• Non ci sono risultati.

Le associazioni sindacali terze, con proprio statuto e atto costitutivo, e seguito in azienda del 5% dei lavoratori

Disciplina della elezione della RSU di Barbara de Mozzi

3.1. L’identificazione dei sindacati legittimati alla presentazione delle liste

3.1.3. Le associazioni sindacali terze, con proprio statuto e atto costitutivo, e seguito in azienda del 5% dei lavoratori

Significative novità si riscontrano rispetto all’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sul fronte della partecipazione alle elezioni delle RSU delle associazioni sindacali terze, costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, alle quali sono richiesti tanto un seguito in azienda pari al 5% dei lavoratori con diritto al voto (salvo il rilevato inasprimento dei requisiti per le aziende di più piccole dimensioni) quanto la espressa, integrale, formale accettazione dei contenuti degli accordi interconfederali 2011, 2013, 2014.

Dal momento che la clausola in commento condiziona la partecipazione alle elezioni all’espressa, integrale, formale, accettazione dei contenuti dell’accordo, ne discende che il momento dell’accettazione (formale) si

49

Ammesso che possa darsi contratto gestionale a tale livello, in quanto deputato a regolare interi settori della produzione. In tal senso, incidentalmente, Cass. 4 marzo 2010, n. 5209, in

MGC, 2010, n. 3, 322; Cass. 9 gennaio 2008, n. 212, ivi, 2008, n. 1, 12; Cass. 11 gennaio

2008, n. 520, ivi, 29; App. Firenze 18 giugno 2010, in D&L, 2010, n. 3, 737. Si veda anche M.

PERSIANI, Contratti collettivi normativi e contratti collettivi gestionali, in ADL, 1999, n. 1, 17.

Contra, G.VARDARO, Differenze di funzioni e di livelli fra contratti collettivi, in LD, 1987, 275.

Disciplina della elezione della RSU 123

configura come distinto dal diverso momento della partecipazione alla procedura elettorale. L’accettazione del contenuto degli accordi – ben più articolato, rispetto alla sola disciplina della rappresentanza sindacale in azienda – non può, cioè, consistere ed esaurirsi nella mera partecipazione alle elezioni della RSU in ciascuna unità produttiva.

La clausola in commento potrebbe, in sostanza, avvalorare (come già nel 1993) l’idea che la rinuncia a costituire RSA – di cui alla prima parte della clausola di salvaguardia – decorra, anche per le federazioni aderenti alle confederazioni firmatarie, e non solo per i sindacati terzi aderenti alla disciplina degli accordi 2011-2014, solo dal momento di partecipazione alle elezioni della RSU50; risolvendosi, così anche l’apparente antinomia tra la parte prima del punto 8, sezione II e il punto 1 della sezione I (della parte II). È ben vero che, rispetto al 1993, la prima parte della clausola di salvaguardia registra l’eliminazione (forse non casuale) di una virgola, che parrebbe avallare l’interpretazione contraria51. E tuttavia si tratta di elemento troppo debole, a fronte della considerazione che la “adesione” al contenuto degli accordi 2011-2014 (richiesta dal punto 8) dovendo essere espressa, integrale, formale (ai sensi del punto 4, sezione III, in commento) non può coincidere con la mera “partecipazione alle elezioni” della RSU52.

Occorre, però, interrogarsi su quali siano le conseguenze, per le organizzazioni sindacali terze “extra-confederali”, di un’espressa, integrale, formale accettazione degli accordi 2011, 2013, 201453; interrogativo stimolato anche

50 Significativamente, si prevede oggi che le organizzazioni sindacali legittimate “possano” e non già “debbano” esercitare l’iniziativa per la costituzione delle RSU (punto 1, parte II, sezione II).

51 La questione interpretativa ruota attorno alla riferibilità dell’inciso «partecipando alla procedura di elezione della r.s.u.» alle sole organizzazioni sindacali terze “aderenti” al contenuto degli accordi (nel senso, cioè, che la partecipazione alle elezioni integri essa stessa l’adesione al contenuto degli accordi da parte dei sindacati “terzi”) o invece (come sembra preferibile) anche alle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie. Secondo Trib. Lucca 3 marzo 2000, in RIDL, 2001, n. 2, II, 203, il “pleonastico periodo” («partecipando alle elezioni della Rsu») doveva considerarsi «strettamente collegato, seppur con un’impropria virgolettatura» (oggi eliminata), «a quello immediatamente precedente». Ma, come si è detto, tale interpretazione non pareva convincente, poiché l’adesione al contenuto degli accordi doveva, e deve, essere «formale, espressa, integrale», ed è pre-requisito per poter presentare proprie liste alle elezioni.

