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Aree di Programma (AdP)

Nel documento PIANO FAUNISTICO VENATORIO PISA 2012-15 (pagine 82-87)

5) PROPOSTE PER LA GESTIONE DELLE SPECIE FAUNISTICHE

5.1 La gestione degli Ungulati

5.1.2. Linee guida per la gestione degli Ungulati nel periodo di validità del PFVP

5.1.2.5 Aree di Programma (AdP)

Ai fini della redazione del PPG e della programmazione, organizzazione, valutazione ed attuazione degli interventi gestionali pluriennali e annuali, il territorio provinciale è diviso in Aree di Programma (AdP), costituenti porzioni di territorio omogeneo dal punto di vista ambientale, faunistico e gestionale.

In particolare, sulla base dalle linee imposte dal nuovo articolo 28 bis della L.R. 3/94, di quanto indicato al Titolo VI del DPGR 33/R/2011 (ed in particolare dell’art. 87 comma 2) e degli indirizzi di Piano contenuti nel PRAF 2012-2015, la gestione attraverso le AdP è finalizzata alla realizzazione di piani di monitoraggio, gestione venatoria e controllo a livello di popolazione, riunendo in una unica unità territoriale di programmazione gli istituti e le aree di gestione che compartecipano la stessa unità di popolazione. Per unità di popolazione, quì si intende un nucleo di animali distribuiti in una ben definita porzione di territorio, in cui i fenomeni di immigrazione ed emigrazione, se pur presenti, non modificano in modo sostanziale i parametri demografici della popolazione stessa (struttura per sessi ed età, tassi di mortalità, incremento utile annuo).

In caso di istituti ed aree amministrative inclusi/e in più AdP, viene adottato il Piano di Gestione relativo all’AdP di maggior superficie in essi/e inclusa.

Il territorio provinciale per gli scopi di gestione della specie viene suddiviso nelle seguenti AdP (Aree di Programma):

Fig. 5.1.16: suddivisione del territorio provinciale in Aree di Programma

Tab. 5.1.12: caratterizzazione delle Aree di Programma (superfici in ettari riferite al 2011)

Sigla AdP

Denominazione AdP

SAF Territorio

cacciabile

Aree a divieto caccia

14-1 Litorale 19.535,56 6.093,13 13.442,43

14-2 Pisana 19.992,60 16.026,14 3.966,47

14-3 Monti Pisani 8.134,61 7.106,20 1.028,41

14-4 Colline Pisane 17.464,46 13.941,13 3.523,33

14-5 Santa Luce 42.988,81 34.259,68 8.729,13

14-6 Bassa Cecina 20.397,13 14.634,45 5.762,69

15-1 Cerbaie 8.008,25 6.724,61 1.283,64

15-2 Valdera 33.676,93 29.767,44 3.909,48

15-3 Volterrana 21.234,57 16.807,61 4.426,97

15-4 Pomarancina 30.928,94 22.154,02 8.774,92

Totali 222.361,87 167.514,40 54.847,48

Fig. 5.1.17: caratterizzazione delle AdP rispetto alla superficie boscata

distretti di caccia al cinghiale, i distretti di caccia di selezione, le aree protette. Gli altri Istituti privati (AAV, AAC), le aree sottratte alla caccia programmata (art. 25 L.R. 3/94) ed i divieti di caccia particolari (art. 33 stessa legge, altre aree non cacciabili per vincoli diversi), salvo rilevanti dimensioni, fanno parte per la realizzazione dei dati di monitoraggio, gestione e, nel caso, per gli interventi di controllo che dovessero attuarvisi, dell’UdG che le include.

