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Gli oneri informativi sull’esistenza e sull’accesso alle procedure:

Uno dei punti deboli della l. n.3/2012, e che ne hanno causato il parziale insuccesso, è rappresentato dalla mancanza di conoscenza delle procedure in essa contenute, sia tra i destinatari, sia tra gli stessi operatori giuridici.

La Commissione Rordorf ha affrontato la problematica della scarsa conoscenza delle procedure da sovraindebitamento, e ha individuato, come possibile soluzione l’inserimento di

«una disposizione relativa agli oneri informativi ed alle attività pubblicitarie a cura degli ordini professionali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle banche e delle società finanziarie».

Il legislatore, però, sia in sede di schema, sia in sede di disegno di legge-delega, ha completamente ignorato il problema degli oneri informativi. Ma la questione ha una rilevanza cruciale.

Come abbiamo visto , un timido tentativo di implementazione 230

dell’informativa in merito alla possibilità per il debitore sovraindebitato non fallibile di ricorrere alle procedure concorsuali da sovraindebitamento si è avuta con il D.L. n.83/2015, convertito con la l. n.6/2015.

La novella legislativa ha infatti modificato l’art. 480 c.p.c., disciplinante la forma del precetto, imponendo che quest’ultimo contenga l’avvertimento

«che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di

v. supra, cap. V, par. 7.3. 230

sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore».

A prescindere dai rilievi critici, già svolti in sede opportuna, è qui da apprezzare la scelta del legislatore di promuovere ed incrementare la conoscenza dell’esistenza di strumenti di contrasto al sovraindebitamento. Se l’intenzione è positiva, nei fatti però non si è arrivati a dei risultati concreti, dal momento che la novella dell’art. 480 c.p.c. ha suscitato vivaci critiche ed è stata ridimensionata nella sua portata.

Il legislatore, sull’argomento degli oneri informativi, si è mosso in maniera poco coerente, da una parte insistendo sull’importanza dell’incremento dell’informazione in merito alle procedure di sovraindebitamento, e dall’altra lasciando un po’ cadere nel vuoto queste intenzioni.

Da segnalare, a tal proposito, sono gli strumenti che la Commissione Rordorf ha ipotizzato in maniera generica nei suoi lavori, ma che poi, come detto, non hanno trovato alcuno sviluppo in sede di schema e di disegno di legge delega A.C. 3671 bis.

In particolare, appare degna di nota la proposta della Commissione di includere, nei contratti di credito, una clausola contenente un avviso al debitore della possibilità di ricorrere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Come abbiamo visto nel capitolo dedicato agli approcci ex ante , è 231

infatti proprio nell’ambito dei contratti di credito che si manifestano più frequentemente fenomeni di insolvenza e sovraindebitamento. In questa prospettiva, nella valutazione del contegno del debitore, ai fini di consentirgli l’accesso alle procedure concorsuali, rientrerebbe

v. supra, cap. III, par. 1. 231

anche la tempestività nel comunicare ai creditori il peggioramento della propria situazione economica e le prospettive di ulteriore deterioramento . Proprio perché è il debitore il soggetto che meglio 232

può individuare la propria soglia d’allarme, comunicare la sua situazione di difficoltà ai suoi creditori sarà espressione di un agire diligente e cooperativo. Imponendo ai creditori e al debitore uno specifico obbligo di trasparenza l’uno con gli altri, pena l’impossibilità di accedere alle procedure concorsuali, da un lato, e un possibile trattamento deteriore in sede di liquidazione, dall’altro, si sarebbe 233

sicuramente in grado di incentivare il corretto funzionamento del rapporto obbligatorio, anche nella sua fase patologica, e prevenire o comunque limitare l’aggravarsi della situazione economica del debitore.

Affronteremo, nell’ultimo capitolo dedicato alle conclusioni, le ulteriori le riflessioni che, de iure condendo, possono essere svolte in merito al possibile (e necessario) mutamento dell’approccio al sovraindebitamento.

In particolare, alla luce di quanto abbiamo esposto e analizzato lungo tutto il corso della nostra trattazione, e in un’ottica di individuazione delle prospettive di riforma in materia di contrasto al fenomeno del sovraindebitamento, cercheremo di stabilire come gli approcci ex ante ed ex post si debbano relazionare, e come, di conseguenza, le procedure concorsuali da sovraindebitamento potrebbero (e dovrebbero) mutare.

