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Capitolo I: Origine ed evoluzione storica della responsabiilità precontrattuale

2. Il recesso ingiustificato dalle trattative

Il processo di “tipizzazione”, rectius concretizzazione della buona fede, vede nella elaborazione della figura del recesso un momento essenziale. Esso riguarda infatti oltre che l’individuazione dei doveri riconducibili alla clausola generale anche le fattispecie in cui possono riscontrarsi ipotesi di responsabilità precontrattuale.

Affinché nasca il generico obbligo di buona fede caratterizzante le trattative del contratto, è necessario, non solo il mero contatto sociale142 tra due soggetti in vista della conclusione di un contratto, ma soprattutto, oltre che l’ “interferenza” fra due sfere soggettive, un reale affidamento tra le parti frutto di un’attività comune che coincide tendenzialmente con la trattativa143.

Questo requisito (affidamento) non pare debba riguardare sempre, come chiarito, la conclusione del contratto, ma coincide tendenzialmente con la pretesa ad una leale e corretta trattativa144.

141Cfr. V. BELLOMIA, La responsabilità precontrattuale tra contrattazione civile, del consumatore e

d’impresa , cit., p. 78 e ss.; in giurisprudenza, fra le diverse pronunce, Cass. 29 maggio 1998 n. 5297, in Giust. Civ. Mass., 1998; Cass. 6 marzo 1992 n. 2704, in Giur. It., 1993, p. 1560; nello stesso senso D.

CARUSO, La culpa in contrahendo. L’esperienza statunitense e quella italiana, cit., p. 107 e ss., la quale considera l’art. 1337 c.c. quale “imperativo circoscritto alla tutela dell’affidamento precontrattuale, ovvero alla corretta prospettazione della probabilità di contrarre”; sul punto cfr. anche G. D’AMICO, Regole di

validità e principio di correttezza nella formazione del contratto, Napoli, 1996, p. 253 e ss.

142Sulla vaghezza del concetto, le riflessioni di F. BENATTI, La responsabilità precontrattuale, citato da ristampa 2012, (Napoli), p. 19: ivi l’A. sottolinea come non possa ritenersi bastevole la dichiarazione di volere entrare in trattative; solo l’altrui fiducia nella serietà dell’invito rappresenta “l’ulteriore presupposto che, insieme con l’offerta, integra il fatto costitutivo dell’obbligo di buona fede”; cfr. inoltre in argomento L. MENGONI, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Riv. Dir. Comm., 1956, II, p. 365.; Mengoni configura la buona fede di cui all’art. 1337 c.c. quale “norma volta alla tutela dell’affidamento di un soggetto nella lealtà, nella probità, nella correttezza di un altro, con cui il primo è entrato in relazione di affari”.

143In argomento recentemente E. PELLECCHIA, La correttezza precontrattuale fra tradizione e innovazione, cit., p. 502 e ss.

Il disancorare l’affidamento dal nesso indissolubile con la conclusione del contratto consente di considerare astrattamente ammissibile il recesso in una fase avanzata delle trattative e al contempo illegittimo quello che si consuma nella fase iniziale delle trattative stesse145.

Ne inferisce che il fatto oggetto di accertamento debba essere, non tanto l’evento in grado di rappresentare una giusta causa di recesso quanto, piuttosto, la corretta gestione della fase delle trattative146, verificando se la parte recedente abbia comunicato i dubbi circa la conclusione del contratto alle condizioni trattate o eventi e elementi noti a una delle parti e considerati essenziali per la stipulazione dell’accordo147.

Si dovrebbe così accertare, in altri termini, lo sviluppo procedimentale148 della fase delle trattative e valutare il recesso, non sulla base delle motivazioni che lo sorreggono nella concreta fattispecie, ma del contegno dei contraenti tenuto durante la fase antecedente alla stipulazione del contratto e interpretato complessivamente.

Ad ogni modo lo stadio progredito delle trattative, testimoniato dalla conclusione di contratti normativi149, intese preliminari o minute (cui la parte non voglia dare seguito), è

stato reputato elemento al quale conferire un valore ed un effetto sulla considerazione

l’affidamento caratterizza, nella sostanza, la posizione di entrambe le parti, nei contratti c.d. di massa la standardizzazione delle prestazioni offerte dall’imprenditore provoca una riduzione della libertà negoziale all’accettazione o meno della prestazione da parte del consumatore: ne deriva una connotazione in senso fortemente individuale del medesimo affidamento. Così, se da un lato il rischio potrà dirsi incombente sul consumatore, per contrappeso la responsabilità riguarderà essenzialmente l’imprenditore. Su questi aspetti cfr. G. GHIDINI, La responsabilità del produttore di beni di consumo, Milano, 1970, p. 82 e ss.; di recente in argomento V. BELLOMIA, op. cit., p. 74 e ss.

145Con riferimento alla giurisprudenza cfr. Cass., 12 novembre 1986, n. 6629; in dottrina su questi aspetti, fra gli altri, R. C. DEL CONTE, Responsabilità per ingiustificata rottura delle trattative, in I contratti, 2004, p. 16.

146Correttamente distingue fra affidamento riposto nella conclusione del contratto e affidamento nella corretta e leale conduzione delle trattative, Cass. 28.1.1972, n. 199, in Giur. It., 1972, 1316.

