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Cap I: Spunti di riflessione dai sistemi di common law

1. La Common European Sales Law: l’iter della proposta

applicazione diretta alle trattative. 4.Osservazioni in tema di risarcimento del danno e CESL. 5. Ambiguità e limiti della CESL. 6. Intervenute modificazioni della realtà giuridica e clausole generali: alcune riflessioni. 7. CESL e recesso ingiustificato dalle trattative. Dubbi circa l’individuazione di una lacuna od opportunità per l’applicazione dei principi o delle clausole generali? 8.CESL e principio di non interferenza fra regole di validità e regole di comportamento. 9.Cenni alle più recenti modifiche alla proposta di regolamento sulla vendita europea.

1. La Common European Sales Law: l’iter della proposta.

La Commissione Europea, nell’intento di ridare impulso all’opera di armonizzazione del diritto contrattuale europeo, ha sollecitato tutti i soggetti interessati (c.d. stakeholders) a esprimere le loro preferenze sulle varie opzioni sul futuro del diritto contrattuale europeo indicate nel Libro verde del 1 Luglio 2010, in vista di un diritto dei contratti per i consumatori e le imprese (Com (2010)0348)654.

Le radici di questo approccio sono ben più lontane nel tempo: se solo si volge lo sguardo alle risoluzioni del Parlamento europeo (del 26 maggio 1989 e del 6 maggio 1994)655 di esortazione, proprio della Commissione, a intraprendere il lavori per la elaborazione di un codice di diritto privato europeo656.

A seguito delle risposte date al Libro verde è stato costituito un gruppo di esperti con il compito di elaborare un documento (c.d. Feasibility Study) in cui si propongono varie soluzioni giuridiche per l’uniformazione giuridica del diritto contrattuale europeo.

Nel giugno 2011657, il Parlamento europeo ha votato l’opzione 4, fra le sette indicate nel

Green Paper, raccogliendo, per questa via, le sollecitazioni provenienti dalla stessa

Commissione.

Alcune delle opzioni prospettate nel Libro Verde erano risultate intenzionalmente impraticabili: dalla scelta possibile dell’adozione di un codice che sostituisse e rimpiazzasse i singoli codici nazionali, alla mera pubblicazione dei risultati del lavoro prodotto.

Le alternative estreme parevano chiaramente inaccettabili, o per l’eccessiva ambizione del risultato al quale si tendeva, ovvero per il carattere eccessivamente blando della risposta

654Si tratta nello specifico del Libro Verde sulle possibili opzioni in vista di un diritto europeo dei contratti

per i consumatori e per le imprese, doc. COM. (2010) 348 def.

655Rispettivamente in G.U.C.E., n. C 158/401 e in G.U.C.E., n. C. 519/205.

656M. MELI, Proposta di Regolamento – Diritto Comune Europeo della Vendita, in NLCC, 2012, p. 184 e ss.; ivi è evidenziato come i tentativi di armonizzazione attraverso il metodo delle direttive non erano stati fino a quel momento sufficienti a realizzare le esigenze sottese alla concretizzazione del mercato unico.

657Il Parlamento si è pronunciato l’8 giugno 2011; il risultato della votazione è rappresentato bene dai numeri: 521, una larga maggioranza quindi i favorevoli; 145 contrari e solo 8 astenuti. La pronuncia del Parlamento è “a favore di norme europee che le imprese e i consumatori di tutta l’Unione possono scegliere di applicare ai contratti conclusi nel mercato unico”.

rispetto alle finalità proposte.

Il momento apicale dell’attività di impulso all’opera di armonizzazione è rappresentato dalla presentazione da parte della Commissione al Parlamento ed al Consiglio di una proposta di regolamento per un diritto comune europeo della vendita (Common European

Sales Law658) che ha quali aspetti caratterizzanti, fra gli altri, l’applicabilità alle

negoziazioni cross border, la qualifica di second regime, di legge contrattuale identica per ogni Stato Membro (Proposal Comma 2011 635 final dell’11 ottobre 2011)659.

Si realizzerebbe, in questo modo, l’aspirazione multilivello660, già compiuta in ambito di

diritti umani e per la quale il processo di integrazione europea conduce sempre più spesso a far convivere all’interno di ogni singolo Stato e quindi di ogni ordinamento, il sistema nazionale e quello sovranazionale661.

Elemento caratteristico della proposta è la conformazione del regime disciplinare in essa contenuto - e rappresentato essenzialmente dall’articolato – quale sistema essenzialmente opzionale662: in ossequio pertanto al principio di freedom of contract.

658Per un’ essenziale indicazione bibliografica O. LANDO, Comments and questions relating to the European

Commissions proposals for a Regulation on Common European Sales Law, in Eur. Rev. Priv. Law, 2011, p.

711 e ss.; P. SIRENA, Diritto comune europeo della vendita vs. Regolamento di Roma I: quale futuro per il

diritto europeo dei contratti?, in Contr. Impr., 2012, p. 634 e ss; M. HESSELINK, How to opt into the Common European Sales Law? Brief Comments on the Commission Proposal for a Regulation, in Eur. Rev. Priv. Law, 2012, p. 195 e ss.; E. HONDIUS, Towards an optional Common European Sales Law, in Eur. Rev. Priv. Law, 2012, p. 709 e ss.; G. ALPA, Il contratto in generale, Fonti, teorie, rimedi, cit., p. 832 e ss.

