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In conclusione di questo capitolo, alla luce dell’esperienze pratiche che si sono avute nei vari ordinamenti, possiamo cercare di individuare quali siano gli elementi in grado di determinare la qualità e l’efficacia dei piani di pagamento (e, viceversa, l’inefficacia e il fallimento degli stessi).

Un ruolo preminente è rappresentato dalla durata del piano. Ciò che la pratica ha portato all’evidenza è che piani di pagamento più lunghi non sono più efficaci di quelli brevi. Anzi, imporre al debitore lunghi anni di sacrifici per rispettare il piano si è dimostrato controproducente: se un soggetto viene spinto ai limiti della sussistenza per un lungo periodo, questo tenderà a non rispettare il piano, o tenterà di frodare il

E’ il caso della Svezia, che ha esteso il più possibile la gestione amministrativa 102

delle procedure, riducendo al minimo necessario l’intervento del giudice

La Germania prevede una rateizzazione mensile delle spese per i debitori con 103

redditi bassi, e addirittura la preclusione dall’accesso alle procedure per i debitori non in grado di garantire nemmeno in misura minima alle spese di procedura. L’esclusione dall’utilizzo delle procedure per i debitori nullatenenti è per altro oggetto di vivaci critiche.

Questa soluzione, di gran lunga la più innovativa, è stata introdotta dal Belgio. 104

sistema, in quanto il sacrificio richiestogli nel presente supera di gran lunga il beneficio del vantaggio futuro dell’esdebitazione.

Si è quindi consolidata l’idea, negli ordinamenti europei, che i piani di pagamento brevi siano molto più efficaci, e abbiano maggiori possibilità di andare a buon fine.

Un altro elemento che si è dimostrato fondamentale nell’efficacia dei piani è l’omogeneità degli stessi . Uno dei segreti del funzionamento 105

delle procedure è infatti la percezione di trasparenza e di chiarezza da parte dei debitori: anche se la flessibilità e la personalizzazione dei piani è importante, la mancanza di omogeneità nel richiedere sacrifici ai debitori è un elemento che alla lunga può compromettere il successo del piano di pagamento . 106

Secondo gli studi fatti in materia di behavioural economics, l’efficacia dei piani di pagamento e le loro possibilità di successo, sono tanto maggiori quanto maggiore è la percezione che le procedure siano rispettose della parità di trattamento tra situazioni analoghe. Un sistema che consentisse ai debitori di sottrarsi con facilità al pagamento delle obbligazioni, anche se per fini meritevoli di tutela, sarebbe visto come ingiusto. Inoltre, se i sacrifici richiesti ai debitori sovraindebitati sono percepiti come eccessivi o vessatori, questi potrebbero essere propensi a danneggiare i propri creditori, occultando o distruggendo i propri beni, anche a rischio di perdere i benefici derivanti dalla procedura.

PELLECCHIA, op.cit., pag.18. 105

Come abbiamo detto supra, è proprio questa nuova consapevolezza che ha fatto 106

orientare tutti i Paesi europei verso il modello tedesco, che già dall’inizio ha sempre avuto un approccio “omogeneo” nell’ambito dei piani di pagamento, e che ha invece segnato l’allontanamento dal modello francese, caratterizzato invece da un’eccessiva discrezionalità e variabilità delle condizioni dei piani.

In conclusione, si può affermare che in Europa si è preso consapevolezza delle problematiche legate alle procedure concorsuali da sovraindebitamento, e ci si è inesorabilmente mossi verso un progressivo alleggerimento della posizione del debitore.

