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L A ASIMMETRIA COME STRUMENTO GIURIDICO DI GARANZIA NEL DIRITTO COSTITUZIONALE : LO “ STATUS ACTIVUS PROCESSUALIS ”

3 ‘C ONSIDERAZIONI ’ GIURIDICHE SULLA ‘ ASIMMETRIA ’: UNA

3.2. L A ASIMMETRIA COME STRUMENTO GIURIDICO DI GARANZIA NEL DIRITTO COSTITUZIONALE : LO “ STATUS ACTIVUS PROCESSUALIS ”

3.2. L

A ASIMMETRIA COME STRUMENTO GIURIDICO DI GARANZIA NEL DIRITTO COSTITUZIONALE

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LO

STATUS ACTIVUS PROCESSUALIS

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La conclusione cui giungono le riflessioni svolte nel paragrafo precedente rilevano le difficoltà di ‘inquadrare’ attraverso le classiche categorie della dogmatica costituzionalistica un concetto così flessibile e versatile come la asimmetria. Un concetto caratterizzato da una natura ambivalente che non ha fatto desistere dal suo uso in ambito costituzionalistico dove l’asimmetria viene espressamente richiamata con riferimento e come qualificazione di una specifica strutturazione territoriale il cui ‘carattere asimmetrico’ si manifesta nel godimento, da parte di alcune delle unità-componenti lo Stato dotate di autonomia politica, di un trattamento costituzionale differenziato, legittimato dal riconoscimento positivo di alcune singolarità di diverso tipo rispetto alle altre entità che compongono lo Stato.

Partendo da questo uso ci siamo chiesti se fosse possibile fondarne uno ‘statuto’, se si trattasse di una mera e contingente qualificazione, in cui sarebbe chiara la valenza prettamente politica, o, piuttosto di un carattere strutturale che va al di là di semplici considerazioni di fatto pur nella consapevolezza che non si tratta, di per sé, né di un principio né di un valore costituzionale, implicito o espresso.

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Espressione utilizzata da P.HÄBERLE, “Efectividad de los derechos fundamentales en el Estado constitucional”, in A.LÓPEZ PIÑA (dir.), La garantía constitucional de los derechos fundaemtales. Alemania, España, Francia e Italia, Madrid, 1991, p. 274.

Elementi chiave nella ‘ricostruzione giuridica’ che qui si intende effettuare sono rappresentati dalla natura strumentale dell’asimmetria e dalla funzione di integrazione che la stessa svolge.

Fondamentale, infatti, è la strumentalità e complementarietà della asimmetria rispetto ai quei principi e valori costituzionali di cui non ne condivide pienamente lo status. In tal senso la asimmetria non è altro che il riflesso della operatività di principi e valori, ovvero uno dei due poli della linea che orienta il processo di collisione-bilanciamento tra questi. L’asimmetria si configura, quindi, come il risultato della applicazione e interazione tra i diversi principi e valori costituzionali, in particolar modo quelli relativi alla organizzazione territoriale dello Stato, ambito in cui coesistono principi, prima facie, in apparente contraddizione (in primis unità e autonomia), dal cui gioco conflittuale derivano dinamiche e tensioni più o meno uniformizzanti-differenziate, più o meno simmetriche-asimmetriche, binomio dinamico che consente il ‘controllo’ delle disfunzioni che regolarmente possono verificarsi durante il periodo di vigenza di una norma costituzionale. In tale prospettiva la asimmetria non può essere considerata un principio aprioristicamente previsto dalla Costituzione ma, piuttosto, il naturale corollario dei principi strutturali di un ordinamento complesso e pluralistico. Di conseguenza il carattere che definisce pienamente l’asimmetria è proprio quello relativo alla utilità di tale concetto rispetto alle finalità costituzionali e alla logica costituzionalistica, per cui la combinazione di elementi politici e giuridici che si realizza al suo interno non fa altro che riflettere in maniera fedele il contesto in cui ha origine e verso il quale protende.

