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Sotto il nome di ‘procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento’ la l. n.3/2012, nel Capo II, sezione I, raggruppa due procedure distinte, e cioè l’accordo di composizione della crisi (artt. da 10 a 12) e il piano del consumatore (artt. 12 bis - 21 ter). Queste due procedure, pur differenti fra loro sotto diversi aspetti, sono caratterizzate entrambe dal fatto che la crisi economica del debitore viene superata tramite l’attuazione di un piano, predisposto dal debitore stesso.

Sia nell’accordo di composizione che nel piano del consumatore, la proposta che il debitore presenta al fine di risistemare la sua situazione economica può avere un contenuto vario. Il debitore può infatti proporre la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma: la proposta può prevedere la cessione di beni, di crediti futuri, avere contenuto dilatorio, remissorio, od infine misto . La proposta deve prevedere le scadenze e le modalità di 135

pagamento dei creditori; inoltre, deve indicare le garanzie rilasciate per l’adempimento di debiti, e potranno essere prestabilite particolari modalità per la liquidazione dei beni.

Allo scopo di limitare la propensione del debitore all’eccessivo sovraindebitamento, nella proposta di accordo si possono prevedere limitazioni per il ricorso al credito al consumo, per l’utilizzo di 136

Può anche essere prevista la suddivisione dei creditori in classi, allo scopo di 135

offrire a ciascuna di esse un trattamento differenziato.

Sono previste sanzioni penali per il debitore che intenzionalmente non rispetti il 136

contenuto dell’accordo o aggravi la sua posizione debitoria dopo la proposta (art.16, l. n.3/2012).

strumenti di pagamento elettronico a credito, oppure per la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari . 137

La legge pone però dei limiti alla libertà del proponente, che la proposta deve rispettare. Vi sono infatti delle tipologie di credito che, per loro natura e per la loro rilevanza all’interno dell’ordinamento, non possono essere in alcun modo falcidiati dal piano o dall’accordo. In particolare, ci sono tre categorie di credito che devono essere integralmente soddisfatti: i crediti impignorabili per legge, i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca e i crediti per i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, l’iva e le ritenute operate e non versate.

Per i crediti impignorabili per legge (alimenti, stipendi, t.f.r. etc.) deve essere assicurato il regolare pagamento: non è quindi ammessa nessuna dilazione, falcidia o modalità alternativa di adempimento. I crediti muniti di pegno, privilegio o ipoteca devono essere soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della loro collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo del valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione . Se la proposta di accordo prevede la 138

continuazione dell’attività di impresa, è possibile prevedere una

art.8, l. n.3/2012. 137

Il rispetto di questo limite deve essere attestato dall’OCC nella propria relazione. 138

In merito alla falcidia dei crediti muniti di ipoteca, è interessante un recente decreto di omologazione, emanato dal tribunale di Verona, e analizzato da MENDOLA,

piano del consumatore e falcidia del creditore ipotecario nella l. n.3/2012, in Le nuove Leggi Civili Commentate, n.3/2017.

moratoria fino ad un anno dall’omologazione , salvo che vengano 139

liquidati i beni o i diritti sui quali insiste la causa di prelazione . 140

Per i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, l’iva e le ritenute operate e non versate, il debitore può infine soltanto proporre una dilazione di pagamento.

5.1. (segue): l’accordo di composizione della crisi

Una volta elencate le caratteristiche generali e comuni delle procedure compositive previste dalla l. n.3/2012, andiamo a vedere nel dettaglio la disciplina delle singole procedure, partendo dall’analisi dell’accordo di composizione della crisi.

Questo tipo di procedura prevede un accordo tra il debitore e una maggioranza qualificata dei creditori, e presenta gli stessi tratti salienti (chiaramente con alcune differenze) del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, disciplinati dalla Legge Fallimentare.

Sostanzialmente, la procedura si suddivide in due fasi.

Nella prima fase il debitore formula una proposta, tramite domanda giudiziale al tribunale, a tutti i creditori. Questa parte di procedimento comprende tutti i possibili iter attraverso cui le parti coinvolte nel procedimento, sotto l’egida del giudice e coadiuvati dagli OCC, possono arrivare a trovare un accordo per porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento.