52

Peraltro, quando la seconda parte della clausola di salvaguardia sarà recepita dai CCNL, si avrà anche la rinuncia delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni a costituire proprie RSA nelle unità produttive ove già sia sperimentata la RSU (costituita o costituenda), qui a prescindere dalla scelta delle stesse di partecipare o no alle elezioni.

53 La dichiarazione del sindacato (nella specie confederazione Cobas) di riservarsi di agire in giudizio per fare accertare la nullità dell’accordo interconfederale 10 gennaio 2014 non inficia,

124 Barbara de Mozzi

dalle recenti vicende giudiziarie che hanno visto talune associazioni extra-confederali agire in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità delle clausole di cui alla parte III e IV dell’accordo interconfederale 10 gennaio 2014 e dichiarare, al contempo54, di accettare la parte I e II dell’accordo (controproposta contrattuale)55; ciò, nel tentativo di mantenere l’attuale “agibilità sindacale” (e cioè al fine di poter continuare a partecipare alle elezioni della RSU nelle unità produttive dove sia raggiunto il seguito del 5%), senza tuttavia essere astrette all’accettazione dell’intero sistema di relazioni industriali disegnato dall’accordo interconfederale.

Si tratta, naturalmente, di una questione anch’essa strettamente connessa all’interpretazione della “nuova” clausola di salvaguardia56 ed in particolare alla sua seconda parte, la quale prevede che (anche) i sindacati extra-confederali “di categoria” non firmatari di CCNL, aderendo57 agli accordi 2011-2014 «si impegnano a non costituire Rsa in tutte le realtà in cui siano state o vengano costituite Rsu»: una rinuncia, dunque, che non parrebbe circoscritta, come nel ‘93, ai soli contesti nei quali il sindacato “extra-confederale” abbia scelto di prendere parte alle elezioni, bensì estesa ad ogni contesto ove RSU siano, comunque, costituite (ancorché senza la partecipazione del sindacato stesso)58.

secondo due recenti ordinanze del Tribunale di Ivrea, la espressa, formale, integrale adesione al contenuto degli accordi 2011-2014, contestualmente espressa dal sindacato stesso ai fini della partecipazione alla costituzione della RSU. Trib. Ivrea 7 aprile 2014; Trib. Ivrea 28 aprile 2014. Peraltro non è chiaro perché l’AI 10 gennaio 2014 sia stato ritenuto immediatamente applicabile al caso di specie, malgrado il CCNL non ne avesse (ancora) recepito i contenuti.

54 Nel ricorso stesso, promosso contro Confindustria, Cgil, Cisl, Uil.

55 Cfr. il testo integrale del ricorso ex art. 702 c.p.c. depositato in data 20 marzo 2014 da USB, USB Lavoro privato, nonché da due componenti USB della RSU in carica, contro Confindustria, Cgil, Cisl, Uil. Nel senso che l’accordo interconfederale 10 gennaio 2014 non possa suscitare rilievi di contrarietà alla Costituzione si era espresso, nel parere pro veritate richiesto in data 27 gennaio 2014, Testo Unico sulla Rappresentanza”, convenuto da Confindustria – Cgil, Cisl e Uil il 10 gennaio 2014, ANGIOLINI &ASSOCIATI.

56 Si rinvia, sul punto, a F. SANTINI,Modalità di costituzione e di funzionamento delle RSU,

cit.

57

Sembrerebbe, con l’atto di adesione «formale, espresso, integrale» di cui al punto 4, parte II, sezione III, dell’accordo interconfederale, il quale non può consistere nella mera partecipazione alle elezioni della RSU, che sia in ipotesi “già costituita” (o costituenda).

58 Contra, si veda però F. CARINCI, Il lungo cammino per Santiago della rappresentatività

sindacale: dal titolo III dello Statuto dei lavoratori al Testo Unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014, in questo volume, LIX, secondo cui, in forza della seconda parte della clausola

Disciplina della elezione della RSU 125

Pare, allora, che tale scenario – una volta che le clausole in questione saranno recepite dalla contrattazione nazionale di categoria – rischi di innescare una fuga dalle RSU delle organizzazioni stesse. Quantomeno là dove il sindacato (dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 231/13) abbia ragionevoli aspettative di essere ammesso alle trattative per la stipula del contratto collettivo di lavoro, applicato in azienda, e dunque, alla costituzione di proprie RSA59.

