applicazione di una misura di sicurezza. Per altro verso, il diverso regime giuridico finirebbe col dipendere da circostanze esterne e casuali, ossia dal livello di acquisizione del materiale probatorio.

Viene infine in rilievo, a completamento della struttura del concorso esterno, l’elemento dello stato di fibrillazione richiamato dalla sentenza Demitry e ritenuto momento decisivo per la rilevanza del contributo del soggetto esterno all’associazione criminosa. Una conclusione, questa, che, seppure facilita il regime dell’accertamento probatorio, non tiene conto di un dato fondamentale, ossia che i contributi dei soggetti estranei all’associazione aumentano con il suo espandersi, sicché più forte risulta la tenuta dell’associazione e più facile sarà avvalersi di contributi di soggetti estranei104.

Le Sezioni Unite Carnevale notano al riguardo che l’accenno allo stato di fibrillazione sia stato sviluppato in poche righe e sia privo di una sufficiente motivazione, il che dimostrerebbe come il richiamo ai momenti di crisi della vita associativa avesse nella visione della Corte una funzione meramente esemplificativa. Il concorso eventuale si configura anche a prescindere dal verificarsi di una situazione di anormalità all’interno della societas sceleris, e ciò che conta è la significativa rilevanza dell’apporto esterno alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione.

104 Secondo V. M

AIELLO la pronuncia Demitry rappresenterebbe una sorta di decisione para – legislativa, come mezzo di negoziazione di esigenze antagoniste di tutela: « […] Non è azzardato, allora, ipotizzare che il ricorso all’elemento dello stato di fibrillazione abbia assecondato un ruolo volutamente delimitativo della fattispecie, sia per agevolarne la metabolizzazione nel circuito del consenso sociale, sia per rendere praticabile la verifica probatoria della causalità del fatto concorsuale » (Concorso esterno in associazione mafiosa: la parola passi alla legge, in Scenari di mafia, cit., p. 165).

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