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I lavoratori somministrati

Disciplina della elezione della RSU di Barbara de Mozzi

2.3. I lavoratori somministrati

Quanto alla rappresentanza dei lavoratori somministrati, dal momento che, per effetto della dissociazione tra titolarità formale e sostanziale del rapporto, gli stessi partecipano a due distinti ambiti di svolgimento dell’interesse collettivo28, la questione va affrontata dal duplice angolo visuale dei rapporti, rispettivamente, con l’impresa utilizzatrice e con l’impresa somministratrice. Il tema dei diritti sindacali dei lavoratori somministrati è «solo sfiorato»29 dalla direttiva n. 2008/10430.

La normativa nazionale31 legittima espressamente i lavoratori somministrati ad esercitare, presso l’impresa utilizzatrice, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà ed attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. Malgrado l’insussistenza di un formale rapporto di lavoro con l’utilizzatrice, il legislatore riconosce dunque ai lavoratori somministrati uno specifico interesse sindacale nei confronti di quest’ultima.

Nei confronti dell’impresa somministratrice i lavoratori somministrati occupati presso diverse imprese utilizzatrici godono, invece, di un autonomo diritto di riunione.

Il d.lgs. n. 276/2003 non chiarisce espressamente se i lavoratori somministrati abbiano o meno diritto a partecipare alla costituzione dell’organismo di rappresentanza presso l’utilizzatrice, od eventualmente presso la fornitrice, ovvero a dare vita ad autonomi organismi per la rappresentanza dei propri interessi collettivi. La questione ha diviso gli interpreti: tra chi ha negato la sussistenza di uno stabile collegamento di interessi tra lavoratori somministrati e dipendenti dell’impresa utilizzatrice, con esiti esiziali di de-sindacalizzazione; e chi, al contrario, ha affermato il diritto dei lavoratori somministrati di partecipare alla costituzione degli organismi di rappresentanza presso l’utilizzatrice, al pari delle altre categorie di lavoratori non inseriti stabilmente nell’impresa32; nonché, in linea di principio, anche presso l’impresa somministratrice. Il legislatore avrebbe, in sostanza,

28 V.LECCESE, Diritti sindacali, in F.LISO, U.CARABELLI (a cura di), Il lavoro temporaneo.

Commento alla legge n. 196/1997, Franco Angeli, 1999. 29

M.ROCCELLA, T.TREU, Diritto del lavoro dell’Unione europea, Cedam, 2012, 270.

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La quale (artt. 7 e 8) demanda agli Stati membri ogni previsione in ordine all’inclusione dei lavoratori interinali nell’organico dell’impresa somministratrice o, alternativamente, in quello dell’impresa utilizzatrice, ai fini del calcolo della soglia oltre la quale si devono costituire gli organismi rappresentativi dei lavoratori.

31 Art. 24, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.

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approntato una cornice legale di riferimento atta a scongiurare qualsiasi rischio di una interpretazione restrittiva.

In merito occorre osservare che i CCNL non sembrano prevedere disposizioni specifiche dirette a consentire la partecipazione dei lavoratori somministrati alla RSU dell’utilizzatore. Laddove, il rapporto di lavoro dei lavoratori somministrati è disciplinato dal CCNL per le agenzie di somministrazione (ove applicabile), recentemente rinnovato33.

L’accordo riconosce la rilevanza di interessi collettivi specifici dei lavoratori somministrati, in missione presso una medesima unità produttiva, ovvero operanti in un medesimo ambito territoriale, legittimando la costituzione di uno specifico organismo di rappresentanza, nei confronti delle imprese somministratrici.

Tale sistema è articolato su tre figure: da un lato la rappresentanza regionale di agenzia34, con funzioni di raccordo con le organizzazioni territoriali, in particolare in ordine alle questioni retributive, la quale è titolare di diritti di informazione relativamente all’andamento occupazionale ed economico nell’Agenzia. Il rappresentante di agenzia (il quale ben potrebbe essere un lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia stessa, che conserverebbe tale status di rappresentante anche nei periodi di disponibilità tra una missione e l’altra) per espressa previsione35 decade dal proprio mandato in caso di cessazione del rapporto con l’agenzia di riferimento e assunzione presso diversa agenzia.