Occorre, peraltro, sottolineare che il punto 8, parte II, sez. II (clausola di salvaguardia) sembra fare riferimento ai soli sindacati extra-confederali “di categoria”60. Con la conseguenza – piuttosto illogica – che i sindacati extra-confederali, con seguito del 5%, di respiro solo aziendale potrebbero tanto partecipare all’elezione della RSU quanto (non operando nei loro confronti la clausola di salvaguardia) costituire RSA (ricorrendone i requisiti). Salvo adottare un’interpretazione correttiva, e ritenere riferita la seconda parte della clausola di salvaguardia a tutti i sindacati di cui al punto 4, lett. b, sezione III (e non solo a quelli di livello “categoriale”).

In definitiva, l’accordo interconfederale del 10 gennaio pare connotato da una minore “inclusività” nei confronti delle sigle extra-confederali rispetto alla disciplina del 1993: sia per i requisiti più restrittivi imposti per la partecipazione alla RSU nelle aziende fino a 59 dipendenti; sia per la maggiore pervasività, nei loro confronti, della clausola di salvaguardia (che sembrerebbe non limitata al singolo contesto aziendale, nel quale il sindacato di base abbia deciso di partecipare alle elezioni della RSU); sia infine per la riserva a favore delle sole organizzazioni sindacali aderenti a Cgil Cisl Uil del potere di “bloccare” il passaggio dalla RSA alla RSU nei contesti ove, ad

aderenti tramite la partecipazione alle elezioni delle RSU è relativa, in quanto ristretta alle sole unità produttive dove ci sono RSU costituite o costituende, alle cui elezioni prendono parte».

59 Questione, questa, a sua volta problematica, posto che la Consulta evoca, sì, lo strumento dell’art. 28 Stat. lav. a “baluardo” contro un’“ingiustificata” esclusione dalle trattative di un sindacato di “acquisita rappresentatività”, ma non afferma certo – secondo l’opinione che pare prevalente – l’esistenza di un diritto del sindacato rappresentativo all’ammissione alle trattative. Sul tema, si veda F.CARINCI, Alice non abita più qui (a proposito e a sproposito del

“nostro” diritto sindacale), in F.CARINCI (a cura di), op. cit., XI. Ed anzi si è da più parti sottolineata la difficoltà di enucleare dalla pronuncia della Corte un criterio distintivo valido a dirimere le future controversie nelle quali il sindacato, in ipotesi rappresentativo, resti escluso dalle trattative. Cfr. P.ICHINO, Rappresentanze sindacali aziendali: la Consulta non risolve il problema, in www.pietroichino.it, 2013.

60 La seconda parte della clausola di salvaguardia fa, infatti, riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni, “o che” comunque aderiscano agli accordi 2011-2014. Dunque, sembrerebbe, ai sindacati “di categoria aderenti agli accordi”, e non invece ai sindacati meramente aziendali, aderenti agli accordi.

126 Barbara de Mozzi

esempio, vi sia un effettivo “rischio” di una affermazione preponderante nelle elezioni dei sindacati di base.

3.1.3.1. L’accettazione espressa, formale, integrale, dei contenuti dell’accordo 10 gennaio 2014 non si configura quale “clausola di adesione”

Resta da chiedersi se la clausola in commento sia configurabile alla stregua di una “clausola di adesione”, tale da configurare, sotto tale profilo, l’accordo 10 gennaio 2014 alla stregua di contratto aperto all’adesione di terzi. E tuttavia non pare che tale soluzione possa essere accolta.

La clausola in oggetto, infatti, non sembra assegnare ai sindacati terzi (con seguito del 5%) la qualifica di (potenziali) parti dell’accordo, limitandosi a consentire l’adesione al suo contenuto (e non già all’accordo)61.