659Con riferimento ai passi salienti dello sviluppo diacronico degli atti ed eventi che hanno condotto la Commissione a questo stadio dell’attività, cfr., G. D’AMICO, Direttiva sui diritti dei consumatori e

Regolamento sui Diritto comune europeo della vendita: quale strategia dell’Unione europea in materia di armonizzazione, in I contratti, 2012, p. 611 e ss.; P. STANZIONE, Il regolamento di Diritto comune europeo della vendita, in I contratti, 2012, p. 626 e ss.

660Sull’influenza degli studi politologici sul concetto di sistema multi-livello, recentemente, S. PIATTONI,

The Theory of Multi-level Governance – Conceptual, Empirical and Normative Challanges, Oxford, 2010, passim; già, fra gli altri, W. WALLACE, H. WALLACE (edited by), Policy Making in the European Community, Oxford, 1983, passim.

661Sulla metafora racchiusa nell’espressione multilivello, sia consentito il rinvio, a I. PERNICE, Multilevel

Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitution-Making Revisited, in Common Market Law Review, 36, 1999, p. 703 e ss.

662Sui rapporti fra il modello proposto dalla CESL e le regole di diritto internazionale privato coinvolte, in particolare il regolamento c.d. Roma I, M. MELI, op. cit., p. 202 e ss.; l’Autrice osserva che “la scelta di

avvalersi della CESL non avrebbe nulla a che fare con l’opinio iuris di fonte internazionalprivatistica, ma andrebbe operata tra due rami distinti del diritto della vendita all’interno dello stesso ordinamento

Parte della letteratura giuridica ha osservato che il principale obiettivo della proposta di regolamento è “improving the establishment and the functioning of the internal market by

faciliting the expansion of cross-border trade for business and cross-border purchases for consumers”663.

La premessa di questo ragionamento deriva dalla considerazione per cui la presenza di diversità sostanziali nei 27 regimi contrattuali vigenti impedisce a cittadini e imprese di sfruttare con pienezza i vantaggi del mercato unico e del commercio transfrontaliero. La scelta di metodo adottata dagli organi comunitari è consistita nel limitare alla materia contrattuale e nello specifico al contratto di compravendita molte delle conclusioni che i compilatori del Draft avevano già raggiunto664.

Questo comune filo rosso è sottolineato dalla letteratura che esprime la convinzione secondo cui “è come se, in poche parole, la Commissione avesse dato mandato al Gruppo

di esperti di estrapolare dal Draft un sistema di diritto contrattuale comune, da adoperare quale sfondo per la regolamentazione del contratto665 di compravendita”666.

nazionale”; in altre parole è stato osservato che “lo strumento proposto […] non verrebbe in alcun modo a modificare o a incidere sul reg. Roma I o su altre norme di conflitto”; pertanto “se a un dato rapporto di consumo si applica la le legge italiana (per scelta delle parti o come criterio residuale) le parti potranno ancora decidere se applicare il vecchio o il nuovo regime dei contratti”.

663Cfr. P. GILIKER, Pre-contractual Good Faith and the Common European Sales Law: A Compromise Too

Far?, in European Review of Private Law, 2013, p. 80 e ss.

664In argomento M. MELI, op. cit., p. 193 e ss.

665Nell’ambito del contratto di compravendita, malgrado l’articolato si soffermi su alcuni principi generali

che possono considerarsi quale specchio dell’intenzione di uscire dai margini ristretti intorno alla nozione, la disciplina non pone particolare attenzione su aspetti di portata ampia e dogmatica, quali, ad esempio, l’individuazione del momento in cui si realizzerebbe l’effetto traslativo della proprietà; ciò in ragione delle profonde diversità che contraddistinguono i singoli ordinamenti e dell’aspirazione del documento a risolvere questioni tecniche piuttosto che scardinare salde tradizioni giuridiche.

Questa scelta si colloca del resto in perfetta linea di continuità con il modello opt in che, rimettendo alla scelta delle parti l’adozione dello schema di disciplina, consente l’introduzione “dolce” del complesso normativo in ogni sistema; per contribuire a una realizzazione più piena di queste intenzioni non pare pertanto auspicabile l’introduzione di regole che vadano a incidere significativamente sui capisaldi di ogni sistema nazionale.

Sul tema, ad esempio, del trasferimento dei diritti e delle obbligazioni, cfr. le riflessioni di H. BEALE, W. RINGE, Transfer of Rights and Obligations, in The Common European Sales Law in context. Interactions

with English and German Law (edited by G. Dannemann e S. Vogenauer), Oxfrod, 2013, p. 521 e ss.

Nel conteso della dottrina interna, con riferimento alle tendenze sviluppatesi in diverse fasi storiche, e volte alla realizzazione di un progetto di codificazione unitario, si è rilevato quanto sarebbe riduttivo limitare il discorso al dibattito sulla prevalenza del principio consensualistico e della traditio, oppure del principio della

2. La responsabilità precontrattuale nella CESL (Common European Sales

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