L’UdG rappresenta la base minima della gestione, nella quale si realizzano gli obiettivi del PPG e dei PGA per gli Ungulati. L’UdG avrà, di norma, superficie corrispondente al singolo Distretto di Caccia (al Cinghiale o di caccia di selezione, a seconda della specie) nel territorio a caccia programmata (TCP), o alla superficie della AFV o dell’area protetta in cui la specie è presente, anche potenzialmente. Gli istituti privati diversi dalle AFV (AAV, AAC, Fondi Chiusi, ecc.) fanno parte dell’UdG del TCP confinante. Nel TCP, ogni UdG del cinghiale sarà assegnata ad una o più squadre di caccia (comunque assegnate a precise porzioni di territorio) e ogni UdG di Cervidi/Bovidi ai cacciatori costituenti il Distretto di caccia di selezione.

In ogni caso, ogni UdG del TCP dovrà essere comunque inclusa completamente in una stessa AdP e non potrà contenere porzioni di territorio con diversa vocazionalità per la specie di riferimento.

Gli ATC determinano in modo univoco, entro cinque mesi dalla approvazione del presente Piano, per ciascuna squadra/distretto di caccia di selezione, le UdG assegnate. Ciò, sia per le aree vocate, sia per le porzioni di territorio non vocato, che saranno assegnate comunque per le operazioni di prevenzione e controllo in tempo di caccia chiusa. Restano esclusi da tale assegnazione gli Istituti Faunistici pubblici e privati, in cui i compiti di controllo sono affidati ai rispettivi Presidenti/Titolari.

Salvo che per le UdG rappresentate da ZRC e da AFV, e comunque, in via straordinaria, in caso di assenza di particolari gruppi di intervento nominati dai responsabili/titolari di tali istituti, i compiti di controllo della specie, anche in periodo di caccia aperta, possono essere affidati alle squadre di caccia/cacciatori di selezione assegnati al Distretto di caccia.

Gli ATC, provvedono entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Piano a cartografare le UdG di propria competenza e dentro di esse, nelle aree vocate alla specie, le aree di battuta per il cinghiale e le sottozone per la caccia di selezione. La cartografia in formato shp e le denominazioni univoche delle UdG ed aree di battuta, sono inviate entro tale termine alla Provincia, che le inserisce nel GIS del Piano Faunistico.

5.1.2.7 Criteri per la definizione delle Aree Vocate

Con il termine di “area vocata” (di seguito, AV) si intende la superficie territoriale provinciale nella quale è consentita la gestione conservativa di ciascuna specie. Il PFVP definisce le aree vocate per ciascuna specie ungulata, ai sensi del DPGR 33/R/2011, in considerazione di quanto espresso all’art. 6, comma 4° lett. i) della L.R. 3/94. Viceversa deve intendersi come “area non vocata” (ANV) per una certa specie, la rimanente porzione del territorio provinciale nella quale la gestione deve essere tesa alla gestione non conservativa. In tali porzioni di territorio debbono obbligatoriamente collocarsi, ai sensi della Legge, le Zone Ripopolamento e Cattura. Con il termine “gestione”, in questo contesto, debbono intendersi tutte le azioni rivolte alla popolazione, inclusi gli interventi di caccia e controllo. Con il termine “caccia” si intendono gli interventi di prelievo attuati nei tempi e modi indicati dal calendario venatorio. Con il termine “controllo” debbono invece intendersi tutti gli interventi indiretti (metodi ecologici, ovvero senza soppressione o asportazione dei capi) e diretti (prelievo) attuati in tempi, aree o su specie, in divieto di caccia.

La definizione delle aree vocate per ciascuna specie ungulata prende necessariamente origine dalla valutazione integrata dei seguenti parametri:

- limiti di estensione indicati dalle norme e dai documenti programmatici regionali;

- autoctonia della specie;

- grado di rischio di danneggiamento della specie alle colture agricole, ai soprassuoli forestali, alle attività antropiche in genere, alle altre specie faunistiche;

- presenza di confini fisici e di unità gestionali preesistenti funzionali alla gestione.

