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I L ‘ CAMINO DE LA DESCENTRALIZACIÓN ’: LA ‘ OTRA CARA DE LA EUROPEIZACIÓN ’

SPAGNOLO: UN SISTEMA AUTONOMICO ‘IN

2.1. I L ‘ CAMINO DE LA DESCENTRALIZACIÓN ’: LA ‘ OTRA CARA DE LA EUROPEIZACIÓN ’

Lo sviluppo sempre più evidente del processo di integrazione europea con il progressivo riconoscimento di differenti strutture di organizzazione territoriale presenti in ciascun Stato membro, pone una domanda; cioè ci spinge a riflettere sulla portata – presupposta l’esistenza – delle implicazioni che questo fenomeno di ‘europeizzazione’ esercita – e, perché no, intensifica – sulle dinamiche interne di federalizzazione.

Ciò significa porre in dubbio l’idea secondo cui l’Europa e la relativa evoluzione istituzionale difficilmente potranno svolgere un ruolo determinante rispetto all’organizzazione interna e territoriale del potere. Non solo il contesto relazionale europeo, in effetti, offre inputs capaci di ‘stimolare’ la ‘mobilità’ degli enti regionali – quindi una mobilitazione ‘in positivo’ – ma riguarda direttamente gli spazi competenziali delle entità infrastatali che godono di autonomia politica – si tratta in questo caso di una mobilitazione ‘in negativo’ – .

466

Cfr. G. ROLLA, “Differenziazione regionale e nuovi criteri per il riparto delle competenze”, in AA.VV., S.GAMBINO (a cura di), Stati nazionali..., cit., p. 544.

467

Per un breve esame su questa impostazione teorica si veda, chiaramente, J.C. FRIEDRICH, Constitucional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America, Boston, 1968.

Come più volte sottolienato dalla dottrina, “la transferencia de parcelas de soberanía de los Estados a la Unión europea y la progresiva disolución de las fronteras interiores reformulan el concepto de ‘espacio político nacional’” e proprio questo processo di ‘doppia tensione’ –‘tenaglia’– nella quale si trova lo Stato468, “favorece objetivamente la reemergencia de la dimensión etnoterritorial”469. Le entità infrastatali devono considerare la peculaire posizione nella quali si trovano. Da una parte devono tener conto della lenta ma progressiva ‘decadenza’ dei sistemi statali nazionali e, dall’altro, del peso e dei vincoli crescienti della dimensione istituzionale e normativa europea. Si verifica una sorta di ‘sdoppiamento’ tra la titolarità delle competenze legislative degli enti infrastatali in una pluralità di materie – come previsto dal diritto costituzionale interno – e il trasferimento del relativo esercizio alle istituzioni comunitarie senza che l’ordinamento europeo preveda procedimenti che vadano a compensare questo tipo di ‘emarginazione’ delle autonomie regionali.

Questa dinamica si aggiunge al crescente grado di decentramento interno agli Stati membri, anche in quelli tipicamente più avulsi alla regionalizzazione come la Francia470, o di nuova ‘europeizzazione’ come la Polonia.

Quest’ultimo processo trova ‘linfa vitale’ proprio nel differente grado e intensità delle modalità di compensazione previsti dal diritto interno statale. con la conseguenza che si produce un proceso di emulazione intraregionale nel rivendicare forme equivalenti di integrazione nel contesto europeo. Eterogeneità che riflette l’assenza di un modello di federo-regionalizzazione condiviso tra gli Stati membri decentrati, la Spagna, in tal senso, non è che la punta di un iceberg di tale constatazione, ovvero il caso più emblematico, l’‘archetipo’ di Stato, composto e decentrato, di un modello di organizzazione territoriale dei poteri471.

468

Si veda, A. PÉREZ CALVO, “El lugar del Estrado en la integración europea”, in Teoría y Realidad Constitucional, n. 15, 2005, pp. 107-131.

469

Cfr. C. R.AGUILERA DE PRAT, “De la ‘Europa de las regiones’ a la Europa con las regiones”, en Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, n. 2, 2006, p. 48.

470

Su tale tematica si veda, tra gli altri, K. BLAIRON, “La Repubblica decentralizzata fra sperimentazione, democrazia locale e collettività d’oltremare: a proposito della riforma costituzionale francese del 28 marzo 2003”, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, IV, 2003, p. 1629 e ss. L’A. sottolinea come la riforma costituzionale del 2003, pur introducendo importanti novità in merito all’organizzazione territoriale, “non rimette in questione la forma dello Stato unitario decentralizzato”.