A questo punto si potrebbe ben obiettare che il riconoscimento di una tale dimensione ‘empirico-fattuale’ della asimmetria ci trasferirebbe da una prospettiva giuridico-costituzionale ad un ambito più prossimo alla scienza politica “en cuanto disciplina interesada por el funzionamento práctico de las instituciones y la efficacia auténtica de las normas jurídicas”201. Ma così non è perché, se accanto alla dimensione di ‘risultato’ che la asimmetria assumerebbe nella interazione e applicazione dei principi e valori costituzionali, consideriamo la funzione di garanzia che la stessa svolge con riferimento alla effettività di tali principi rientriamo nel pieno ambito della garanzia costituzionale. Quindi partendo dal valore pragmatico di tale concetto – effetto della interazione tra principi e valori –, l’asimmetria costituisce un termine ed istituto pienamente giuridico iscrivendosi come modalità attraverso cui “puede garantizarse una

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Quanto affermato da M. JIMÉNEZ DE PARGA, “La trampa del federalismo”, in ABC, 25 novembre del 1998, a proposito del federalismo asimmetrico.

especial protección a ciertas instituiciones”202, ovvero, in tal caso, le entità regionali e particolarmente le peculiarità che alcune di esse presentano. Garanzia non solo formale ma anche processuale finalizzata ad una concretizzazione effettiva dei principi strutturali dell’organizzazione territoriale dello Stato come principi dello Stato Costituzionale e come protezione delle specificità presenti negli Stati composti. In tal senso la asimmetria costituisce uno strumento del diritto costituzionale processuale che si basa su una concezione della Costituzione in cui particolarmente rilevante è il carattere processuale e pubblico – la Costituzione come “garanzia di un «processo pubblico»”203 –, nonché quello pluralistico rispetto al quale la asimmetria svolgerebbe un utile ruolo ausiliario nel perfezionamento dell’idea stessa di pluralismo degli attuali sistemi democratici, particolarmente del pluralismo territoriale. Una condizione, questa, che caratterizza non solo gli ordinamenti statali singolarmente considerati ma, in modo peculiare, lo stesso ordinamento sovranazionale europeo soprattutto se esaminato attraverso la dimensione regionale. a tal fine diventa imprescindibile rintracciare “nuovi meccanismi per garantire la pluralità, la flessibilità e l’interazione necessarie per gestire la complessità caratteristica delle nostre società”204.

Assumendo questa prospettiva, la asimmetria si colloca a pieno titolo nell’ambito del diritto come strumento di garanzia dell’efficacia giuridica dei principi e valori fondamentali della Costituzione, non l’unico né conditio sine qua

non dei processi autonomicisti, ma certamente, tra gli altri, una possibile modalità

che alcuni ordinamenti, in particolare (vedi Italia e Spagna ma non solo), e quello europeo, in via generale, hanno integrato nel proprio tessuto costitutivo. Se i principi e i valori costituzionali riguardanti l’organizzazione territoriale hanno subito in quest’ultimo ventennio uno sviluppo senza pari, prevedendo un ampliamento in termini di progressiva estensione e consolidamento – non dimentichiamo sotto le spinte dei processi di globalizzazione, internazionalizzazione ed europeizzazione che hanno rivitalizzato le strutturazioni

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Così C. SCHMITT, Teoría de la Constitución, Madrid, 1999, con riferimento alla garanzia istituzionale.

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Si veda in tal senso P.HÄBERLE, “Diritto costituzionale nazionale, unioni regionali fra stati e diritto internazionale come diritto universale dell’umanità: convergenze e divergenze”, sul sito

www.associazioneitalianadeicostituzionalisti.it e dello stesso autore “Efectividad de los derechos fundamentales en el Estado constitucional”, cit., e in merito alla prospettiva del Diritto costituzionale processuale si veda soprattutto “El recurso de amparo en el sistema germano federal”, in D.GARCÍA BELAUNDE –F. FERNÁNDEZ SEGADO, La jurisdicción constitucional en Iberoamérica, Madrid, 1997, p. 246.

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territoriali peculiarmente nella dimensione autonomistica205 – , ciò ha comportato un ripensamento dello stesso Stato costituzionale così come ereditato dal costituzionalismo del ‘900; per cui la legittimazione dello Stato dei diritti, principi e valori fondamentali è venuta sempre più poggiando sul carattere dello Stato medesimo come soggetto deputato allo svolgimento di quei compiti specificamente orientati alla realizzazione della effettività di diritti, principi e valori. In tal senso la prospettiva della differenza e la possibilità concettuale dell’asimmetria trovano posto in tale funzione di garanzia dell’effettività.

