Regole generali sulle forme della rappresentanza in azienda
7. La sorte della RSU in caso di trasferimento d’azienda
Viene regolata la sorte della RSU in caso di trasferimento d’azienda all’esito del quale si verifichi un «rilevante mutamento nella composizione» delle unità produttive interessate.
Come noto, la direttiva comunitaria 2001/23/CE dispone – in linea generale – che, in caso di trasferimento d’impresa, qualora lo stabilimento o parte di impresa trasferita conservi la sua autonomia, permangono «lo status e la funzione dei rappresentanti o della rappresentanza dei lavoratori interessati al trasferimento», alle condizioni preesistenti, «a patto che siano soddisfatte le condizioni necessarie per la costituzione della rappresentanza dei lavoratori». Tale disposizione non si applica, tuttavia, se sussistono le condizioni per la nuova designazione dei rappresentanti dei lavoratori o la nuova costituzione della rappresentanza dei lavoratori.
Nel caso in cui il ramo trasferito non conservi la propria autonomia, la direttiva demanda agli Stati membri l’adozione di misure idonee a garantire che i lavoratori trasferiti «che erano rappresentati prima del trasferimento, continuino ad essere adeguatamente rappresentati per il periodo necessario a provvedere ad una nuova costituzione o designazione della rappresentanza dei lavoratori», conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale. Se però il
40 Per una diversa interpretazione, si veda però F.CARINCI, op. cit., LIX, secondo il quale la rinuncia da parte dei sindacati aderenti agli accordi è condizionata, ai sensi della seconda parte della clausola di salvaguardia, alla loro partecipazione alle elezioni.
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mandato dei rappresentanti dei lavoratori scade «a causa del trasferimento», i rappresentanti «continuano a beneficiare delle misure di protezione».
Come noto, il legislatore italiano non ha, allo stato, dato attuazione alle sopra richiamate disposizioni comunitarie, limitandosi a sancire la «conservazione dei diritti che derivano dai rapporti di lavoro»41 a favore dei lavoratori trasferiti.
La Corte di Cassazione ha, tuttavia, precisato che, a quanto si evince dalla disciplina comunitaria, «salvo deroghe espresse desumibili dalla normativa nazionale, esiste un principio generale secondo cui il trasferimento d’azienda (o di ramo della stessa) così come non incide negativamente sulla continuità dei rapporti di lavoro, né sul mantenimento dei diritti e degli obblighi nascenti da tali rapporti, a livello individuale, non osta di per sé alla continuità delle cariche e delle competenze (nonché delle prerogative) sindacali interne instaurate sulla base dei rapporti di rappresentanza preesistenti, salvo espresse previsioni diverse»42.
In sostanza, i lavoratori trasferiti conservano in linea di principio lo status di rappresentanti sindacali anche presso il cessionario, in quanto permangano, presso quest’ultimo, i requisiti per la costituzione della rappresentanza, nonché il radicamento, nell’unità di destinazione, di quei medesimi interessi cui l’organismo di rappresentanza presiedeva, in particolare, per essere trasferito l’intero ramo e per non essere mutato l’assetto dei poteri riconosciuti ai diretti superiori gerarchici nei confronti dei lavoratori43.
E tuttavia, da un lato, la vita della RSU resta esposta alle vicende della fonte (di regola il CCNL) che la disciplina; sicché ove il cessionario cessi di applicare il CCNL in vigore presso il cedente, sostituendolo con altro, di pari livello, in vigore presso la propria azienda, neppure la disciplina della RSU recepita da tale contratto collettivo (già in vigore presso il cedente) troverà più applicazione.
Dall’altro, si poneva, e si pone, la questione della sopravvivenza, o no, della RSU costituita presso il cedente non già per il solo ramo trasferito “in blocco”, ma per l’intera azienda o comunque per una sua parte più estesa rispetto al ramo trasferito (anche a prescindere dal mutamento di CCNL); discutendosi se
41 Secondo M. GRANDI, Trasferimento d’azienda, in EGT, 1995, 1, l’espressione è comprensiva di tutti i diritti che «conformano il concreto contenuto» del rapporto, «sulla base delle discipline legali e contrattuali (ad es. i diritti personali e sindacali)».
42 Cass. 3 maggio 2003, n. 6723, in RIDL, 2004, n. 1, II, 174, con nota di M.V.VALLAURI,
Quale sorte per i diritti sindacali in caso di trasferimento di ramo di azienda?