D’altro lato, vi sono i delegati sindacali territoriali, nominati dalle singole organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo: ad essi è affidato il compito di intervenire, nei confronti delle imprese di somministrazione per l’applicazione dei contratti e delle norme in materia di lavoro e, in generale, per l’applicazione dei diritti sindacali.

Infine, è prevista la figura del rappresentante sindacale in azienda36, eletto o nominato dai lavoratori somministrati, nella misura di un delegato ogni quindici lavoratori, nelle imprese utilizzatrici che occupino

33 CCNL 27 gennaio 2014, art. 18.

34 Costituita da un delegato per ogni organizzazione sindacale stipulante il CCNL, in tutte le agenzie per il lavoro che impieghino almeno 150 lavoratori nell’ambito della Regione di riferimento.

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CCNL Agenzie per il lavoro 27 gennaio 2014, art. 18.

36 Il quale resta in carica per tutta la durata della missione e per le eventuali proroghe, fino ad un termine massimo di 24 mesi (art. 18 CCNL). In caso di rinnovo della missione, entro un mese, con il medesimo utilizzatore, “rivive” lo status di rappresentante sindacale, anche se il numero complessivo di lavoratori somministrati impiegati presso l’utilizzatore sia sceso sotto la soglia dei 15.

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contemporaneamente, per più di due mesi, più di quindici prestatori di lavoro somministrati, anche se provenienti da diverse imprese somministratrici. Tale struttura, che deve essere coordinata con i delegati sindacali territoriali, ha il compito di intervenire nei confronti delle imprese somministratrici per la rappresentanza dei lavoratori operanti nell’ambito di una medesima utilizzatrice37.

L’accordo non si pone, dunque, l’obiettivo di agevolare l’aggregazione degli interessi tra lavoratori somministrati e lavoratori dipendenti delle imprese fornitrici, ovvero delle imprese utilizzatrici, esaltando, al contrario, l’interesse dei lavoratori somministrati ad una propria, specifica forma di rappresentanza. Esso opta per un’aggregazione diffusiva degli interessi, garantendo una rappresentanza unitaria ai lavoratori dipendenti da una pluralità di imprese somministratrici operanti in un medesimo territorio, anche se dislocati presso diverse imprese utilizzatrici. Al contempo, esso dà particolare rilievo all’aggregazione degli interessi derivanti dall’inserimento, anche temporaneo, dei lavoratori in una medesima comunità produttiva, a prescindere dalla formale dipendenza degli stessi da distinte agenzie di somministrazione. Ne risulta in sostanza confermata l’impressione di una «sorta di duplicazione dell’interesse collettivo, in quanto il lavoratore […] “somministrato” è membro di due gruppi distinti, ossia quello dei lavoratori assieme ai quali presta materialmente la propria opera e quello della medesima agenzia di fornitura (quelli stabili, ma soprattutto gli altri in missione)»38; ma l’interazione con i primi è ostacolata dalla assenza di una controparte contrattuale; quella con i secondi «è legata al tenue filo della dipendenza (giuridica) da un medesimo datore di lavoro (il somministratore)»39.

37

Peraltro, i delegati territoriali potrebbero non essere neppure dipendenti dell’impresa fornitrice.

38 V.LECCESE, V.PINTO, Osservazioni in tema di lavoro temporaneo, in E.GHERA (a cura di),

Occupazione e flessibilità. Legge n. 196/1997 e provvedimenti attuativi, Jovene, 1998, 68. 39 R.VOZA, Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica, Cacucci, 2004, 51;

L.BELLARDI, Nuovi lavori e rappresentanza. Limiti e potenzialità di innovazione della realtà

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PARTE SECONDA

Regolamentazione delle rappresentanze in azienda SEZIONE TERZA

Disciplina della elezione della r.s.u.

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4. Presentazione delle liste

All’elezione della Rsu possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

a) organizzazioni sindacali di categoria aderenti a confederazioni firmatarie del presente accordo oppure dalle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva;

b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:

1) accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti del presente accordo, dell’Accodo interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013;

2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto nelle aziende con oltre 60 dipendenti. Nelle aziende di dimensione compresa fra 16 e 59 dipendenti la lista dovrà essere corredata da almeno tre firme di lavoratori.

Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2/3 il numero dei componenti la Rsu da eleggere nel collegio.

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