In tale senso, una recente pronuncia di merito relativa al settore terziario ha chiarito (con riferimento all’analoga previsione dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993) che «quando le organizzazioni sindacali non stipulanti l’a.i. “accett[a]no espressamente e formalmente il contenuto dell’accordo” ai fini di partecipare alle elezioni delle Rsu non diventano per ciò stesso “parti” dell’a.i., ma, in aderenza al testo letterale e agli scopi della previsione (punto 2, co. 2, lett. b, a.i.), assum[o]no solamente i diritti e gli obblighi in esso previsti»62. Con la conseguenza che, salvo il limite dei diritti quesiti dalle parti non stipulanti, la modifica dell’accordo interconfederale63 possa avvenire ad opera delle sole parti stipulanti. A opinare il contrario, si dovrebbe altrimenti ammettere che – essendo, con l’adesione, le associazioni terze divenute parti dell’accordo interconfederale – ogni eventuale modifica successiva dell’accordo interconfederale richieda il loro consenso64. Con il che si finirebbe per condizionare la modifica dell’accordo interconfederale al consenso di tutte le associazioni sindacali, a statuto democratico, con un seguito del 5% in azienda, che abbiano dato adesione all’accordo interconfederale, il che pare del tutto incongruo, rispetto agli stessi obiettivi perseguiti.

61

Anche se in realtà la seconda parte della clausola di salvaguardia pare, sotto tale profilo, più ambigua.

62 Trib. Roma 22 aprile 2008, non pubblicata.

63 Lì, l’accordo interconfederale 27 luglio 1994.

64 Cfr., in linea generale, sul problema M. GARUTTI, L’adesione di altre parti al contratto

aperto, in La forma degli atti nel diritto privato. Studi in onore di Michele Giorgianni, ESI,

Disciplina della elezione della RSU 127

3.1.3.2. La controversa legittimazione all’iniziativa delle organizzazioni locali

Questione controversa è, poi, la legittimazione a presentare liste da parte di associazioni sindacali regolarmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, ai sensi del punto 4, lett. b, sezione III, dell’accordo interconfederale, ma prive del carattere nazionale, dal momento che tale requisito non viene espressamente richiamato dalla disposizione in commento. Una isolata pronuncia di merito, nell’affrontare la questione (con riferimento all’analoga disciplina del 20 dicembre 1993)65, ha escluso la legittimazione (a presentare liste) per le elezioni di RSU in capo alle articolazioni locali di sindacati nazionali non firmatari degli accordi, le quali «potrebbero partecipare all’accordo, giovarsene, ed, al tempo stesso, ritenersi libere dal vincolo di programmare le proprie iniziative conformemente agli orientamenti concordati dal loro stesso sindacato di appartenenza a livello nazionale». Il riferimento pare, in primis, alle “iniziative” di tipo contrattuale. E il rischio paventato (oggi, per la verità, ben più concreto che in passato) è quello di contemporanea costituzione di una RSA da parte di un’associazione sindacale nazionale non aderente agli accordi e della pretesa, da parte della relativa articolazione locale, di partecipare all’elezione di una RSU.

Si trattava di posizione forse non del tutto convincente, nel quadro degli accordi del 1993, i quali ponevano (e tutt’ora pongono) quale unico requisito che si trattasse di associazione sindacale formalmente costituta con proprio statuto ed atto costitutivo e non di mera propaggine organizzativa priva di autonoma soggettività66. E tuttavia, un elemento di ambiguità si registra – ora – in ordine al significato da attribuire al requisito della “adesione” ai contenuti di cui agli accordi 2011-2014, da parte dell’articolazione locale di sindacato non firmatario del CCNL; posto che detti accordi, a differenza che nel 1993, non sono circoscritti alle sole regole di costituzione e funzionamento della RSU, ma sembrano presupporre, appunto, un sistema contrattuale unitario, in grado di garantire effettività ed esigibilità alla contrattazione, ad ogni livello.

65

Trib. Roma ord. 14 gennaio 2000, in LG, 2000, n. 5, 443 ss.

66

Cfr. G. FERRARO, M.M. MUTARELLI, Rappresentanze sindacali in azienda, in P.

LAMBERTUCCI (a cura di), Diritto del lavoro, Giuffrè, 2010, 624, i quali, pur non affrontando

espressamente la questione, affermano (con riferimento alla disciplina del 1993) che «la formula adottata è sufficientemente elastica per comprendere sia le associazioni sindacali la cui presenza è consolidata a livello aziendale, sia nuove formazioni sindacali, anche settoriali o locali, sempre che riescano a raggiungere una soglia minima di adesioni».

128 Barbara de Mozzi

Si tratta, dunque, ancora una volta di un profilo sul quale la contrattazione di categoria potrebbe essere chiamata a introdurre “correttivi”.

Outline

Documenti correlati