Questo indirizzo è stato fortemente segnato dal Consiglio d’Europa, che ha ritenuto le strategie di reazione al sovraindebitamento come parte del più generale contesto di implementazione dei diritti dell’uomo: in particolare, il Consiglio ha individuato nella dignità umana il limite imprescindibile che segna l’equilibrio tra gli interessi dei debitori e quello dei creditori . 107

Inoltre, e soprattutto, l’odierna situazione impone un approccio pragmatico al sovraindebitamento. Vista la diffusione e la portata del fenomeno, è necessario creare degli strumenti che siano in grado di affrontare con efficacia il problema: da una parte, cercando di rimettere in sesto la compromessa situazione economica del debitore, dall’altra cercando di garantire almeno una soddisfazione parziale dei creditori. Se ciò da un punto di vista dogmatico-tradizionale appare (in maniera anche giustificata) un arretramento nella tutela dei diritti dei creditori, dal punto di vista pratico, la realtà storica impone, hic et nunc, questo tipo di riflessione: una tutela dimidiata ma effettiva del credito sarà comunque migliore di una astratta ma irrealizzabile tutela integrale dello stesso.

EUROPEAN COUNCIL, Legal solution to debt problems: Recommendation Rec 107

CAPITOLO V

LA L. N.3/2012 E LE PROCEDURE CONCORSUALI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Sommario: 1. La legge sul sovraidebitamento - 2. Lo stato di sovraindebitamento- 3. I requisiti soggettivi per l’accesso alle procedure - 3.1. Approfondimento: i soggetti che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento - 3.2. Approfondimento: il consumatore - 4. La procedura di liquidazione - 4.1. L’apertura della procedura - 4.2. Accertamento del passivo - 4.3. La liquidazione dell’attivo - 5. Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento - 5.1. (segue): l’accordo di composizione della crisi - 5.1.1. Il procedimento - 5.1.2. Udienza di omologazione - 5.1.3.

Esecuzione dell’accordo - 5.1.4. Revoca, risoluzione e annullamento - 5.2.

(segue): il piano del consumatore - 5.2.1. Requisiti soggettivi ed oggettivi: lo

status di “consumatore” - 5.2.2. La procedura - 5.2.3. L’omologazione - 6.

L’esdebitazione - 6.1. La disciplina dell’esdebitazione - 6.2. I debiti esclusi dal beneficio dell’esdebitazione. La meritevolezza. - 6.3. Le lacune della disciplina dell’esdebitazione - 7. Peculiarità e problematiche della legge n. 3/2012: approfondimento - 7.1. (segue): gli Organismi di Composizione della crisi - 7.1.1. La regolamentazione degli OCC e il Gestore della crisi - 7.2. (segue) I costi della procedura: accenni - 7.3. (segue): l’analisi critica della attuale normativa in tema di sovraindebitamento. - 7.4. (segue): il piano del consumatore. I punti critici. - 7.4.1. La meritevolezza - 7.4.2. L’impossidenza

- 7.4.3. L’esclusività dei debiti di consumo.

E’ arrivato ora il momento di analizzare in che modo il legislatore italiano abbia affrontato il problema dell’insolvenza del debitore civile. L’Italia, con colpevole ritardo rispetto agli altri Paesi occidentali, fino a pochissimi anni fa non prevedeva alcuno strumento di reazione al sovraindebitamento. L’insolvenza del soggetto non fallibile veniva trattata esclusivamente con gli strumenti previsti dal c.c., spesso estremamente inadeguati, sia per il debitore, ma anche per i creditori stessi.

Tutto questo fino al gennaio 2012, quando per la prima volta viene introdotta nel nostro ordinamento una disciplina ad hoc per il trattamento concorsuale dell’insolvenza del debitore civile.

La l.n.3/2012, che introduce le procedure concorsuali da sovraindebitamento, ha segnato un cambio epocale nella disciplina delle obbligazioni, mettendo fine a quel sistema “dualistico” che fino ad allora lo aveva caratterizzato . 108

Per completezza ed efficacia dell’esposizione, per prima cosa vedremo dettagliatamente ciò che la legge dispone, e quindi ci addentreremo nelle singole procedure previste dalla l.n.3/2012 e le loro caratteristiche.

Nella seconda parte del capitolo, invece, analizzeremo con spunti critici le singole procedure e gli istituti da questa previsti, esponendone i pregi, i difetti e le lacune normative che appaiono degni di nota.

