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Gli art 1494 e 1440 c.c e la compatibilità fra responsabilità precontrattuale e

Capitolo I: Origine ed evoluzione storica della responsabiilità precontrattuale

1. Gli art 1494 e 1440 c.c e la compatibilità fra responsabilità precontrattuale e

Un sguardo più ampio e sistematico265 permette di rintracciare ulteriori argomenti dai quali desumere la conferma del principio di compatibilità fra stipulazione di contratto valido e responsabilità precontrattuale.

Fra queste norme si collocherebbe266, in primis, la regola dell’articolo 1494 primo comma del codice civile.

La disposizione prevede per il caso di vendita di bene viziato la responsabilità del venditore a prescindere dall’alternativa fra azione redibitoria ed estimatoria; rectius a prescindere dalla scelta effettuata rispetto al perseguimento di una delle azioni astrattamente ammissibili267.

Una prima impostazione ha evidenziato come in tutte le ipotesi in cui un’obbligazione contrattuale non possa essere adempiuta a causa di una violazione che si concreta nella fase precontrattuale, la violazione medesima non rileverà ai fini della responsabilità precontrattuale, ma ai fini della responsabilità contrattuale268.

Nell’ipotesi richiamata, pertanto, la funzionalità della violazione rispetto a un vizio della prestazione che si consolida al momento della conclusione del contratto implica l’assorbimento di questa tipologia di responsabilità (che trae origine in contegni riconducibili alla fase precontrattuale) nell’alveo della responsabilità contrattuale di cui all’art. 1494 del codice civile269.

L’impostazione evocata non parebbe rinnegare la validità del principio di intereferenza fra

265Con riferimento al ruolo dell’interpretazione sistematica di ricerca delle regole e dei principi cfr. P. PERLINGIERI, Applicazione e controllo nell’intepretazione, cit., p. 319. Sull’evoluzione del metodo sistematico le riflessioni di F. MACARIO, M. LOBUONO, Il diritto civile nel pensiero dei giuristi. Un

itinerario storico e metodologico per l’insegnamento, Milano, 2010, p. 330 e ss.

266In argomento cfr. M. MANTOVANI, Vizi incompleti del contratto e rimedio risarcitorio, cit. p. 170 e ss. 267Per tutti M. MANTOVANI, Vizi incompleti del contratto e rimedio risarcitorio, cit., p. 170 e ss.

268Di recente su questi aspetti V. BELLOMIA, La responsabilità precontrattuale, fra contrattazione civile,

del consumatore e d’impresa, cit. p. 94 e ss.

contratto valido e responsabilità precontrattuale, ma tenta soltanto di limitarne l’operatività impiegando il criterio della relazione fra illecito precontrattuale e prestazione.

Una differente prospettiva ha, invece, evidenziato la compresenza nella fattispecie di una violazione dell’interesse negativo alla propria libertà negoziale - che si verifica già nella fase precontrattuale - con una violazione dell’interesse, questa volta positivo, all’esatto adempimento della prestazione, che si realizza, però, intervenuta la stipulazione del contratto270.

Il rapporto fra responsabilità precontrattuale e contratto valido è stato colto di recente dalla letteratura giuridica che ha voluto evidenziare come all’interno della disposizione sarebbe rinvenibile l’indice dell’esistenza di “casi di responsabilità civile per fatti imputabili al venditore […] che incidono su un contratto valido, rendendolo sconveniente”; in queste ipotesi i rimedi accordati al compratore “altro non fanno se non riaggiustare a suo favore la bilancia economica del contratto”271.

La funzione della responsabilità sarebbe pertanto anche quella di correggere il risultato economico frutto dell’assetto di interessi costruito sulla base di contegni illeciti nella fase delle trattative.

Ulteriore fattispecie impiegata al fine di coonestare a livello sistematico le conclusioni richiamate in questa sede è rappresentata dall’articolo 1440 del codice civile che contiene la disciplina del c.d. dolo incidente272.

La validità del contratto è assicurata, in questa ipotesi, dalla circostanza che il vizio non raggiunge la soglia minima che consente l’impugnazione.

Ciò non implica che non sussista, tuttavia, l’esigenza dell’applicazione di un rimedio

270Cfr. sul punto C. TURCO, Interesse negativo e responsabilità precontrattuale , cit. p. 635 e ss.

271V. ROPPO, Spunti in tema di responsabilità pericontrattuale. Dialogo con Giorgio De Nova a margine

della sentenza di Cassazione sul lodo Mondadori, cit., p.13 e ss. L’A. richiama ai fini dell’individuazione del

principio di interferenza fra contratto e responsabilità (precontrattuale) anche gli artt. 1668 comma 1 e 1669 c.c.

272Si è osservato che “l’espressa previsione dell’obbligo risarcitorio, nella fattispecie del dolo incidente, appare l’esito di un compromesso all’interno della stessa disciplina del dolo, tra la considerazione del profilo di vizio del volere, che mira alla tutela della libertà e corretta formazione della volontà negoziale, e l’aspetto della condotta illecita di colui che mette in opera raggiri e artifici”: così M. MANTOVANI, Vizi incompleti

del contratto e rimedio risarcitorio, cit. p. 20 e ss.; rimarrebbe presente nel dolo così quell’anima di dolo-

risarcitorio, dovuto alla sussistenza di un condotta scorretta in contrahendo273.

Il dolo mantiene, quindi, la sua vocazione primigenia di fonte di responsabilità civile, pur non valendo quale elemento impeditivo della corretta formazione del contratto274.