471

Come affermava sin dagli inizi della nuova politica costituzionale spagnola, apertasi all’indomani della approvazione della Costituzione del 1978, uno dei più grandi costituzionalisti dello Stato autonomico, la Legge fondamentale “assicurava egualmente, senza modifiche formali, unoStato unitario e centralizzato, uno Stato, uno Stato unitario ma decentrato, uno Stato sostanzialmente federale ed inoltre fenomeni che superano i limiti dello Stato federale per richiamare formule confederali”. Cfr. P.CRUZ VILLALÓN, “La estructura del Estado o la curiosidad del jurista persa”, cit., p. 59.

Nonostante ciò, non possiamoo nascondere il fatto che le Regioni sempre più sono coinvolte a livello europeo agendo come partner, funzione, questa, che non trova corrispondenza sul piano giuridico-istituzionale. Il c.d. ‘fait régionel’ è andato emergendo gradualmente come effetto tanto del ritmo crescente del processo di integrazione europea, che della iniziale e preponderante applicazione di parametri propri del diritto internazionale che non considerano l’organizzazione costituzionale interna agli Stati. Un fenomeno, questo, che dipende tanto dalla originaria impronta internazionalista del processo di integrazione che dalla scarsa incidenza del decentramento interno. Quest’utlimo, ad eccezione di alcuni ordinamenti come quello tedesco, non era caratterizzato da entità infrastatali molto forti. Oggi, invece, la situazione è cambiata perché la maggior parte degli Stati membri, riguardati dalla ‘questione regionale’ comunitaria, si sono dotati di una struttura decentrata più o meno rilevante. L’emergere di una ‘questione regionale’ a livello europeo implica, di riflesso, la nascita di una ‘questione comunitaria’ all’interno. Si pone, in effetti, il problema – chiaramente negli ordinamenti decentrati – di verificare se, di fronte alla erosione dell’autonomia regionale da parte della Comunità europea, sono stati attivati nell’ordinamento interno strumenti istituzionali o procedimenti di compensazione. Quindi, ci chiediamo se per la questione comunitaria si possa trovare una soluzione interna in conformità all’ordinamento costituzionale, in armonia con la eterogeneità dei rispettivi ordinamenti decentrati.

Infine bisogna dire che la nascita e il consolidamento del processo di decentramento interno agli Stati rappresenta la ‘otra cara de la europeización’, con un avvertimento: l’Europa offre alle regioni lo spazio, probabilmente, più adeguato per dar voce ai propri differenti interessi, ma rimane una sostanziale differenza tra la ‘regionalizzazione comunitaria’ e il ‘comunitarismo regionale’, ovvero nella ratio del regionalismo interno e di quello comunitario.

In tali interstizi il ruolo degli Stati continua ad essere predominante in una generale ‘virata’ quanto alle sue funzioni e struttura che ha portata all’emersione di una esigenza particolarmente acuta in questi ultimi tempi, ovvero la messa in discussione del patto costitutivo che sta alla base dell’ordinamento giuridico472.

In effetti, come ben evidenziato in dottrina, “la Unión Europea se presenta como realidad innegable que ha trasformado el Estado en Estado comunitario,

472

Come sotolinea P.DE VEGA “continúa siendo el estado el punto de referencia y el marco obligado donde se establecen los supuestos reguladores de la vida social y donde se definen y expresan democráticamente los principios valorativos ordenadores de la convivencia”. Cfr. P.DE VEGA, “Mundialización y Derecho Constitucional: la crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual”, in Revista de Estudios Políticos, n. 100, 1998.

aunque sin hacer desaparecer su esencia estatal”473. Quindi, è già evidente l’azione di impulso, esercitata dal processo di europeizzazione verso una ‘modernizzazione’ dei testi costituzionali, nei quali la dimensione europea appare come elemento di riferimento di questo nuovo “constitucionalismo de los Estados integrados de Europa”474 che si inserisce nella generale “tendencia hacia la «constitucionalización» del orden jurídico europeo”, o, analogamente, di “nacionalización” del diritto comunitario475. Da questa prospettiva “los procesos de unificación europea y de regionalización” rappresentano la “expresión de un mismo y único fenómeno”476. Proprio la vis atractiva di questi fenomeni implica un “replantamiento del Estado soberano”477.

2.2.

I

L

PODER CONSTITUYENTE

DELLE

C

OMUNITÀ

A

UTONOMICHE

:

LA

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