• Non ci sono risultati.

La dialettica tra approccio responsible borrowing e responsible lending si ritrova anche nella più recente Direttiva 2014/17/UE, relativa ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (c.d. Direttiva Mutui).

La Direttiva, anche se si colloca in una linea di continuità con la dir. 2008/48, prende atto della situazione economica, finanziaria e sociale creatasi dopo la crisi del 2008. Infatti, il legislatore europeo ha spinto nel senso di una responsabilizzazione più efficace ed effettiva del creditore-finanziatore, in particolar modo in una materia molto delicata come quella dei contratti di credito relativo a immobili residenziali . 59

Un approccio differenziato, in questo particolare settore del credito, si rende necessario per garantire che l’erogazione del credito avvenga in maniera sana: le conseguenze di una cattiva erogazione di questi particolari tipi di finanziamento possono infatti avere effetti devastanti, sia per il debitore, sia per il consumatore, ma anche per l’intero sistema economico-finanziario.

Se andiamo a vedere il 57° Considerando della Dir. 2014/17, si nota subito quanto sia viva la preoccupazione di evitare condotte scorrette del finanziatore, in particolare in materia di cartolarizzazioni. Nel Considerando in questione, infatti, si dispone che la decisione da parte del creditore sulla opportunità di concedere il credito deve essere

E’ proprio da questo particolare settore finanziario, con la tecnica dei mutui 59

subprime, che è esplosa la crisi economica negli Stati Uniti, e, con un effetto a

coerente con la valutazione del merito creditizio, e che la capacità del creditore di trasferire parte del rischio di credito a terzi non può inficiare su questa valutazione, facendo concludere un contratto di credito ad un consumatore che probabilmente non sarà in grado di onorarlo.

Sempre per arginare valutazioni scorrette da parte del finanziatore, la Direttiva Mutui svincola dalla valutazione del merito creditizio la stima dell’importo del finanziamento. Più precisamente, la valutazione del merito creditizio deve basarsi sulla capacità del consumatore di far fronte ai propri obblighi nei termini del contratto, e quindi la possibilità che il valore dell’immobile possa superare l’importo del credito o aumentare in futuro non può essere considerata una condizione sufficiente da sola a far sì che il finanziamento venga concesso . 60

La Direttiva 2014/17 ci pone di fronte ad un nuovo modo di valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del debitore, al fine della corretta conclusione del contratto di finanziamento. In particolare, quello che il legislatore ricerca è una valutazione del merito creditizio che sia dinamica e prospettica: nel concludere un contratto di credito, il finanziatore deve giungere ad una previsione convincente e verosimile sul futuro adempimento da parte del consumatore, valutando tutti i fattori pertinenti che potrebbero influenzare la capacità del debitore di rimborsare il credito per la sua intera durata . 61

Il finanziatore dovrà tener quindi in considerazione tutti i possibili eventi futuri che potrebbero incidere sul patrimonio del consumatore per l’intera la durata del contratto di credito, al fine di erogare un

v. Considerando n.55 60

v. Considerando n.22. 61

finanziamento che sia ragionevolmente sostenibile (es. altri debiti, impegni finanziari, pensionamento, redditi, risparmi attivi etc).

Se un netto progresso è effettivamente tangibile nello sviluppo dell’approccio responsible lending, tuttavia la Dir. 2014/17 continua a fare costante richiamo alla capacità dei consumatori di prendere autonomamente decisioni informate e responsabili in materia di accensione di prestiti e di gestione del debito. Quindi, se da una parte vi è una prospettiva di evoluzione, dall’altra rimane sempre predominante l’approccio responsible borrowing (anche se quest'ultimo viene sviluppato e maggiormente articolato rispetto al passato).

Per tutelare i consumatori e la correttezza delle loro scelte, la Direttiva Mutui prevede che siano disposte misure sia a sostegno dell’educazione per un accesso responsabile al prestito ipotecario, sia all’individuazione di migliori pratiche, al fine di agevolare lo sviluppo degli strumenti volti a consapevolizzare il soggetto che accede al mercato del credito . 62

Inoltre, in fase precontrattuale, dovranno essere fornite informazioni personalizzate al consumatore, per consentirgli di confrontare i crediti disponibili sul mercato e di decidere in maniera informata sull’opportunità di concludere un contratto di credito . Infine, le 63

spiegazioni sul contratto e sugli gli eventuali servizi accessori dovranno essere adeguate, in modo da permettere al soggetto di valutare se il contratto di credito sia adeguato alle sue esigenze e alla

v. Considerando n.29. 62

v.art.14, comma 1°. 63

sua situazione finanziaria , con particolare accento sulle conseguenze 64

derivanti dagli eventuali inadempimenti.

A conferma del progresso “depotenziato” insito nella Direttiva Mutui, spicca in particolare l’art.16, comma 1°, lett. c., in cui si ribadisce che la valutazione del merito creditizio, una volta effettuata,

«non dovrebbe comportare il trasferimento al creditore della responsabilità del consumatore per successivi inadempimenti degli obblighi derivanti dal contratto di credito».

Sicuramente non esente da lacune e imperfezioni, possiamo comunque apprezzare il progresso insito nella Dir.2014/17. Anche se la prospettiva responsible borrowing rimane predominante (anche se più evoluta rispetto alle normative precedenti), la maggior incisività della valutazione del merito creditizio rispetto alla Dir.2008/48 sancisce un sensibile sviluppo dell’approccio responsible lending.

Pare anzi inevitabile che i due approcci debbano essere un’endiadi nello sviluppo della normativa volta al contrasto del sovraindebitamento: due elementi complementari, in grado di stimolare uno sviluppo normativo.

Se da un lato sembra corretto, de iure condendo, imporre ai finanziatori professionali determinati obblighi in ogni fase del contratto di credito, dalla pubblicità alla conclusione, dall’altro lato è parimenti corretto incentivare il più possibile le capacità e la conoscenza nell’accesso al mercato del credito dei consumatori, che dovranno essere i primi garanti di se stessi. Chiaramente, è sempre presente il rischio che il legislatore prenda come riferimento un modello di consumatore ‘medio’, ignorando il fatto che solo una

v. art.16. 64

piccola parte dei soggetti che accedono al credito è in grado di comprendere e di sviluppare le proprie conoscenze tanto da autotutelarsi nell’accesso al mercato finanziario. Ed è proprio qui che entra in gioco l’approccio responsible lending: responsabilizzando i soggetti che elargiscono finanziamenti, si possono colmare le lacune di conoscenza dei consumatori, che potranno sì accedere al credito, ma solo quando questo sia per loro realmente sostenibile.