CALVOSA (a cura di), op. cit. pag. 414 e ss. 232

Sono ipotizzabili, come conseguenza della mancata comunicazione, sia la 233

cancellazione degli interessi, sia una postergazione nella riscossione del credito in sede di liquidazione, come di fatto avviene in altri ordinamenti vicini al nostro (CALVOSA, op. cit. pag. 410; vedi anche supra, cap. III, par.3 e 5.1, cap. IV, par.3).

CAPITOLO VII

PROSPETTIVE DI RIFORMA E CONCLUSIONI

Sommario: 1. Il confronto con la tradizione giuridica - 2. L’evoluzione normativa e il confronto con i “poteri forti” - 3. Le possibili prospettive di riforma - 3.1. La prevenzione - 3.2. (segue): l’importanza dell’educazione del debitore - 3.3. La “contrattualizzazione” degli strumenti di contrasto al sovraindebitamento - 3.3.1. La ‘forza maggiore sociale’ - 4. Conclusioni.

Nel corso di tutta la nostra trattazione, abbiamo descritto e analizzato tutti gli aspetti e le sfaccettature dell’insolvenza del debitore civile, analizzando sia lo sviluppo normativo nell’approccio al fenomeno, sia le varie problematiche tutt’oggi rimaste irrisolte.

In quest’ultimo capitolo cercheremo di tirare alcune conclusioni sul fenomeno del sovraindebitamento: su come questo sia affrontato de iure condito, e su quali siano le possibili vie per contrastarlo più efficacemente, de iure condendo.

La pervasività del fenomeno è oggettiva, ed impone un approccio sempre più organico e sistematico all’insolvenza del debitore civile. Gli ostacoli per mettere in pratica questa “teorica” consapevolezza sono però molti, e trovano fondamento in plurime ragioni, sia di carattere storico-tradizionalistico, sia di carattere economico.

Come abbiamo visto, infatti, i maggiori ostacoli al progresso nella disciplina del contrasto al sovraindebitamento sono da individuarsi nel tradizionale approccio giuridico all’insolvenza del del debitore civile, da un lato, e nella rivendicazione di indipendenza e deregulation fatta dai creditori/finanziatori professionali, dall’altro. Tutto questo, unito alla staticità che tradizionalmente caratterizza il legislatore italiano

quando si tratti di attuare discipline innovative all’interno del nostro ordinamento, ha fatto sì che i progressi in tema di insolvenza del debitore non fallibile siano stati lenti, disorganici e frastagliati.

Nell’approccio al sovraindebitamento, un progresso netto ed organico da parte del legislatore è però necessario e non più procrastinabile.

1. Il confronto con la tradizione giuridica

Alla luce dell’analisi critica che abbiamo svolto nel corso della trattazione, ciò che emerge è la necessità di un’evoluzione normativa in materia di contrasto al sovraindebitamento, ed un conseguente coordinamento organico con la disciplina del diritto delle obbligazioni contenuta nel Codice Civile. Quest’ultimo, per quanto estremamente consolidato all’interno del nostro sistema giuridico, deve essere adeguato e “riletto” alla luce di quelle che sono le attuali dinamiche economico-sociali, con le quali il diritto deve confrontarsi.

Se, ad esempio, il principio pacta sunt servanda è uno dei “capisaldi” del nostro diritto privato, e come tale va protetto e salvaguardato, esso non è inderogabile in ogni caso. Non è inderogabile innanzitutto secondo il sistema delle gerarchie delle fonti del diritto, trattandosi comunque di un principio che trova fondamento in una legge ordinaria. In secondo luogo, non è sicuramente inderogabile qualora emergano delle esigenze sociali sovraordinate, che trovano fondamento in una lettura organica dei vari principi costituzionalmente garantiti.

E allora, se tutto ciò è vero, i pacta saranno sì servanda, ma solo fino a quando l’ordinamento non faccia prevalere, nei casi e nei modi predeterminati dalla legge, interessi superiori, collettivi, che trascendono il singolo rapporto obbligatorio.