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Sebbene la disciplina della procedura di liquidazione si collochi, nella l. n.3/2012, dopo il piano del consumatore e l’accordo coi creditori (e precisamente nella sezione II del Capo II, artt.14 ter e ss.), per una esposizione più chiara sembra opportuno partire proprio da quest’ultima.

La liquidazione del patrimonio manifesta in più punti un carattere alternativo e residuale rispetto all’accordo e al piano. Infatti, benché il debitore possa anche fare un’autonoma domanda di liquidazione, questa è infatti l’unica delle tre procedure che può essere chiesta dai creditori in via alternativa: e cioè quando, iniziate le procedure di piano o di accordo, si manifestino delle circostanze che non consentano di arrivare all’omologazione . 120

La liquidazione può essere attivata, sia dal debitore con domanda, sia a seguito della cessazione degli effetti dell’accordo, su istanza dei creditori o dello stesso debitore, ovvero in caso vi sia annullamento o

La giurisprudenza ha invece escluso l’ammissibilità di una domanda cumulativa 120

con ad oggetto sia il piano o l’accordo, sia la liquidazione. La proposizione in via subordinata di domande diverse è invece da ritenere ammissibile, a condizione che i presupposti della seconda domanda sussistano ab initio (Tribunale di Massa, 20 febbraio 2015, in Fall., 2015, 1222; Tribunale di Massa, 28 gennaio 2016, www.ilcaso.it).

risoluzione dell’accordo (art.11, comma 5), oppure qualora intervengano la revoca o la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore (art. 14 bis).

L’art.14 quater, che disciplina la conversione delle procedure di composizione, sancisce il carattere sanzionatorio che la liquidazione può assumere: nel caso l’accordo o il piano “falliscano”, sia il debitore, ma soprattutto i creditori, potranno chiedere la trasformazione delle procedure compositive in una liquidazione, del tutto analoga a quella disciplinata dalla Legge Fallimentare.

Differentemente dal piano del consumatore (e similmente all’accordo), la procedura di liquidazione può essere utilizzata da qualsiasi soggetto che non rientri nei parametri dell’art. 1, comma 2 della LF, e quindi non fallibile.

Rispetto alle procedure di composizione, la liquidazione viene disciplinata in maniera scarna dal legislatore. La legge si sofferma solo sulla regolamentazione dell’ammissione alla procedura, sull’apertura di questa in sede giudiziale e sull’accertamento del passivo, mentre niente dispone a proposito delle altre fasi della procedura, trascurando in particolare la (delicatissima) fase di ripartizione dell’attivo. Inoltre, anche se la procedura di liquidazione è sostanzialmente assimilabile alla liquidazione giudiziale prevista nella disciplina del fallimento, nella della l. n.3/2012 manca un rinvio espresso alla Legge Fallimentare: in caso di vuoti normativi, il giudice dovrà quindi di volta in volta verificare approfonditamente l’applicabilità o meno in via analogica dei corrispondenti istituti.

L’art. 14 ter disciplina l’accesso alla procedura di liquidazione. L’articolo dispone che il debitore, in alternativa alla procedura di

composizione o al piano del consumatore, possa accedere alla liquidazione giudiziale del suo patrimonio.

L’accesso alla procedura è vincolato da due condizioni di ammissibilità: e cioè che il debitore non abbia i requisiti per beneficiare delle procedure fallimentari, e che questi non abbia fatto ricorso alle procedure previste dalla l. n.3/2012. Chiaramente, vale anche qui la condizione generale prevista per tutte le procedure dalla l. n.3/2012, e cioè che il debitore si trovi in una situazione di sovraindebitamento, ovvero di «perdurante squilibrio tra debiti e patrimonio prontamente liquidabile» oppure una «definitiva incapacità» di adempiere alle obbligazioni assunte.

Differentemente dal piano del consumatore, per la procedura di liquidazione non sono previsti altri requisiti: in particolare, non è richiesta né una peculiare qualificazione soggettiva (basta che il soggetto non sia fallibile ex art.1, comma 2, LF), né è richiesto alcun requisito di meritevolezza. Il debitore che rispetti le condizioni stabilite dall’art. 14 ter potrà quindi senz’altro accedere liquidazione.

La procedura di liquidazione del patrimonio si divide in tre fasi: una fase di apertura, una fase di accertamento del passivo, e infine una fase di liquidazione dell’attivo.

4.1. L’apertura della procedura

La procedura si apre con il deposito di un’istanza, con cui il debitore chiede al tribunale la liquidazione dei suoi beni (art.14 ter).

Il tribunale competente, ex art. 14 ter, l. n.3/2012, è quello della circoscrizione in cui il debitore abbia la residenza o la sede principale dell’attività.

