• Non ci sono risultati.

Specifiche per la gestione del Cinghiale

Nel documento PIANO FAUNISTICO VENATORIO PISA 2012-15 (pagine 87-93)

5) PROPOSTE PER LA GESTIONE DELLE SPECIE FAUNISTICHE

5.1 La gestione degli Ungulati

5.1.3 Specifiche per la gestione del Cinghiale

Fig. 5.1.18: proposta per le Aree Vocate per il Cinghiale

Tali aree vocate assommano complessivamente ad ettari 89.016,77 e rientrano quindi nei limiti massimi fissati nel PRAF per la Provincia di Pisa (pari ad ha 94.547).

Le aree vocate per ciascun Comprensorio sono riassunte di seguito.

Comprensorio Occidentale Comprensorio Orientale ettari 46774,77 ettari 42.242,00

5.1.3.2 Unità di gestione (UdG)

L’UdG rappresenta la base minima della gestione. Ogni squadra di caccia entro il periodo di validità del Piano sarà assegnataria diretta di porzioni di territorio da gestire in una sola AdP.

Gli ATC determinano in modo univoco, entro il mese di giugno e con validità per l’intero anno successivo, per ciascuna squadra, le aree assegnate: ciò sia per le aree vocate, sia per le porzioni di territorio non vocato assegnate per le operazioni di prevenzione e controllo in tempo di caccia chiusa.

Restano esclusi da tale assegnazione gli Istituti Faunistici pubblici e privati, in cui i compiti di controllo sono affidati ai rispettivi Presidenti/Titolari.

Salvo che per le ZRC e le AFV, i compiti di controllo della specie in periodo di caccia aperta, possono essere pure affidati a squadre assegnatarie.

In caso di istituti ed aree amministrative inclusi/e in più AdP, viene adottato il Piano di Gestione relativo all’AdP di maggior superficie in essi/e inclusa.

Ogni AdP, è divisa in UdG, ovvero in unità minime di gestione caratterizzate da un soggetto gestore individuabile. Rappresentano UdG gli istituti faunistici, i distretti di caccia al cinghiale, le aree protette.

Le aree sottratte alla caccia programmata (art. 25 L.R. 3/94) ed i divieti di caccia particolari (art. 33 stessa legge, altre aree non cacciabili per vincoli diversi), salvo rilevanti dimensioni, fanno parte dell’UdG che le include.

Gli ATC, provvedono entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Piano a cartografare le UdG di propria competenza e dentro di esse, nelle aree vocate alla specie, le aree di battuta. La cartografia in formato shp e le denominazioni univoche delle UdG ed aree di battuta, sono inviate entro tale termine alla Provincia, che le inserisce nel GIS del Piano Faunistico.

5.1.3.3 Piano Pluriennale di gestione del cinghiale (PPGC)

Entro 5 mesi dalla adozione del presente Piano e comunque prima dell’inizio della stagione venatoria sulla specie dell’annata 2013-14, dovrà essere prodotto il Piano Pluriennale di Gestione del Cinghiale (PPGC) con validità pari a quella del PFVP.

Il PPGC) sarà composto da tre parti (Piano di Prevenzione danni, Piano di Caccia e Piano di Controllo) ed articolato nelle diverse AdP, tenendo conto delle proposte pervenute in sede di Consulta Tecnica da parte dei soggetti gestori di UdG (ATC, titolari istituti privati, referenti di istituti pubblici, Provincia ed enti di gestione per le aree protette).

Il Piano di gestione della specie è finalizzato primariamente:

- al non superamento dei danni alle colture agricole riscontrate nell’anno 2011;

- alla definizione di piani di prelievo stabilendo una densità massima annuale tollerabile, ancorata ai danni liquidati nell’annata 2011 ed ai costi che in tale annata sono stati sostenuti per ciascun capo abbattuto in periodo di caccia (media provinciale 2011: 11,73 euro/capo abbattuto);

- alla adozione di adeguate procedure di stima della popolazione con le metodologie ed i tempi indicati nel presente Piano;

- al non superamento del numero di squadre assegnatarie presenti nel 2010;

- alla adozione e attuazione delle misure conservative di gestione della specie delle aree vocate;

- alla adozione e attuazione delle misure non conservative di gestione nelle aree non vocate;

