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La natura giuridica della responsabilità precontrattuale: l’importanza della

Capitolo I: Origine ed evoluzione storica della responsabiilità precontrattuale

3. La natura giuridica della responsabilità precontrattuale: l’importanza della

Sulla base di questa impostazione si arriva a una riduzione-limitazione e potremmo dire anche funzionalizzazione degli obblighi di cui all’art. 1337 c.c. che si riducono “all’imperativo di non falsare (con qualsiasi mezzo) il grado di ragionevole affidamento della controparte nella stipula futura; ogni altro obbligo (custodia, segreto, protezione) può derivarsi dalla clausola generale della responsabilità civile, e trovare adeguata sanzione in misure risarcitorie del tutto indipendenti dal grado di affidamento creato”; in questi termini D. CARUSO, op. cit., p. 154 e ss.

385Così D. CARUSO, op. cit., p. 111.; per una lettura volta a disancorare il concetto di affidamento alla stipulazione del contratto cfr. le riflessioni di F. BENATTI, La responsabilità precontrattuale, cit., p. 51 e ss.; ritorna sul punto di recente F. FESTI, Introduzione, in F. BENATTI, La responsabilità precontrattuale, citato dalla ristampa 2012, Napoli, p. XLIII.

Abbiamo avuto modo di accennare, più volte sin qui, agli innumerevoli dubbi che si evincono dalla disamina della letteratura circa la natura giuridica della responsabilità precontrattuale.

Le disposizioni che raffigurano il micro-sistema (artt. 1337 e 1338) predispongono un modello senza sanzione386 o quanto meno un modello senza esemplificazione del tipo di

sanzione387 e della sua natura giuridica.

Ne discende il ruolo e la funzione della dottrina388 nel provare a verificare la tenuta dei diversi schemi astrattamente ipotizzabili rispetto ai casi sussumibili nel contenuto precettivo degli artt. 1337 e 1338.

Al di là della polemica che ha infiammato studiosi quali Carnelutti e Polacco sulla possibilità di una distinzione concettuale fra responsabilità contrattuale ed extra- contrattuale389, il valore della distinzione390 sembra permanere quanto meno a cagione delle differenti conseguenze che la collocazione della fattispecie concreta nell’uno o nell’altro

386Abbiamo già accennato in altre parti della trattazione al rilievo essenzialmente sostanziale del modello normativo rappresentato dagli artt. 1337/1338 del codice civile: ciò, tuttavia, non esime dall’indagine circa la riconduzione del modello medesimo a concreto strumento di tutela, anche al fine di rinvenire possibili criteri utilizzabili per selezionare la disciplina concretamente applicabile alle differenti fattispecie.

387Probabilmente questa impostazione appare preferibile in ragione del fatto che l’intitolazione dell’articolo “Trattative e responsabilità precontrattuale” chiarisce che tale dovere è sanzionabile per il tramite del risarcimento del danno: in argomento cfr. G. PATTI, S. PATTI, Responsabilità precontrattuale e contratti

standard, cit. p. 56 e ss.

388Per un quadro delle diverse argomentazioni in dottrina, le riflessioni di L. MENGONI, Sulla natura della

responsabilità precontrattuale, cit. p. 365.

389In argomento cfr. F. CARNELUTTI, Sulla distinzione fra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale, in

Riv. Dir. Comm., II, 1912, p. 743 e ss.; V. POLACCO, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, I, Padova,

1889, p. 297.

390Di recente Lipari ha posto in evidenza come il mutato ruolo del contratto che si estrinseca nel passaggio da strumento di composizione di interessi rispetto a beni preesistenti a mezzo di creazione di beni pare rompere il senso del mantenimento di una distinzione (quella ovviamente fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale); la possibilità che l’inadempimento incida oggettivamente su di un bene appare in grado di vanificare i vecchi schematismi: cfr. N. LIPARI, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: il ruolo

limitativo delle categorie concettuali, in I contratti, 2010, p. 704; in argomento anche le osservazioni di C.

SCOGNAMIGLIO, Il danno al patrimonio: fra contratto e torto, in Resp. Civ. e Prev., 2007, p. 1253 e ss.; sul percorso storico che ha condotto alla modificazione della natura del contratto per alcuni essenziali riferimenti cfr. F. GALGANO, Lex mercatoria, 2010, Urbino, 2010, p. 239 e ss.; D. DE MASI, L’avvento

modello implica, già solo a livello disciplinare391.

Basta infatti un attento esame dell’art. 2056 c.c. al fine di chiarire quali tipologie di disposizioni in materia contrattuale siano applicabili anche in tema di responsabilità extra- contrattuale.

Così l’inapplicabilità dell’art. 1218 del codice civile ha come corollario la creazione di una netta distinzione in tema di onere probatorio: mentre il creditore dovrà provare soltanto l’inadempimento e il danno che ne deriva392, il soggetto danneggiato dovrà provare, fra i

fatti costitutivi della sua pretesa, i presupposti soggettivi che delineano la fattispecie rappresentata dall’art. 2043 del codice civile.

A seconda che si configuri la responsabilità precontrattuale quale responsabilità contrattuale o extracontrattuale sarà il presunto autore dell’illecito a dimostrare la correttezza del proprio contegno e non già l’attore, conformemente al modello espresso dall’art. 2043 c.c., a dover fornire la prova della scorrettezza393.

Del pari la predetta distinzione addosserà all’attore l’onere di provare la colpa del danneggiante oltre che la condotta (conformemente al modello dell’illecito extra- contrattuale) ovvero al convenuto l’onere di fornire la prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (conformemente questa volta al modello di cui all’art. 1218 del codice civile).

Il mancato richiamo dell’art. 1225 c.c. imporrebbe l’inapplicabilità estensiva della regola quale modello di limitazione dei danni in ambito di responsabilità contrattuale.

Come abbiamo avuto modo di rilevare non gioverebbe più la distinzione in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale quale prerogativa esclusiva della responsabilità

391Sul senso di questa distinzione all’interno della dogmatica giuridica cfr. il lavoro monografico di F. GIARDINA, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale. Significato attuale di una

distinzione tradizionale, Milano, 1993, passim.; sottolinea le distinzioni in punto di onere della prova,

termine di prescrizione, estensione dei danni risarcibili che la collocazione nelle diverse impostazioni provocherebbe M. MANTOVANI, Commento sub. art. 1337 c.c., cit., p. 484.

392Sarà infatti onere del debitore quello di provare che i fatti impeditivi non sono a lui imputabili

393Ciò in applicazione del prevalente orientamento giurisprudenziale che ha statuito che in caso di responsabilità contrattuale è il debitore a dover provare di aver adempiuto correttamente: cfr. Cass. S. U., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Corr. Giur., 2001, p. 1565; Cass. 13 aprile 2007, n. 8826, in Nuova giur. Civ.

extracontrattuale394.

Rileverebbe, invece, la distinzione fra i diversi termini prescrizionali: ciò in quanto al termine decennale, proprio della disciplina della responsabilità contrattuale, si sostituirebbe un termine breve, quinquennale, in materia extracontrattuale.

La giurisprudenza ha inoltre osservato che qualora si configuri la responsabilità precontrattuale quale tertium genus di responsabilità dovrebbe comunque applicarsi il termine decennale in ragione dell’impossibilità di procedere con interpretazioni estensive o analogiche delle regole che prevedono termini prescrizionali brevi395.

Accanto a queste distinzioni si è soliti affiancare l’impossibilità di stipulare in ambito extra-contrattuale una clausola penale, di modulare una graduazione della colpa e l’individuazione del foro competente396.

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