La seconda fase è rappresentata dall’omologazione giudiziale del piano: una volta che siano state rispettate tutte le formalità previste dalla legge, il giudice omologherà l’accordo, rendendolo

Anche se la legge non lo prevede espressamente, un’analoga dilazione è possibile 139

anche se l’accordo è stato proposto da un debitore non imprenditore. art. 8, comma 4, l. n.3/2012.

definitivamente efficace ed esecutivo, con tutti i conseguenti effetti che vedremo.

5.1.1. Il procedimento

L’art. 10, che apre la sezione dedicata all’accordo di composizione, disciplina il procedimento attraverso questo si estrinseca.

Innanzitutto, il debitore deve formare una proposta di accordo, e depositarla presso il tribunale nel cui circondario si trovi la residenza o la sede principale dello stesso; la domanda giudiziale avrà valenza sia per l’ammissione alla procedura, sia per la successiva omologazione dell’accordo.

Analogamente alle altre procedure previste dalla l. n.3/2012, la previsione generale di cui all’art. 9 impone al debitore l’onere allegare alla proposta tutta una serie di documenti, necessari a descrivere la propria situazione debitoria, e le possibilità di raggiungere un accordo con i creditori, attraverso una relazione particolareggiata a cura dell’OCC . 141

Per chiarezza espositiva riportiamo i comma 2 e ss. dell’art.9, l. n.3/2012, che 141

interessano l’accordo di composizione:

«2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

[…]

3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile».

Il giudice, se sono necessarie integrazioni della proposta o se la documentazione prodotta è insufficiente, può concedere un termine non superiore a quindici giorni per provvedere.

Il legislatore impone anche un termine stringente, per evitare una dilazione dei tempi della procedura, che potrebbe incidere in maniera estremamente negativa sulla situazione economica del debitore sovraindebitato: non potranno infatti trascorrere più di sessanta giorni dal momento del deposito della proposta di accordo alla data di fissazione dell’udienza.

Ricevuto il ricorso, per prima cosa il giudice deve valutare l’ammissibilità della proposta: se ritenuta ammissibile, dichiara aperta la procedura, e fissa con decreto l’udienza di omologazione. Inoltre, vengono disposte le comunicazioni da fare ai i creditori, e le varie forme di pubblicità previste dalla legge e dal decreto stesso . Nella 142

prassi giudiziaria è però uso corrente fissare un’ulteriore udienza, antecedente a quella di omologazione, nella quale il giudice verifica e prende atto delle maggioranze creditorie necessarie per raggiungere l’accordo.

Con il decreto di apertura si verifica un importantissimo effetto, denominato automatic stay: i creditori chirografari con causa o titolo anteriore al decreto non potranno esercitare alcuna azione esecutiva o cautelare individuale sul patrimonio del debitore. Inoltre, da questo momento, rimangono sospese le prescrizioni e non si verificano le decadenze.

Se il debitore svolge attività di impresa, la proposta e il decreto di apertura della 142

procedura andranno pubblicati nel Registro delle Imprese. Il decreto deve inoltre essere trascritto nei registri mobiliari e immobiliari, a cura dell’OCC, qualora il piano preveda la cessione o l’affidamento dei beni a terzi.

Analogamente alla procedura di liquidazione, anche per l’accordo il “congelamento” della situazione debitoria è un effetto che si verifica automaticamente, a prescindere da un’espressa domanda del debitore in tal senso.

L’effetto di automatic stay non si realizza però nei confronti dei titolari di crediti impignorabili: visto che questi non sono falcidiabili dall’accordo , i loro titolari potranno continuare a compiere azioni 143

esecutive e cautelari individuali.

Il debitore proponente resta nella disponibilità del proprio patrimonio, ma potrà autonomamente compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione potranno essere compiuti solo previa autorizzazione del giudice, pena l’inefficacia degli stessi nei confronti dei creditori anteriori al momento in cui è stata compiuta la pubblicità del decreto.