In questo caso il negozio, valido ed efficace, può essere esattamente adempiuto; ciò che muta rispetto a quanto si sarebbe verificato nel caso di fisiologico sviluppo della fase delle trattative è l’assetto di interessi complessivo: nel senso che l’accordo si sarebbe raggiunto a condizioni differenti.

Il danno sofferto non coincide, quindi, con l’inadempimento della regola contrattuale, ma deriva piuttosto dalla violazione perpetuata nella fase precontrattuale che funge da antecedente della differente volontà tradotta in un diverso contenuto contrattuale275 o in un differente complessivo assetto di interessi.

Parte della letteratura giuridica ha, tuttavia, assegnato alla disposizione in tema di dolo

incidente una valenza eccezionale276, affermando l’impossibilità di applicazione analogica277.

La regola sarebbe riconducibile, per questa via, al contenuto precettivo dell’articolo 14 dip. prel. cod. civ. che sancisce il divieto di applicazione delle norme eccezionali278 e di quelle

273Così G. PERLINGIERI, Regole e comportamenti nella formazione del contratto. Una rilettura dell’art.

1337 del codice civile, cit, p. 62 e ss.; in tema già M. MANTOVANI, Vizi incompleti del contratto e rimedio risarcitorio, cit., p. 289

274R. SACCO, U. DE NOVA, Il contratto, in Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, cit., p. 238.

275Sulla distinzione fra oggetto, contenuto e causa del contratto, per tutti, L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F. D. BUSNELLI, U. NATOLI, Diritto civile, 1**, Fatti e atti giuridici, Torino, 1987, p. 689 e ss.;

276In altri termini la disposizione consentirebbe la realizzazione dell’ipotesi eccezionale di compatibilità fra modello risarcitorio e contratto valido: per tutti G. D’AMICO, Regole di validità e principio di correttezza

nella formazione del contratto, cit. p. 119; di recente, ID, Responsabilità precontrattuale anche in caso di contratto valido?, cit. p. 197 e ss.

277Cfr., per tutti, L. MENGONI, “Metus causam dans” e “metus incidens”, in Riv. Dir. Comm., 1952, p. 50 e ss.

278Non può sottacersi l’orientamento di pensiero che considera verosimile la possibilità di impiegare, a certe condizioni, l’argomentazione analogica anche nei casi di norma eccezionale: cfr. sul punto P. PERLINGIERI,

Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, Napoli, 1987, p. 55 e ss; in argomento per tutti N. BOBBIO, L’analogia nella logica del diritto, Torino, 1938, p. 168 e ss. Sottolineano che la qualifica della disposizione

nei termini di eccezionalità o specialità non dipende da una qualità intrinseca della medesima, ma dalla sua collocazione nel sistema giuridico P. PERLINGIERI, P. FEMIA, Nozioni introduttive e principi fondamentali

penali oltre i casi per le quali le medesime sono state previste.

Il nodo da sciogliere attiene, parrebbe, non tanto al contenuto precettivo della disposizione, sul quale non pare sussistano dubbi, quanto alla sua qualifica nei termini di regola eccezionale: la qualifica rappresenta, infatti, il presupposto per la riconduzione della norma alla disposizione preliminare e quindi per l’applicazione del divieto.

A riguardo si è argomentato che il carattere di superfluità della disposizione farebbe coerentemente ritenere che essa rappresenti espressione di principi generali.

Basterebbe, infatti, l’attenzione per il contenuto dell’art. 1439 c.c. per desumere la conclusione per cui il dolo che non sia determinate non possa essere causa di invalidità del contratto.

Al contempo la previsione dell’art. 1337 del codice civile sarebbe sufficiente al fine di affermare la risarcibilità dei raggiri che non siano determinanti del consenso279.

In realtà l’art. 1440 c.c. rappresenterebbe norma eccezionale nella parte in cui “preclude l’ingresso dell’azione di annullamento […] pur in presenza di un fattore turbativo della volontà, che concretamente riunisce in sé tutti requisiti del vizio determinante del consenso, ma che il legislatore considera come se non fosse tale”280.

Non sarebbe questione, nel delineare la distinzione con il dolo determinante, di direzione del contegno doloso rispetto all’ an o al quomodo del contratto, ma di riconoscere l’esistenza di una fictio che induce il legislatore a considerare il dolo come se non fosse stato determinante del consenso.

Questo elemento di eccezionalità non può in alcun modo influenzare la natura della regola, sempre contenuta nella medesima disposizione della statuizione della possibile “convivenza tra validità del contratto e rimedio risarcitorio”281.

All’interno della disposizione convivrebbero due significati e pertanto due diversi contenuti precettivi: uno negativo ed eccezionale e coincidente con l’esclusione della sanzione

279Cfr. su questi aspetti, fra gli altri, M. MANTOVANI, Vizi incompleti del contratto e rimedio risarcitorio, cit. p. 124; G. PERLINGIERI, Regole e comportamenti nella formazione del contratto. Una rilettura dell’art.

1337 del codice civile, cit, p. 61 e ss.

280M. MANTOVANI, Vizi incompleti del contratto e rimedio risarcitorio, cit., p. 129.

281M. MANTOVANI, Vizi incompleti del contratto e rimedio risarcitorio, cit. p. 128; per ulteriori riferimenti alla disciplina che confermerebbe la sussistenza del principio, cfr. nota 173.

dell’annullamento, l’altro positivo e non eccezionale, in quanto espressione del principio di compatibilità fra rimedio risarcitorio e validità del contratto o di possibile intereferenza fra responsabilità precontrattuale e validità del contratto282.

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