La asimmetria, infatti, risulta caratterizzata non solo da una natura fondamentale strumentale ma da un funzione di integrazione che diventa necessaria in una realtà complessa, particolarmente negli Stati composti. Esaminare l’organizzazione territoriale di un ordinamento attraverso tale dimensione di lettura significa operare all’interno del diritto costituzionale perché l’asimmetria non è altro che una modalità attraverso cui inverare coerentemente il diritto costituzionale globalmente inteso, ovvero norme, cultura, ideologia e documenti costituzionali. In tale prospettiva l’asimmetria non è solo un concetto descrittivo di natura politologia ma perfettamente corrispondente ai principi e ad ai valori consegnati al testo costituzionale, ovvero, in altri termini, parafrasando Blanco Valdés, al “valore della Costituzione” che è un “valore giuridico e un valore politico”206. La Costituzione, infatti, non è un documento ‘ipostatico’ dal significato ‘monolitico’ ma, piuttosto, costituito da una insieme di norme, principi e valori dalla cui lettura e relazione possono derivare differenti soluzioni che ai fin della nostra analisi possono essere maggiormente orientate verso la simmetria o asimmetria. Da ciò deriva non solo una ‘costituzionalizzazione materiale’ della asimmetria – rispondente alla funzione di strumentalità della stessa e, quindi,

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Una tematica, questa, che affronteremo più dettagliatamente nel capitolo successivo, per ora basta rilevare la interconnessione esistente tra i diversi processi in atto, ovvero, in particolare, progressiva europeizzazione e federo-regionalizzazione interna caratterizzati da una relazione che in termini matematici potremo definire ‘direttamente proporzionale’ dal momento che l’intensificarsi dell’uno provoca un rafforzamento dell’altro e viceversa. Per una breve ricostruzione della tematica a mo’ di introduzione al tema si vedano, B.CARAVITA, “Federalismo, Federalismi, Stato Federale”, cit. e G. D’IGNAZIO e L. GRECO, “L’evoluzione del ruolo comunitario delle Regioni italiane nel processo costituzionale europeo”, in Civitas Europa, n. 13, 2004.

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Cfr. R.BLANCO VALDÉS, Il valore della Costituzione. Separazione dei poteri, supremazia della legge e controllo di costituzionalità alle origini dello Stato liberale, Padova, 1997, il quale evidenzia il duplice ruolo della Costituzione come “documento politico che si limita ad organizzare e disciplinare l’ambito funzionale dei poteri dello Stato […], le sue relazioni e limitazioni, in modo che tutto ciò su cui entrambi i poteri sono d’accordo risulta costituzionalmente legittimo” e come “documento giuridico che, oltre ad assolvere alle funzioni appena richiamate, si connota come norma fondamentale dell’ordinamento giuridico dello Stato che è, non solo applicabile agli operatori politici ma anche determinante delle relazioni tra questi ed i singoli, configurandosi come un autentico diritto, e supremo diritto, dello Stato” (p. 31).

come risultato di un processo – ma anche formale, se pur di natura implicita, giacché nessuna norma costituzionale menziona espressamente la asimmetria; una costituzionalità, quindi, derivante da una lettura sistemica delle norme costituzionali.

Un concetto, quindi, materialmente e formalmente costituzionale, di natura strumentale la cui essenza risiede nella funzione di integrazione che viene a svolgere nell’ordinamento, ovvero di ‘adeguatio rei et iuris’ delle norme costituzionali alla realtà da regolare. Il valore giuridico della asimmetria consiste, dunque, nella ‘sostanzializzazione’ delle norme e nella ‘normativizzazione’ della realtà: rendere maggiormente efficace l’applicazione delle norme e riflettere con maggior precisione la realtà nel contenuto delle disposizioni normative investite della regolazione. Uno strumento capace di ‘flessibilizzare’ il sistema normativo- costituzionale, soprattutto per ciò che concerne l’organizzazione territoriale, poiché non risponde ad un modello organizzativo monolitico ma in grado di adattarsi alle necessità del sistema politico e giuridico.

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