- alla attuazione delle misure di controllo diretto ed indiretto della popolazione nei casi in cui siano superate le densità sostenibili o nel caso di gravi danni localizzati. Tali interventi acquisiscono carattere di prevenzione se attuati alla luce dei danni riscontrati nelle annate precedenti o comunque allo scopo di contenere il danno economico e l’armonia tra le diverse categorie sociali che in varia misura utilizzano le aree di gestione;

- alla difesa e prevenzione dei danni causati alla fauna autoctona, stanziale e migratrice, con particolare riferimento alle specie ornitiche nidificanti a terra oggetto di protezione ai sensi delle Direttive Comunitarie e delle norme nazionali e regionali;

annuale di gestione, o come quote o prestazioni d’opera fissate dagli ATC per i cacciatori iscritti alla gestione;

- alla attivazione di forme di gestione economica delle carni da parte dei cacciatori iscritti alle squadre e dei soggetti titolari delle AFV.

Il Piano di prevenzione danni, per ciascuna AdP, è impostato tenendo conto delle proposte di ciascun soggetto gestore di UdG, consta delle seguenti parti:

a) Definizione delle aree critiche di gestione, con riferimento alla serie storica dei danni, incluse le elaborazioni dei dati disponibili georeferenziati;

b) Definizione dei periodi di crisi potenziale;

c) Mezzi di prevenzione indiretta del danno a disposizione (inclusi quelli funzionanti dati in uso ai coltivatori), o da mettere in uso nel quinquennio, con riferimenti esatti, per ciascuna tipologia di mezzo di prevenzione su: numero, caratteristiche, data di acquisizione, data di utilizzo, tipo di colture o ambienti da proteggere, superficie coperta dall’uso dell’impianto;

d) Eventuali sistemi di dissuasione ecologica accessori: rientrano obbligatoriamente in questa tipologia i foraggiamenti effettuabili unicamente con mais in grani e che debbono essere sempre collegati all’utilizzo di protezioni (reti elettrificate o fisse) poste al confine delle aree da proteggere. Per tali attività, autorizzabili con atto della Provincia, il soggetto gestore propone preventivamente alla Commissione Tecnica, un elaborato progettuale contenente le informazioni cartografiche sulle aree da proteggere, la collocazione degli impianti di recinzione ed i luoghi, le modalità, i tempi ed i quantitativi di foraggiamento.

Il Piano di prelievo annuale, per ciascuna AdP, è impostato, tenendo obbligatoriamente in considerazione i seguenti elementi:

a) attivazione delle forme di monitoraggio quantitativo e qualitativo dei capi presenti in ciascuna AdP, con il coordinamento delle operazioni di conteggio e valutazione su tutto il territorio (aree protette ed a divieto di caccia comprese) con i metodi e nei tempi indicati al Cap. 7, nello specifico paragrafo del Piano;

b) calcolo della densità agro-forestale annuale massima nelle Aree Vocate di ciascuna AdP, tenendo come riferimento da raggiungere il costo medio (in danni liquidati/cinghiale abbattuto in periodo di caccia) dell’annata 2011, con le modalità di calcolo stabilite nello specifico paragrafo del Cap. 7.

c) il Piano di Prelievo annuale andrà distribuito per ciascuna UdG presente nell’AdP, in funzione della superficie boscata presente nelle aree cacciabili (con l’esclusione quindi delle superfici delle aree protette nelle quali non venga previsto alcun prelievo).

5.1.3.4 Densità sostenibili

Per il raggiungimento delle finalità della gestione, si definiscono di seguito le densità minime e massime raggiungibili in ciascuna AdP e, in esse, del grado di vocazione del territorio occupato.

Le densità indicate esprimono il numero di capi per 100 ha di territorio e devono essere intese e calcolate rispetto alla superficie idonea per il Cinghiale (Saf effettivamente utilizzabile: AUS) in ciascuna UdG (Distretto, Istituto faunistico, area protetta). I valori di densità si intendono riferiti al periodo pre-riproduttivo.

Le densità minime di cui alla tabella successiva si riferiscono esclusivamente alle aree vocate per la specie e rappresentano l’obbiettivo minimo da raggiungere per assolvere alle finalità di gestione conservativa e per rendere applicabile la gestione venatoria.

La densità massima nel territorio provinciale non vocato è comunque pari a zero e le azioni per raggiungere tale obiettivo sono essenzialmente basate sul controllo numerico della popolazione attraverso il prelievo (catture e/o abbattimenti).

