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Regole di comportamento e regole di validità: ancora sulla relazione fra viz

Capitolo I: Origine ed evoluzione storica della responsabiilità precontrattuale

3. Regole di comportamento e regole di validità: ancora sulla relazione fra viz

del consenso e responsabilità precontrattuale.

Il rapporto fra vizi del consenso e responsabilità precontrattuale sottende, come abbiamo avuto modo di chiarire più volte, una pregressa relazione fra regole di validità e regole di comportamento.

Malgrado dal punto di vista dell’ individuazione del momento di incidenza, sia la culpa in

contrahendo che i predetti vizi si posizionino nella c.d. fase precontrattuale, deve tuttavia

riconoscersi una differenza strutturale che conduce di fatto a ritenere ammissibile un illecito precontrattuale che non rappresenti al contempo vizio del consenso.

Naturalmente ci troviamo, per entrambe le categorie di comportamenti appena evocati, di fronte a contegni contrari all’obbligo di buona fede nelle trattative e al contempo lesivi dell’affidamento riposto nella controparte rispetto alla lealtà e alla correttezza della contrattazione.

La categoria unitaria che raccoglie quindi le sub categorie, nell’ottica di una graduazione di comportamenti ed effetti, può condurre non soltanto al concretamento di quello che rappresenta un illecito precontrattuale, ma anche al verificarsi di un contratto qualificabile come annullabile, in taluni casi nullo o rescindibile.

La nullità in particolare, come parte della letteratura giuridica ha opportunamente evidenziato, si realizzerebbe nell’ipotesi in cui l’illiceità del comportamento precontrattuale venga ad incidere sulla funzione economico-individuale del negozio289; vi sarebbe pertanto

288In argomento per tutti G. D’AMICO, Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del

contratto, cit., p. 56 e ss.

289Per questa definizione G. B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966, passim. La “nuova” definizione di causa prospettata dall’A. insieme all’impianto metodologico che la caratterizza pare recepita anche da alcune più recenti pronunce della Cassazione; sul punto cfr. Cass. 8 maggio 2006, n.10490, in Giust. Civ., 2007, p. 1985, con nota di B. IZZI, La causa del contratto come funzione economico-

individuale. Con riferimento alla definizione tradizionalmente e tralatiziamente accolta e riportata dalla

letteratura, cfr. E.BETTI, Teoria del negozio giuridico, in Trattato Vassalli, Torino, II ed., 1950, p. 178 e ss. Per una considerazione della causa, sempre dalla prospettiva della tipizzazione, ma quale “sintesi degli effetti

una diretta rilevanza del contegno precontrattuale su uno degli elementi essenziali del contratto, colorandolo nel senso dell’illiceità e provocando la nullità del contratto290.

Di fatto, quindi, regole di validità e regole di comportamento, sebbene isolabili da un punto di vista che potremmo dire strutturale, vivono di continue interferenze da una prospettiva invece funzionale291.

Alcuni spunti provenienti dai processi di armonizzazione saranno in grado di avvalorare ulteriormente queste conclusioni.

Anche la letteratura giuridica che ritiene debba essere mantenuta in campo la distinzione fra regole di validità e regole di comportamento sottolinea l’esigenza di rivisitare il principio di non interferenza: esso non si tradurrebbe in una sorta di incomunicabilità assoluta fra le diverse categorie di regole, ma nella necessità di riservare al legislatore la tipizzazione di comportamenti che, se avvenuti durante la fase delle trattative, possono comportare un’influenza diretta sulla validità del contratto292.

Perché sussista un modello risarcitorio, anche seguendo questa lettura, non appare quindi necessario che ci si trovi di fronte a vizi invalidanti, a dolo incidente o ad altri rimedi espressamente previsti dal legislatore.

Le regole di validità non assumono quella funzione satisfattoria e reintegratice rispetto a un interesse leso che connota i rimedi risarcitori; le prime, infatti, presidiano il corretto procedimento di formazione del consenso nella fase precontrattuale, prescindendosi da

giuridici essenziali del contratto”: S.PUGLIATTI, Precisazioni in tema di causa nel negozio giuridico, in

Dir. Civile, Metodo-Teoria e Prassi (saggi), Milano, 1951, p.119 e ss.; la definizione richiamata sarebbe

invece evocativa del concetto di tipo nel pensiero di G.ALPA, La causa e il tipo, in I contratti in generale, a cura di E. Gabrielli, in Trattato dei contratti diretto da P. Rescigno, vol. I, t. 1, Torino, 1999, p. 515 e ss. Per un quadro di sintesi delle principali posizioni espresse dalla letteratura sia consentito il rinvio a G. BEVIVINO, Il patto di famiglia: fra negozio e procedimento, in Giust. Civ. 2010, p. 317 e ss.

290Cfr. in dottrina recentemente G. PERLINGIERI, Regole e comportamenti nella formazione del contratto.

Una rilettura dell’art. 1337 del codice civile, cit., p. 117 e ss.; in argomento anche A. D’AMATO, Contratto e reato. Profili civilistici, Napoli, 2003, passim; ID, Profili civilistici del rapporto tra reato e contratto, in Il nuovo diritto dei contratti, a cura di F. DI MARZIO, Milano, 2004, p. 99 e ss.

291E’ stato di recente affermato che le tesi che sostengono la compatibilità fra responsabilità precontrattuale e contratto valido presupporrebbero “l’accoglimento del principio di non interferenza tra regole di validità e regole di responsabilità”; in questo senso G. D’AMICO, Responsabilità precontrattuale anche in caso di

contratto valido?, cit., p. 198 e ss.

292Cfr. C. SCOGNAMIGLIO, Regole di validità e regole di correttezza nel nuovo diritto dei contratti, consultato sul sito http://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=23/2303&mn=3

ogni indagine che sia volta alla salvaguardia delle istanze sottese alla tutela risarcitoria293. Mentre le regole di correttezza presiedono tutta la fase o area del diritto dei contratti, le regole di validità rappresentano un’ ipotesi particolare ed eccezionale294.

In ossequio ai principi di certezza del diritto e in ragione della connotazione di eccezionalità richiamata queste ultime, con particolare riguardo alle fattispecie che espressamente includono, non sarebbero da ritenersi oggetto possibile di interpretazione analogica295.

Occorre osservare, tuttavia, che proprio quelle letture che predicano la distinzione fra le categorie di regole alle quali abbiamo fatto riferimento sin qui, affermano la sussistenza di un fondamento comune fra regole di validità e regole di comportamento o di condotta: fondamento comune che è rintracciato proprio nella regola della buona fede296.

Questo comune fondamento condurrebbe al risultato della contraddittorietà della conclusione della non interferenza delle regole di validità con quelle di comportamento297 e ancor di più provocherebbe l’effetto di legare indissolubilmente – nel senso di sempre - la non correttezza all’invalidità298.

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