Una volta fissata l’udienza di omologazione con il decreto di apertura, il giudice dispone che il decreto e la proposta vengano comunicati ai creditori, almeno trenta giorni prima della udienza stessa, a cura dell’OCC . 144

A questo punto, i creditori dovranno decidere se aderire o meno all’accordo proposto dal debitore . L’art. 11 comma 1 della l. n.145

3/2012 prevede un meccanismo di silenzio-assenso: i creditori che non abbiano aderito espressamente all’accordo, vengono comunque

Ex art.7, comma 1, l. n.3/2012, il piano deve assicurare l’integrale pagamento di 143

questi debiti, e può eventualmente prevedere solo una dilazione di pagamento. La comunicazione deve avvenire tramite PEC, raccomandata a/r, telegramma o 144

fax (art.10).

Il debitore, tra l’altro, potrà modificare la proposta fino a dieci giorni prima 145

dell’udienza. Interessante su questo punto è il provvedimento di rinvio operato dal Tribunale di Pistoia (8/07/2014), che ha stabilito che l’estinzione della facoltà di modifica della proposta non opera in presenza di cause non imputabili al debitore o di fatti sopravvenuti, in quanto tale preclusione sarebbe ingiustamente afflittiva.

considerati consenzienti, a meno che non facciano pervenire il loro dissenso all’OCC. L’art. 11 è in realtà abbastanza criptico nell’indicare il termine entro il quale i creditori devono manifestare la propria volontà: si ritiene comunque che il consenso o il dissenso sia manifestabile fino alla data dell’udienza di omologazione.

Affinché si possa arrivare all’omologazione, l’accordo deve essere raggiunto con una maggioranza qualificata dei creditori, e cioè con quelli che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti.

I creditori privilegiati non saranno computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno il diritto di esprimersi sulla proposta, a meno che non rinuncino in tutto o in parte al proprio diritto di prelazione . 146

5.1.2. Udienza di omologazione

L’udienza di omologazione rappresenta la seconda e ultima fase della p r o c e d u r a d i a c c o r d o d i c o m p o s i z i o n e d e l l a c r i s i d a sovraindebitamento.

A questa udienza, il giudice verificherà che non vi siano state iniziative o atti in frode ai creditori, pena la revoca del decreto di ammissione e la cessazione delle forme di pubblicità dello stesso.

Se l’accordo con la maggioranza qualificata dei creditori è stato raggiunto, l’OCC compie una serie di attività preliminari all’omologazione. In particolare, l’OCC predispone una relazione sui consensi espressi ricevuti e sul raggiungimento delle maggioranze, che trasmette a tutti i creditori, congiuntamente con il testo dell’accordo. Gli stessi creditori potranno sollevare contestazioni entro dieci giorni

Sono esclusi dal computo della maggioranza anche il coniuge del debitore, i suoi 146

parenti e affini entro il quarto grado, i cessionari e aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

dalla ricezione della comunicazione: trascorso questo termine, l’OCC comunica la relazione al giudice, unitamente alle contestazioni ricevute e ad un attestazione definitiva sulla fattibilità del piano . 147

All’udienza di omologazione, il giudice valuta la generale regolarità del procedimento, in particolare verificando il raggiungimento della maggioranza dei creditori necessaria e l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti per i quali non è ammessa la falcidia.

I creditori dissenzienti, esclusi o qualsiasi altro soggetto interessato potranno (e dovranno) espressamente sollevare contestazioni in merito alla convenienza del piano, in quanto il giudice non può invece sindacare d’ufficio su questo punto. Anche qualora siano state sollevate contestazioni, il giudice può comunque omologare l’accordo, se ritiene che i crediti possano essere soddisfatti dall’esecuzione di questo in misura non inferiore all’alternativa della procedura di liquidazione del patrimonio.

L’udienza di omologazione deve avvenire entro sei mesi dalla presentazione della proposta. Questa si svolgerà nelle forme della Camera di Consiglio (di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.).