5.1.2.8 Azioni per la realizzazione del PPG

La realizzazione degli obiettivi di gestione del PPG di ciascuna specie, si baserà sulle seguenti tipologie di intervento:

a. interventi indiretti (senza prelievo) di prevenzione del danno;

b. interventi diretti di prelievo mediante catture od utilizzando le modalità di caccia e di controllo (ai sensi dell’art. 37 della L.R. 3/94), più consone a ciascuna UdG, in relazione al disturbo arrecato, alle caratteristiche ambientali ed al periodo;

c. conferimento della maggior parte possibile dei capi prelevati a Centri di Raccolta e controllo appositamente istituiti per le finalità di controllo biologico e sanitario e per la gestione delle carni;

d. avvio graduale della gestione della risorsa alimentare derivata dai capi abbattuti, mediante l’avvio di specifici percorsi di filiera corta e di commercializzazione attraverso i Centri di Raccolta, i Centri di Lavorazione carni con bollo CE ed i Cacciatori Formati (così come previsto dal Reg.

CE 853/2004 All. III Sez. IV Cap. I).

5.1.2.9 Coordinamento e supporto delle azioni di gestione

L’attuazione e la gestione degli interventi di cui al paragrafo precedente e di ciascun aspetto operativo ad essi riconducibile è di norma affidata alla Provincia ed agli ATC che si avvalgono dei cacciatori appositamente abilitati (ed iscritti negli albi provinciali specifici) per la gestione di ciascuna specie e di ciascun aspetto operativo, anche riuniti in apposite strutture associative locali.

Per ciascuna UdG dovrà essere individuato da parte del soggetto gestore l’elenco dei cacciatori abilitati all’utilizzo dei cani da traccia, iscritti all’albo provinciale specifico e operanti in coordinamento con la Polizia Provinciale attraverso il servizio di Teleprenotazione, deputati al recupero degli animali feriti e alle altre operazioni gestionali. A tali soggetti, può essere affidata la realizzazione di particolari compiti (conduzione di corsi specifici entro i corsi abilitativi alla caccia di selezione, alla caccia in girata, coordinamento delle operazioni di censimento, ecc.)

Gli interventi di controllo avverranno nelle more dei Piani specifici approvati dalla Provincia ai sensi dell’art. 19 della L. 157/92 e dall’art. 37 della L.R. 3/94, con parere dell’ISPRA. La Provincia, annualmente, sulla base delle disposizioni regionali disciplina i tempi dedicati all’attività venatoria per ciascuna specie, finalizzati al rispetto delle principali fasi biologiche degli Ungulati e della restante fauna selvatica.

La Provincia promuove iniziative volte alla formazione ed aggiornamento degli addetti al prelievo degli Ungulati, finalizzate alla realizzazione di percorsi omogenei sulla base di specifiche indicazioni dell’ISPRA e di supporti didattici univoci. Tali iniziative dovranno essere in particolare dedicate alla prevenzione degli incidenti di caccia, con particolare riferimento alla diffusione dei rischi connessi all’utilizzo delle armi a canna liscia e dei proiettili contenenti piombo.

5.1.2.10 Gestione economica

La gestione complessiva delle azioni previste dal PPG di ciascuna specie deve tendere ad essere coperta economicamente:

- dalle quote versate dai cacciatori iscritti ai Distretti di Caccia;

- dalle quote versate dai cacciatori per gli abbattimenti effettuati nelle aree non vocate;

- dalle quote versate dai cacciatori ospiti;

- dai proventi ricavabili dalla cessione degli animali abbattuti o catturati in azioni di contenimento;

La definizione del valore di ciascuna quota è definita in funzione dei danni (fermi restando i contenuti

abbattuti o catturati. Gli ATC utilizzano le proprie risorse economiche e tecniche anche per la realizzazione di progetti specifici ricercando ulteriori fonti di finanziamento esterne.

La Provincia indica le linee e i criteri di risarcimento dei danni e le modalità di utilizzo e di concessione in uso dei mezzi di prevenzione alle imprese agricole, sulla base di dati omogenei verificati con metodologie univoche di georeferenziazione degli eventi denunciati (Gestofauna). Resta comunque a carico dell’impresa agricola la parziale corresponsabilità nella refusione del danno prodotto in assenza o carenza dell’adozione dei mezzi di prevenzione forniti dagli ATC o dalla Provincia.