Coerentemente a quanto indicato nel PRAF (Piano Regionale Agro-Forestale) 2012-2015, si indica comunque l’obiettivo del raggiungimento entro il termine di validità del Piano, nel complesso delle aree vocate della Provincia, di una densità massima di 5,0 capi/kmq, definite a livello di area di programma e

commisurate (in termini di biomassa complessiva) alle altre specie di ungulati presenti.

Si indicano di seguito i valori indicativi di densità obiettivo su cui orientare gli interventi di gestione al fine di stabilire un possibile equilibrio con le attività agro-silvo-pastorali. Nelle aree protette di cui alla L.R. 49/95, nelle Oasi di protezione e nelle UdG ove i danni causati dalla specie siano assenti o molto bassi, la Consulta Tecnica potrà proporre deroghe rispetto ai limiti indicato per la densità massima dell’AdP.

Tab. 5.1.13: aree vocate per il cinghiale proposte e densità obiettivo Sigla

AdP

Denominazione AdP

SAF Area

Vocata Cinghiale

Densità minima

Densità massima*

14-1 Litorale 19.535,56 0,00 0 0

14-2 Pisana 19.992,60 0,00 0 0

14-3 Monti Pisani 8.134,61 6.518,04 0,5 2,5

14-4 Colline Pisane 17.464,46 2.609,78 0,5 2,5

14-5 Santa Luce 42.988,81 23.783,66 0,5 4,0

14-6 Bassa Cecina 20.397,13 13.863,29 0,5 5,0

15-1 Cerbaie 8.008,25 0,00 0,5 1,5

15-2 Valdera 33.676,93 11.580,20 0,5 4,5

15-3 Volterrana 21.234,57 10.035,70 0,5 4,5

15-4 Pomarancina 30.928,94 20.626,10 0,5 5,0

Totali 222.361,87 89.016,77

* Parametro da rispettare a fine periodo di programmazione (PRAF 2012-15)

In funzione delle diverse condizioni ambientali, agronomiche e di pianificazione territoriale, potranno essere individuate densità obiettivo differenziate per ciascuna UdG, comunque comprese tra i valori minimi e massimi riportati nelle tabelle.

Sulla base dei criteri di gestione adattativa, la densità massima sostenibile potrà adattarsi nella formulazione dei piani di prelievo ai costi sostenuti per gli indennizzi danni liquidati nell’annata precedente per ciascuna UdG.

Relativamente ai carichi interspecifici di cui al PRAF 2012-15, ovvero alla densità sostenibile in aree in cui risulti la contemporanea presenza di più specie ungulate, in relazione alla biomassa media per specie desumibile dalle statistiche dei capi abbattuti ed a quanto sopra specificato, si considera come valore massimo, da intendersi riferito alle sole aree/specie vocate, ed alle analoghe indicazioni che il PFVP da per le altre specie ungulate, quello di 22,5 capi/100 ha, fermi restando, per ciascuna specie i valori massimi nel PFVP.

5.1.3.5 Piani ordinari di controllo

L’art. 28 della L.R. 3/94, indica la necessità di tenere sotto costante controllo la dinamica delle popolazioni di Ungulati, intervenendo urgentemente nelle situazioni di danno accertato o potenziale, e aumento delle densità. Il Cinghiale, come detto in precedenza, è la principale causa di danno all’agricoltura nel territorio pisano.

Sulla specie, rispetto alla possibilità teorica di fissare soglie massime di densità e in considerazione:

- della estrema variabilità delle condizioni faunistico-ambientali-antropiche tra le UdG ed all’interno di

si opta per condurre la gestione in ciascuna UdG stabilendo un attenta valutazione dei casi di danno e del rischio basato sulle informazioni storiche (dati GPS danni, fenologia del danno, aree critiche, ecc).

In sostanza l’attivazione delle operazioni di controllo, come dimostrato nel recente passato, risulta in grado di diminuire la conflittualità, se condotta secondo criteri di razionalità, tempestività e collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, in primo luogo dei cacciatori affidatari della zona in cui i danni si verificano o si possono verificare.

Stanti gli obiettivi generali di conservare la specie nelle aree ad essa vocate, l’adozione delle misure di intervento diretto è in genere successiva alla attuazione di una politica gestionale basata sulla prevenzione, a cui agricoltori e cacciatori sono chiamati a intervenire in modo collegato.