147In questo senso C. TURCO, Interesse negativo e responsabilità precontrattuale, cit. p. 247; contrariamente si esprime Bessone secondo il quale la riduzione del sindacato sul recesso avrebbe quale effetto deleterio quello di favorire sul mercato quanti agiscono in modo sleale: cfr. nello specifico M. BESSONE, Rapporto

precontrattuale e doveri di correttezza, in Riv. Trim. dir. proc. Civ., 1972, p. 983 e ss.

148Salv. ROMANO, voce Buona fede (dir. priv.), in Enciclopedia del diritto, V, 1959, p. 683 e ss.

149Per la responsabilità dell’opzionario che decida di non esercitare l’opzione dopo aver ingenerato comunque l’affidamento in controparte sulla stipula del contratto, in giurisprudenza, Cass. 25 febbraio 1988, n. 2017, in

dell’affidamento150 ingenerato nella controparte e al contempo sulla quantificazione del

danno sofferto dalla “parte non inadempiente” rispetto agli obblighi precontrattuali.

Seguendo una traccia più ampia si può osservare come la fattispecie recesso ingiustificato dalle trattative, con le esigenze richiamate di tutela degli affidamenti che richiama, si collochi in una relazione specifica e qualificata con il concetto di autonomia privata, rappresentando un limite interno alla sua arbitrarietà.

Nella prospettiva pertanto di un necessario bilanciamento di interessi sottesi a contrapposte esigenze, la risarcibilità del danno conseguente al ricorrere della fattispecie nel caso in cui esistono esigenze di tutela dell’affidamento rappresenta lo strumento per “contenere il rischio di operatori avveduti e di scoraggiare i contegni sleali poco corretti”151.

L’evocato bilanciamento di interessi – nello specifico degli interessi sottesi agli artt. 1337- 1338 c.c. con quelli alla libertà negoziale quale, in negativo, libertà di non concludere un contratto152 - troverebbe una possibile conferma nel formante giurisprudenziale che pare non considerare scorretto il recesso dalle trattative tout court, ma il recesso ingiustificato dalle medesime153.

Accanto alla giurisprudenza anche parte della letteratura giuridica sul punto ha posto in evidenza che, affinché si concretizzi l’ipotesi astratta “recesso dalle trattative” è necessaria l’assenza di una giusta causa di recesso154 oltre che si sia verificato l’affidamento di una

150Il rilievo giuridico dell’affidamento è colto anche dalla letteratura straniera che afferma in modo chiaro che “it is not sufficient that the claimant in good faith believed that the contract would be concluded; in addition,

this belief […] must be legitimate or reasonable and since the effect of giving a remedy to claimant is inevitably to impose liability on the defendant, it is natural also to look for the source of the claimants legitimate expectation in the defendant’s own conduct”: in questi termini J. CARTWRIGHT, M.

HESSELINK, Conclusions, in Precontractual liability in European Private Law, cit., p. 456; ivi a chiarimento si aggiunge “it might, therefore, be appropriate to impose liability on the defendant who has

created and encouraged the claimant’s belief that the contract would be concluded, as long as the claimant’s belief and his actions in consequence of holding that belief (for example, the costs he goes on to incur during the negotiations) are reasonable”.

151Cfr. M. BESSONE, Rapporto precontrattuale e doveri di correttezza, cit., 1972, p. 975. 152V. C. AMATO, Affidamento e responsabilità, cit. p. 122.

153Sul punto ad esempio Cass. 14 febbraio 2000, n. 1632, in Giur. It., 2000, p. 982.

154Analoghi presupposti sono richiesti nel caso di revoca della proposta contrattuale in violazione del principio di buona fede; anche in tal caso gli elementi costitutivi della fattispecie sono stati individuati nell’intervenuto affidamento sulla conclusione del contratto, oltre che nell’ assenza di una giusta causa per la revoca della proposta contrattuale: cfr. A. M. MUSY, Responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo),

delle parti.

Si è ad ogni modo, come anticipato, criticata questa impostazione e abbiamo già fornito alcuni degli argomenti a sostegno di questo tipo di conclusioni nel paragrafo precedente. Occorre tuttavia specificare che la conseguenza socio-economica dell’orientamento oggetto di critica è rappresentata dalla possibilità di intraprendere una trattativa soltanto nel caso di completa ponderazione con esiti certamente dannosi per i traffici giuridici.

La richiamata interpretazione dell’art. 1337 c.c., collocata anche nel contesto socio- economico appena richiamato, induce a ritenere che preoccupazione della disposizione sia solo “d’impedire che le trattative continuino anche quando all’atteggiamento esteriore non corrisponda un’interna volontà”.

Il dovere in capo alle parti è pertanto, alla luce di detta impostazione, quello di “dichiarare la propria intenzione circa le concrete possibilità di stipulare il negozio”155, piuttosto che

quello di recedere soltanto in presenza di una giusta causa e in assenza di un affidamento sulla conclusione del contratto156.

La preoccupazione della disposizione appare quella di incentivare contegni nei quali vi sia una tendenziale conformità fra l’interno volere dei contraenti e gli atteggiamenti esteriori manifestati durante le fasi anteriori alla stipula del contratto.

3. Processo di “tipizzazione” degli obblighi di correttezza e violazione della regola di

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