A conclusione della fase di omologazione, il provvedimento finale di accoglimento o rigetto potrà essere impugnato con ricorso davanti al tribunale, in composizione collegiale, sostituito il giudice che ha emesso il decreto.

L’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di ammissione

art.12, l. n.3/2012 147

alla procedura. L’accordo non determina però la novazione delle obbligazioni (salvo che non sia stato differentemente pattuito), e non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e coobbligati in via di regresso . 148

5.1.3. Esecuzione dell’accordo

Una volta omologato il piano, questo dovrà essere eseguito. Tale compito può essere svolto dal debitore, oppure da un liquidatore giudiziale, che può essere lo stesso OCC che ha seguito la procedura . 149

Il liquidatore verrà nominato quando la sua presenza sia prevista nello stesso accordo di composizione, oppure quando l’accordo preveda la liquidazione di beni del proponente (art. 13, l. n.3/2012).

La nomina del liquidatore viene fatta dal giudice, su proposta dell’OCC, e viene individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina di curatore fallimentare . 150

Il liquidatore dispone in via esclusiva dei beni sottoposti alla procedura concorsuale e delle somme incassate nel corso della procedura stessa. Come nel piano di liquidazione, spetterà comunque al giudice, dopo aver verificato la conformità dell’atto di alienazione all’accordo di composizione omologato, ordinare lo svincolo delle somme e la cancellazione dei vincoli sui beni.

I pagamenti e gli atti di disposizione sui beni posti in essere in violazione dell’accordo sono inefficaci nei confronti dei creditori

Il creditore, anche se ha prestato assenso ad un accordo che preveda una falcidia 148

del suo credito, potrà quindi rivalersi per l’intero nei confronti degli eventuali garanti (art.11, comma 3 e 4, l. n.3/2012).

art.15, comma 8, l. n.3/2012. 149

Il liquidatore potrà essere revocato e sostituito dal giudice in presenza di gravi 150

concorsuali; in ogni caso, il giudice potrà comunque sospendere l’esecuzione dell’accordo quando ricorrano gravi motivi.

Il ruolo sussidiario dell’OCC all’interno della procedura emerge anche nella fase di esecuzione. L’Organismo dovrà infatti vigilare sull’esatto adempimento dell’accordo, segnalando ai creditori ogni irregolarità riscontrata, e dovrà risolvere le varie difficoltà insorte nel corso della fase esecutiva.

Solo il giudice, però, potrà in ogni caso pronunciarsi sulle contestazioni che abbiano ad oggetto la violazione di diritti soggettivi . 151

5.1.4. Revoca, risoluzione e annullamento

Una volta omologato, come abbiamo visto, l’accordo assume effetti stabili, e ad esso può essere data esecuzione.

La legge però prevede la possibilità che gli effetti dell’accordo vengano meno: infatti, qualora si verifichino determinate circostanze, l’accordo può essere revocato, annullato o risolto.

L’accordo può essere revocato d’ufficio se durante la procedura vengono compiuti atti diretti a frodare le ragioni dei creditori . 152

Ogni creditore può inoltre presentare un’istanza di annullamento nel caso il debitore, dolosamente o con colpa grave, abbia aumentato o diminuito il passivo, sottratto o dissimulato una parte rilevante dell’attivo, oppure abbia dolosamente simulato attività inesistenti. I creditori dovranno proporre ricorso entro sei mesi dalla scoperta dei

art.13, comma 2, l. n.3/2012. 151

art.11, comma 5, l. n.3/2012. 152

fatti rilevanti e tassativamente individuati dal legislatore, e comunque non oltre due anni dalla scadenza fissata per l’ultimo adempimento . 153

La risoluzione, infine, può avvenire sia di diritto sia in via giudiziale. La risoluzione opera di diritto quando il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste nell’accordo, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti previdenziali ; oppure, quando vi sia il mancato pagamento di 154

crediti per i quali non è consentito l’adempimento parziale (crediti impignorabili ex art. 535 c.p.c., tributi costituenti risorse proprie dell’UE, iva, ritenute). In ogni caso, l’accertamento del mancato pagamento dovrà svolgersi in sede giudiziale . 155