1. La legge sul sovraidebitamento

Come si è più volte ricordato, mentre negli altri Paesi occidentali si prevedevano già da diversi anni normative che regolavano procedure concorsuali dedicate all’insolvenza del debitore civile, in Italia, nonostante alcune proposte di legge, si è dovuto aspettare l’inizio del 2012 per l’introduzione di una procedura dedicata al sovraindebitamento del debitore non fallibile.

Con la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nasce infatti la primissima disciplina concorsuale per le crisi da sovraindebitamento. La legge però ha vita breve: raggruppando in una solo tipo di procedura (di tipo

Fino all’introduzione della l. n.3/2012 infatti i debitori insolventi erano distinti in 108

due grandi categorie: da un lato gli imprenditori medio-grandi, ai quali si applicavano (e si applicano) le sofisticate regole della legge fallimentare, dall’altro tutti gli altri debitori, per i quali si applicavano le tradizionali regole di stampo individualistico e filo-creditorie del codice civile (v. supra, cap.I).

compositivo) tutti i soggetti non rientranti nei parametri previsti dalla Legge Fallimentare, la normativa è risultata fin da subito troppo approssimativa ed eterogenea, presentando uno scarsissimo utilizzo nel suo primo anno di introduzione.

Il legislatore è quindi corso ai ripari e, con il c.d. Decreto Crescita bis (art.18, d.l. 179/2012), convertito con L. 17 dicembre, n.221/2012, ha rivoluzionato nuovamente la disciplina delle procedure concorsuali da sovraindebitamento.

L’attuale legge prevede tre procedure, diverse sì fra loro, ma che hanno due caratteristiche generali comuni. Innanzi tutto sono concepite come un beneficio: diversamente da quanto prevede la Legge Fallimentare (le cui procedure possono essere intraprese anche su iniziativa dei creditori o del PM), secondo la l. n.3/2012 è soltanto il debitore che può decidere di avviare una procedura concorsuale al fine di porre rimedio alla sua situazione di sovraindebitamento.

La seconda caratteristica comune delle procedure il loro scopo, ovvero di accompagnare il debitore verso l’esdebitazione. La ratio che permea la normativa è infatti quella di concedere al debitore insolvente la possibilità di un fresh start, e cioè di ripartire da zero e riacquistare un ruolo attivo nell’economia, eliminando l’indebitamento preesistente . 109

Quest’ultima è certamente una novità assoluta, in quanto consente per la prima volta nel nostro ordinamento di gestire situazioni debitorie e di arrivare alla cancellazione dei debiti residui mediante un meccanismo di “estinzione” , sotto l’egida giudiziale, di una parte 110

BOCCHINI R., Profili civilistici della disciplina del sovraindebitamento del 109

consumatore, in Giurisprudenza Italiana, n.10/2016, UTET Giuridica, pag.2131.

Più precisamente, come detto supra, capp. I e II, secondo la dottrina e la 110

giurisprudenza prevalente, l’esdebitazione comporta la trasformazione dell’obbligazione civile in obbligazione naturale.

delle obbligazioni del soggetto sovraindebitato non fallibile. E’ quindi evidente, anche prima facie, l’impatto innovativo che la l. n.3/2012 ha avuto nel nostro ordinamento: viene stravolta la concezione e la disciplina tradizionale del diritto privato, che professa il principio pacta sunt servanda, e che inquadra il rapporto obbligatorio in un’ottica prettamente filo-creditoria.

La l. n.3/2012 prevede tre procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento: l’accordo di ristrutturazione di debiti, il piano di liquidazione e l’accordo del consumatore. Due procedure sono chiaramente ispirate ad alcune delle procedure concorsuali disciplinate nella Legge Fallimentare: sia l’accordo, sia la procedura di liquidazione ricalcano (con qualche differenza) rispettivamente l’accordo preventivo e la procedura di fallimento.

Molto peculiare e innovativa è invece la procedura denominata ‘piano del consumatore’: questa non prevede alcun accordo con i creditori, ma soltanto l’omologazione giudiziale. Ed è proprio su questa procedura che ci soffermeremo maggiormente, in quanto è la più foriera di novità, critiche e spunti di riflessione.