43 Cfr. C. giust. 29 luglio 2010, C-151/09, Federación de Servicios Públicos de la UGT
(UGT-FSP) c. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe e Ministerio Fiscal, in GI, 2011, n. 7, 1575.
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le organizzazioni sindacali avessero o no il diritto di sostituire in seno alla RSU i propri componenti (in ipotesi) decaduti a causa del trasferimento; nonché della sorte, presso il cessionario, della RSU insistente su un “ramo” d’azienda che, nel trasferimento, perda la propria autonomia.
Ora, in ordine alla prima questione, parte della dottrina aveva sottolineato che, se è vero che la fattispecie non può essere regolata in via analogica applicando il punto 6 dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 (relativo alla sostituzione del membro RSU dimissionario), tuttavia il contesto dell’accordo interconfederale rendeva plausibile che il sindacato potesse sostituire il membro decaduto a causa del trasferimento, trattandosi di organismo – la RSU – che trova nella somma (o sintesi) delle diverse anime la sua unità «e che tale somma (o sintesi) deve poter conservare», fintantoché per effetto del trasferimento di ramo non venga meno il requisito numerico per la costituzione di RSU presso il cedente44.
Oggi, l’accordo del 10 gennaio, regolando espressamente tali fattispecie (nel campo di propria applicazione), espressamente prevede che, a fronte di rilevanti mutamenti della composizione delle unità produttive interessate dal trasferimento, la RSU resti in carica solo provvisoriamente fino alla costituzione del nuovo organismo, le cui elezioni saranno indette entro il termine di tre mesi dal trasferimento. «Mutamento rilevante» ai sensi della disciplina in esame sembra quello in grado di far venire meno l’autonomia dell’unità produttiva, o comunque qualsiasi modifica tale da alterare l’assetto degli interessi dei lavoratori rappresentati, e di conseguenza le modalità e condizioni della loro rappresentanza.
La disposizione (se recepita nel CCNL applicato dal cedente), nel mantenere «ferma la validità della Rsu in carica», sembra escludere la possibilità per il sindacato di sostituire il membro decaduto a causa del trasferimento; e (se recepita nel CCNL applicato dal cessionario) sembra garantire la temporanea sopravvivenza presso quest’ultimo (fino alla costituzione della nuova RSU) della (sola) struttura di rappresentanza in ipotesi preesistente, anche a fronte di rilevanti mutamenti nella composizione dell’unità (nella quale, in ipotesi, confluiscano i lavoratori del ramo ceduto).
Vi è peraltro da chiedersi se – con riferimento a tale ultima eventualità – la previsione in commento, al di là della sua efficacia soggettiva limitata45, sia
44 Si vedano, per le diverse opinioni sul punto, M.L.VALLAURI, op. cit., 174, C.CESTER, S.
SCARPONI, Tre questioni in tema di rappresentanze sindacali unitarie, in DLRI, 2006, n. 109,
173, 181.
45 E dunque della sua intrinseca inidoneità a supplire alla mancata attuazione, da parte dell’ordinamento italiano, del disposto di cui all’art. 6.1, § 4, della direttiva 2001/23/CE.
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davvero rispondente a quanto previsto dalla direttiva comunitaria, la quale46 impone agli Stati membri di garantire una continuità nella rappresentanza del personale trasferito per tutto il periodo necessario a procedere a nuova designazione. Quando invece ben potrebbe darsi il caso che le sigle sindacali di appartenenza del personale ceduto (già rappresentate nella RSU del cedente) non siano rappresentate nella RSU del cessionario47.
Ci si deve, infine, interrogare se la clausola in commento faccia salva la permanenza in vita della “vecchia” RSU anche nell’evenienza in cui, per effetto dei rilevanti mutamenti conseguenti al trasferimento, presso il cedente vengano meno i requisiti numerici per la costituzione dell’organismo di rappresentanza. Ma la risposta pare senz’altro negativa: la “vecchia” RSU viene fatta salva soltanto fino alla costituzione della “nuova” RSU: e ciò presuppone chiaramente la necessità che permangano i requisiti che ne consentano la costituzione.
46 Pur non avendo, naturalmente, efficacia orizzontale nei rapporti tra privati.
47 Malgrado la brevità del termine dei 3 mesi, non pare, invero, agevole considerare i lavoratori trasferiti “adeguatamente” rappresentati, nella delicata fase immediatamente successiva al trasferimento, nelle more della costituzione del nuovo organismo di rappresentanza.