La risoluzione di diritto si verifica infine quando intervenga la dichiarazione di fallimento del proponente . 156

La risoluzione può anche essere disposta in via giudiziale, su richiesta dei creditori, quando il proponente non adempie gli obblighi assunti, oppure se le garanzie promesse non vengono costituite. Il ricorso per la risoluzione dovrà essere proposto entro sei mesi dalla scoperta, e comunque entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo . 157

La risoluzione potrà anche essere domandata dai creditori nel caso in cui l’esecuzione dell’accordo sia divenuta impossibile a causa di

art.14, comma 1, l. n.3/2012. 153 art.11, comma 5, l. n.3/2012. 154 art.12, comma 4, l. n.3/2012. 155

Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo 156

omologato non sono tuttavia soggetti all’azione revocatoria fallimentare, ed i finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell’accordo mantengono il grado di crediti prededucibili anche nel fallimento stesso (art.12, comma 5, l. n. 3/2012.)

art.14, comma 2, l. n.3/2012. 157

ragioni non imputabili al debitore. In questo caso però, lo stesso debitore, con l’ausilio dell’OCC, può proporre la modifica del piano originario: questa equivarrà ad una nuova proposta di accordo di composizione, e dovrà quindi essere nuovamente accettata dai creditori con causa o titolo antecedente a questa, secondo le regole procedurali viste supra.

Con la risoluzione o l’annullamento, cessano retroattivamente gli effetti dell’accordo, ma vengono salvati i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Inoltre, quando intervengano la revoca, l’annullamento o la risoluzione dell’accordo di composizione della crisi, il giudice può disporre, su richiesta di un creditore o del debitore stesso, la conversione della procedura di accordo in una procedura di liquidazione del 158

patrimonio.

La conversione è però esclusa in caso di risoluzione dell’accordo per causa non imputabile al debitore . 159

5.2. (segue): il piano del consumatore

La terza e ultima procedura prevista dalla l. n.3/2012 è il piano del consumatore, disciplinata nella Sezione I, paragrafo 2, agli artt. 12 bis e 12 ter.

Il piano, pur essendo in larga parte molto simile all’accordo di composizione della crisi, ispirato a sua volta dalle procedure concordatarie previste nella Legge Fallimentare, presenta alcune peculiarità che la rendono una novità assoluta nel nostro ordinamento.

art. 14 quater, l. n.3/2012. 158

Come si evince dal periodo finale dell’art. 14 quater. 159

La caratteristica principale e unica di questa procedura è che la proposta fatta dal debitore, se rispetta i parametri previsti dalla legge, viene omologata dal giudice a prescindere dal l’approvazione dei creditori. Quindi, il proponente, se il piano è omologato e se rispetterà le previsioni di legge durante l’esecuzione dello stesso, potrà raggiungere l’esdebitazione per i debiti residui senza che i creditori abbiano in alcun modo espresso il loro consenso in alcuna fase procedurale.

5.2.1. Requisiti soggettivi ed oggettivi: lo status di “consumatore”

I requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al piano sono gli stessi previsti dalle altre due procedure: e cioè che il debitore non sia un soggetto fallibile ex art. 1, comma 2, LF, che si trovi in uno stato di sovraindebitamento , e che nei cinque anni precedenti non abbia 160

ricorso ad una delle procedure concorsuali previste dalla stessa l. n. 3/2012.

Il legislatore impone però due ulteriori requisiti soggettivi in capo al debitore affinché possa proporre questo particolare tipo di accordo: il proponente deve essere infatti qualificabile come consumatore e deve essere considerato meritevole.

Con riguardo alla qualificazione di consumatore, è lo stesso art. 6 che ci dà una definizione, riprendendo la nozione dello stesso data dal Codice del Consumo: per consumatore si intende infatti

E cioè, come analizzato nei paragrafi precedenti, in una «[…] situazione di 160

perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente» (art.6, l. n.3/2012).

«la persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta»161.

Il requisito di meritevolezza è invece enucleato al comma 3 dell’art. 12 bis, il quale dispone che il giudice potrà approvare il piano solo nel