5.1.2.11 Divieti e limitazioni

Nella redazione dei regolamenti ed atti riguardanti la gestione degli Ungulati nel territorio provinciale dovranno essere considerate le seguenti indicazioni.

a) Salvo che per le popolazioni presenti in situazioni di cattività od i casi di soccorso in situazioni di gravi ed improvvise condizioni ambientali e climatiche, nonché per le azioni finalizzate alla cattura o abbattimento, attraverso specifici piani definiti dalla Commissione Tecnica del PGU, è fatto divieto di attuare forme di foraggiamento artificiale degli Ungulati selvatici; la Provincia, su parere della Commissione può consentire in casi particolari la deroga al divieto di foraggiamento, allorchè siano state poste in essere consistenti azioni di abbattimento nelle aree agricole danneggiate e/o prevenzioni lineari di accesso alle aree agricole e i selvatici si trovino preclusi al raggiungimento delle aree di danneggiamento potenziale.

b) Salvo le strutture di allevamento o di abbattimento previste dalla L.R 3/94 e dalle normative relative ai Parchi Zoologici, è fatto divieto di immissione delle specie ungulate selvatiche su tutto il territorio provinciale senza autorizzazione della Provincia, rilasciata previa parere positivo della competente struttura dell’I.S.P.R.A., che indichi comunque le caratteristiche tecniche e gli standard minimi di riferimento che dovranno essere utilizzati per regolamentare e regolarizzare le strutture recintate adibite al contenimento di ungulati selvatici in cattività; le autorizzazioni potranno comunque essere rilasciate per le sole specie ed entità autoctone della Regione.

c) E’ fatto comunque divieto, allo scopo sempre di prevenire le fughe dalle strutture di contenimento, di detenzione o allevamento di Ungulati selvatici a scopi amatoriali od ornamentali;

d) E’ fatto divieto di effettuare il prelievo venatorio di Cervidi e Bovidi con la braccata e con forme diverse da quelle selettive esercitate con armi a canna rigata di cui all’art. 13 della L. 157/92, munite di cannocchiale di mira. Entro il periodo di validità del Piano dovranno essere emanate disposizioni per l’utilizzo esclusivo di munizionamento atossico non contenente piombo.

e) Il prelievo venatorio del Cinghiale, nei periodi consentiti dal Calendario Venatorio per la caccia in braccata, può essere esercitato con l’uso di cane da seguita e anche con l’uso di armi a canna liscia, comunque caricate esclusivamente a palla unica, oltre agli altri mezzi previsti dall’art. 31 della L.R.

3/94. Nel periodo di validità del Piano dovrà essere comunque incentivato l’utilizzo del munizionamento atossico e della canna rigata.

f) In tutti gli interventi di prelievo collettivo (caccia e controllo) effettuati su Ungulati con l’utilizzo di armi da fuoco o arco è fatto obbligo a tutti i partecipanti, ancorché non muniti di armi, di indossare gilet ad alta visibilità di colore arancio.

5.1.2.12 Linee applicative

A partire dalla approvazione del PFVP, ciascun titolare/responsabile della gestione di Cervidi, Bovidi o cinghiale di ciascuna UdG provinciale (ATC per i Distretti di caccia, titolari per gli Istituti faunistici privati), comunica, secondo modelli allo scopo prestabiliti dalla Provincia, entro il 1° aprile di ogni anno per il cinghiale, ed entro il 1° giugno per Cervidi e Bovidi, la proposta di piano di gestione annuale per ciascuna specie. La proposta deve contenere almeno:

a) il numero di capi abbattuti nell’annata venatoria precedente suddivisi per numero di soggetti di età inferiore all’anno e superiore all’anno;

b) numero di giornate/cacciatore complessivamente impiegate (sforzo di caccia: numero di giorni di caccia moltiplicate per i cacciatori impegnati in ciascuna giornata di caccia);

Nel documento PIANO FAUNISTICO VENATORIO PISA 2012-15 (pagine 82-87)