Il debitore deve allegare all’istanza la documentazione prevista all’art. 9, comma 2 e 3 . Inoltre, è necessario allegare anche una relazione 121

particolareggiata dell’Organismo di composizione della crisi , che 122

contenga necessariamente: l’indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica ad adempiere le proprie obbligazioni; il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio di completezza e attendibilità della documentazione depositata insieme alla domanda.

Con il deposito della domanda di ammissione alla procedura, viene sospeso automaticamente il decorso degli interessi convenzionali e legali fino alla chiusura della procedura (a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca pegno o privilegio).

Se tutti i presupposti fissati dalla legge visti sopra sono presenti, il giudice emette un decreto di apertura della liquidazione, con il quale,

E cioè: 121

- l’elenco dei creditori e delle somme dovute, dei beni del debitore, degli atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi 5 anni, delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;

- lo stato di famiglia del debitore;

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

- (se il debitore svolge attività di impresa) copia conforme delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi.

Per il momento, è sufficiente ricordare che gli Organismi di Composizione della 122

Crisi sono soggetti previsti dalla l. n.3/2012, che hanno lo specifico compito di coadiuvare il debitore, i creditori ed il giudice in tutte le fasi delle tre procedure dei composizione delle crisi da sovraindebitamento. Durante l’esposizione delle varie procedure descriveremo le funzioni di volta in volta affidate all’Organismo, mentre svolgeremo un’analisi approfondita sul ruolo, funzioni, composizione e problematiche degli OCC infra, par. 7.1.

se non già nominato su proposta dell’OCC, nomina un soggetto che svolga la funzione di liquidatore . 123

Da questo momento, fino alla data di chiusura della procedura , i 124

creditori con titolo o causa anteriore al decreto di apertura non potranno, pena la nullità, né iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive individuali, né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione (effetto di c.d. automatic stay). Infatti, il decreto di apertura della procedura ha effetto equivalente all’atto di pignoramento nell’esecuzione individuale disciplinata dal c.p.c . 125

Se la documentazione prodotta non consente la puntuale ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Non tutti i crediti possono essere compresi nella procedura di liquidazione.

In particolare, sono esclusi dalla liquidazione i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., i crediti di mantenimento e alimentari, stipendi, salari, pensioni e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti che il giudice ritiene siano necessari al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare . Per queste tipologie di credito sarà sempre 126

Può essere nominato liquidatore anche lo stesso OCC che ha coadiuvato il 123

debitore nella presentazione dell’istanza di liquidazione.

L’art. 14 quinquies, comma 2, lett. b fa riferimento all’omologazione del piano di 124

liquidazione: si tratta in realtà di un refuso, in quanto la procedura di liquidazione non prevede nei fatti alcun tipo di omologazione.

art.14 quinquies, comma 3, l. n.3/2012 125

Sono inoltre esclusi dalla liquidazione i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui 126

beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti e le cose impignorabili per disposizione di legge.

possibile l’esperimento o la prosecuzione di azioni cautelari od esecutive individuali.

4.2. Accertamento del passivo

Il liquidatore, all’interno della procedura, assume un ruolo molto importante. Infatti, una volta nominato, dovrà formare l’inventario dei beni da liquidare, verificando l’elenco dei creditori e l’attendibilità della documentazione allegata. Effettuate queste operazioni, il liquidatore dovrà comunicare ai creditori le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla liquidazione, e la data entro cui verrà trasmesso lo stato passivo . 127

La domanda di partecipazione dei creditori alla ripartizione dell’attivo deve essere proposta con ricorso al tribunale, deve essere depositata entro un termine prestabilito e deve avere un contenuto predeterminato, come specificato nell’art. 14 septies 128. I creditori devono dimostrare il proprio titolo a partecipare alla liquidazione, e devono quindi allegare al ricorso la documentazione comprovante le richieste di cui si chiede il riconoscimento.

Non appena pervengano le domande di partecipazione dei creditori alla liquidazione, il liquidatore deve predisporre un progetto di stato passivo: questo documento comprenderà un elenco dei titolari dei

art.14 sexies, l. n.3/2012. 127

L’art. 14 septies si preoccupa di specificare il contenuto che la domanda di 128

partecipazione dei creditori alla liquidazione deve avere, e cioè:

- l’indicazione delle generalità del creditore, della somma che si intende far valere nella liquidazione o la descrizione del bene che si rivendica o di cui si richiede la restituzione;

- la sintetica esposizione degli elementi di fatto o di diritto posti a base della domanda;

- l’indicazione dell’eventuale titolo di prelazione di cui si chiede il riconoscimento;

- l’indicazione dell’indirizzo PEC, del numero di fax o l’elezione di domicilio presso un comune del circondario in cui ha sede il tribunale (altrimenti le comunicazioni al creditore verranno fatte nella cancelleria del tribunale).

diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore. Il progetto verrà trasmesso ai creditori, che entro un termine di quindici giorni, potranno proporre osservazioni: queste, se fatte nei termini e ritenute fondate, impongono al liquidatore, scaduti i quindici giorni dalla trasmissione del primo progetto, di predisporre un nuovo progetto di stato passivo. Quest’ultimo sarà nuovamente trasmesso ai creditori, che potranno fare repliche entro i successivi quindici giorni. Se le contestazioni non sono componibili, il liquidatore rimette gli atti al giudice, che provvederà alla definitiva formazione dello stato passivo, che sarà eventualmente impugnabile con reclamo al Collegio, con procedimento camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c. . 129

Se non vi sono osservazioni da parte dei creditori, il liquidatore approva lo stato passivo, dandone comunicazione agli interessati . 130

Una volta pubblicato il decreto di apertura della procedura di liquidazione, i creditori con causa o titolo posteriore al decreto non potranno procedere esecutivamente sui beni oggetto della liquidazione.

4.3. La liquidazione dell’attivo

Una volta fatto l’inventario, entro trenta giorni il liquidatore deve elaborare un programma di liquidazione dell’attivo , che viene 131

comunicato ai creditori e al debitore, e che viene depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il programma di liquidazione non necessita di approvazione da parte dei creditori; inoltre questo dovrà garantire la ragionevole durata del procedimento.

Se vi è reclamo, il giudice che ha formato l’accertamento del passivo impugnato 129

non può fare parte del Collegio giudicante. art. 14 septies, comma 2, l. n.3/2012. 130

art. 14 novies, l. n.3/2012. 131

Il liquidatore ha il compito di amministrare tutto il patrimonio del debitore, che può essere variamente composto da crediti, beni mobili e immobili (compresi gli accessori e i frutti). A tutela del complesso patrimoniale del debitore, il liquidatore potrà esercitare ogni azione prevista dalla legge per conseguire la disponibilità dei beni, recuperare crediti compresi nel patrimonio del debitore, cedere quelli di cui non sia probabile l’incasso nei quattro anni successivi e subentrare nelle procedure esecutive pendenti.

Gli atti di liquidazione dovranno essere compiuti con la massima trasparenza possibile. Il liquidatore dovrà compiere gli atti liquidatori in conformità con quanto previsto dal programma di liquidazione, tramite procedure competitive, avvalendosi di operatori specializzati; inoltre, le operazioni di vendita non possono essere completate prima informare il debitore, i creditori e il giudice in merito alle stesse . 132

Nonostante una larga parte della procedura si svolga in sede stragiudiziale, tramite il lavoro di guida e il coordinamento del liquidatore, il giudice ha comunque l’ultima parola nella procedura di liquidazione dell’attivo. Infatti è lo stesso giudice che, sentito il liquidatore, e verificata la conformità degli atti esecutivi al programma di liquidazione, con un proprio decreto autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione del decreto di apertura della procedura e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione saranno prededucibili dal ricavato della stessa. Faranno però eccezione alla regola della prededucibilità i beni oggetto di pegno e di ipoteca, per la

A tal proposito, il giudice potrà sospendere gli atti di esecuzione del programma di 132

parte destinata ai creditori garantiti, che quindi saranno i primi ad essere soddisfatti.

La l. n.3/2012 si preoccupa anche di disciplinare eventuali incrementi futuri del patrimonio del debitore, e in che modo questi possano andare a beneficio dei creditori intervenuti nella procedura di liquidazione. L’art. 14 undecies dispone che i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiscono oggetto della procedura di liquidazione . 133

La procedura di liquidazione rimane infatti aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione, e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda. E la legge pone a carico del debitore un marcato onere di correttezza, perché questo dovrà integrare l’inventario dei beni da liquidare . 134

Come abbiamo detto in fase di presentazione, la vera lacuna della procedura di liquidazione del patrimonio è che non viene descritto un chiaro iter procedimentale della fase di chiusura: in particolare, nulla si dispone in merito alla possibilità per i creditori di contestare la ripartizione.

Si può in via analogica ritenere corretto adottare la stessa struttura della fase di accertamento del passivo, e cioè la presentazione di un rendiconto da trasmettere ai creditori, con la possibilità, in caso di osservazioni non conciliabili, di fare ricorso all’approvazione del giudice. E’ però evidente che la mancanza di un rinvio espresso alla Legge Fallimentare fa sì che questa estensione analogica sia problematica e contestabile, rendendo comunque fragile e incerta una

Il debitore potrà dedurre le spese sostenute per l’acquisto e la conservazione dei 133

beni e dei crediti fino all’apprensione dell’attivo da liquidare. art.14 undecies, l. n.3/2012.

fase processuale estremamente delicata, che avrebbe invece meritato una disciplina puntuale e specifica.