Gli interventi richiamati dal sopra citato art. 28 della L.R., sono comunque divisi temporalmente e spazialmente in funzione della presenza o meno di caccia “aperta”. Nei casi esterni a quelli previsti dal calendario venatorio, tutti gli interventi diretti sono applicabili esclusivamente nelle more dell’art. 37 della stessa Legge. Come tali, debbono prevedere il parere dell’ISPRA.

Nell’anno 2012, è stato redatto il Piano di Controllo e Gestione del Cinghiale in Provincia di Pisa. Tale Piano poliennale, che ha avuto il parere del suddetto Istituto, è da considerarsi il riferimento procedurale per tutta la validità del presente Piano Faunistico.

Il Piano di Controllo suddetto, assieme ai criteri di gestione presenti nel PFVP per la realizzazione dei Piani di Prelievo annuali divisi per AdP, soddisfano le necessità previste ai commi 4-7 del richiamato art. 28 bis della L.R. 3/94.

5.1.3.6 Piani Straordinari

Gli artt. 28 bis, comma 7 della L.R. 3/94 e 92 del DPGR 33/R/2011, indicano l’obbligo per la Provincia di approvare Piani Straordinari di contenimento delle popolazioni di Ungulati nei casi in cui risulti il superamento delle densità sostenibili (riferite sempre all’art. 28 bis, comma 1, della L.R. 3/94) ed il contestuale aumento dei danni causati da una delle specie. Considerando che i tempi che potrebbero intercorrere tra l’accertamento dei danni ed il superamento delle condizioni di densità, potrebbero non essere congrui alla efficace attivazione delle misure di contenimento (nei 30 giorni previsti dalla legge tra accertamento del danno e approvazione del piano), si opta per la definizione già in sede di Piano Faunistico, del Piano Straordinario per ciascuna specie. La Provincia di Pisa, d’altronde ha per prima definito e applicato i suddetti Piani Straordinari nel 2008, conseguendo risultati estremamente positivi.

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale conferma quindi, per gli scopi suddetti e per tutto il periodo di validità, il Piano Straordinario sul Cinghiale approvato con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 67 del 18.06.2008 – “Approvazione del Piano Straordinario di controllo sulla specie Cinghiale” e succ. modificazioni e integrazioni, che sarà automaticamente applicato in presenza delle condizioni di cui al primo periodo del presente paragrafo.

5.1.3.7 Tempi di caccia

La gestione del Cinghiale deve tendere al completamento dei Piani annuali di prelievo soprattutto attuati durante i periodi consentiti dal Calendario Venatorio.

La caccia al cinghiale in braccata, attuata per i tre mesi consentiti tradizionalmente ai sensi dell’art. 18 della L. 157/92, oltre ad essere impattante per la fauna selvatica, non riesce a contrastare validamente gli eventi di danno, anche perché questi si verificano prevalentemente negli altri periodi.

Viceversa i metodi selettivi (aspetto, cerca, girata) possono essere applicati soprattutto con funzioni di contenimento nelle aree e periodi maggiormente critici per le specie non target e nei periodi nei quali avvengono di norma i danni maggiori alle coltivazioni, utilizzando quindi periodi scelti in un lungo arco temporale. Con tale attività, esercitata nelle aree maggiormente sensibili, si può esercitare quindi anche la prevenzione del danno con un numero, anche limitato, di prelievi venatori. Si opta quindi per adottare, con una specifica regolamentazione, il prelievo selettivo del cinghiale, in periodi di caccia anche diversi da quelli indicati dall’art. 18 della L. 157/92 attraverso le procedure offerte dall'art. 11-quaterdecies, comma 5, della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, che nel caso in questione consente, di

specie. I tempi specifici saranno prescelti annualmente e applicati prioritariamente dai cacciatori specializzati sul cinghiale iscritti alle squadre assegnatarie delle aree vocate e delle altre aree assegnate dagli ATC, all’interno dei seguenti periodi, sui quali è stato già rilasciato parere dall’ISPRA per il periodo coincidente con il PFVP, in funzione di ciascuna classe di sesso/età.

CINGHIALE IN SELEZIONE Anni Tempi prelievo

Piccoli e rossi (entrambi i sessi)

≤1 anno 1° aprile-31 gennaio Maschi sub-adulti e adulti >1 anno 1° aprile-31 gennaio Femmine senza prole > 1 anno 1° aprile-31-gennaio Femmina con prole > 1 anno 1°ottobre-31 gennaio;

Nel documento PIANO FAUNISTICO VENATORIO PISA 2012-15 (pagine 87-93)